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	<description>Schede di Sicurezza</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Jun 2026 09:53:46 +0000</lastBuildDate>
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	<title>Epy</title>
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		<title>Scadenze CLP Luglio 2026: cosa cambia per produttori, importatori e distributori di prodotti chimici</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Verbavolant]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 10:20:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NOVITA' CLP]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Dal 1° luglio 2026 entreranno in vigore una serie di importanti modifiche al Regolamento CLP. In questo breve articolo riassumiamo gli obblighi CLP che impatteranno direttamente le aziende che producono, importano o distribuiscono sostanze e miscele chimiche sul mercato europeo. L’articolo non riporta quegli obblighi che, avendo originariamente una data di applicazione del 1° luglio [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Dal 1° luglio 2026 entreranno in vigore una serie di importanti modifiche al Regolamento CLP.</p>



<p>In questo breve articolo riassumiamo gli obblighi CLP che impatteranno direttamente le aziende che producono, importano o distribuiscono sostanze e miscele chimiche sul mercato europeo.</p>



<p>L’articolo non riporta quegli obblighi che, avendo originariamente una data di applicazione del 1° luglio 2026, sono stati spostati al 1° Gennaio 2028 con il regolamento Stop the Clock.</p>



<p>I cambiamenti principali impatteranno soprattutto l’etichettatura e la classificazione, come riassunto di seguito:</p>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><tbody><tr><td><strong>Data di applicazione</strong></td><td><strong>Argomento</strong></td><td><strong>Sotto-argomento</strong></td></tr><tr><td rowspan="8">1° Luglio 2026</td><td rowspan="6">&nbsp; Etichettatura</td><td>Fornitore europeo</td></tr><tr><td>Etichette pieghevoli</td></tr><tr><td>Etichetta digitale</td></tr><tr><td>Esenzione per imballaggi &lt;10 ml</td></tr><tr><td>Etichettatura di cemento e munizioni</td></tr><tr><td>Etichettatura per stazioni di ricarica</td></tr><tr><td rowspan="2">Classificazione</td><td>Sostanze multi-costituenti e miscele</td></tr><tr><td>Limiti di concentrazione, fattori M e STA</td></tr></tbody></table></figure>



<p>Le novità riguardano principalmente l&#8217;etichettatura CLP, l&#8217;introduzione dell&#8217;etichetta digitale, i nuovi criteri di classificazione delle sostanze multicomponenti e la gestione di limiti di concentrazione specifici, fattori M e stime di tossicità acuta (STA).</p>



<p>Per le aziende del settore chimico, questi cambiamenti rappresentano un ulteriore passo verso una gestione sempre più strutturata della conformità normativa.</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Le principali novità CLP in vigore dal 1° luglio 2026</strong></h2>



<p>Le modifiche introdotte interesseranno diversi aspetti della gestione normativa dei prodotti chimici:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Nuovi requisiti per l&#8217;identificazione del fornitore in etichetta</li>



<li>Utilizzo esteso delle etichette pieghevoli</li>



<li>Introduzione dell&#8217;etichetta digitale</li>



<li>Nuove esenzioni per piccoli imballaggi</li>



<li>Requisiti specifici per cemento, munizioni e stazioni di ricarica</li>



<li>Aggiornamento delle regole di classificazione per sostanze multicostituenti e miscele</li>



<li>Nuovi criteri per limiti di concentrazione, fattori M e STA</li>
</ul>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Fornitore europeo obbligatorio in etichetta</strong></h2>



<p>A partire dal luglio 2026, il soggetto identificato come fornitore sull&#8217;etichetta dovrà essere obbligatoriamente stabilito all&#8217;interno dell&#8217;Unione Europea.</p>



<p>Non sono accettati fornitori extra-europei.</p>



<p>Questa modifica interessa in particolare importatori e distributori che commercializzano prodotti provenienti da Paesi terzi e richiederà una verifica preventiva delle etichette attualmente in uso.</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Etichette pieghevoli: maggiore flessibilità per i produttori</strong></h2>



<p>Una delle novità più rilevanti riguarda le etichette pieghevoli.</p>



<p>Dal 1° luglio 2026 le etichette pieghevoli diventano un formato standard utilizzabile sempre, non più limitato ai soli imballaggi difficili da etichettare.</p>



<p>La prima pagina frontale dell&#8217;etichetta dovrà comunque riportare tutti gli elementi essenziali previsti dal CLP.</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Etichetta digitale CLP: cosa si può inserire</strong></h2>



<p>L&#8217;etichetta digitale rappresenta una delle innovazioni più attese dal settore.</p>



<p>L&#8217;etichetta digitale si affianca a quella fisica ed è accessibile tramite <strong>supporto dati, gratuitamente e in massimo due click</strong>. È importante sottolineare che l’etichetta digitale non sostituisce l&#8217;etichetta fisica, che rimane obbligatoria sull&#8217;imballaggio.</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Quali informazioni possono essere riportate sull’etichetta digitale</strong></h2>



<p>L&#8217;etichetta digitale può contenere esclusivamente elementi supplementari NON obbligatori, come:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Traduzioni aggiuntive</li>



<li>Istruzioni per l&#8217;uso</li>



<li>Informazioni sulla sostenibilità</li>



<li>Contenuti informativi di supporto</li>
</ul>



<p></p>



<p>Gli elementi richiesti da altri regolamenti UE (es. tenore di VOC, simbolo di conformità alla direttiva sugli aerosol) sono considerati obbligatori e devono figurare sull&#8217;etichetta fisica.</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Esenzioni di etichettatura per imballaggi &lt; 10 ml</strong></h2>



<p>Gli elementi di etichetta dei prodotti imballati fino a un massimo di 10 ml sono esenti dall’etichettatura CLP a patto che siano destinati alla ricerca e sviluppo oppure al controllo qualità. L’esenzione di etichettatura è inoltre applicabile solo se il prodotto non richiede le frasi EUH di cui all’allegato II parte 1 e 2 del CLP e non è classificato come pericoloso per la salute, ad eccezione dell’irritazione per la pelle e/o gli occhi di categoria 2.</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Nuovi requisiti per etichettatura di cemento, munizioni e stazioni di ricarica</strong></h2>



<p><strong>Etichettatura per cemento e calce venduti senza imballaggio</strong></p>



<p>Le miscele pronte di <strong>cemento</strong> e <strong>calce</strong> destinate al pubblico dovranno essere accompagnate da una copia dell&#8217;etichetta.</p>



<p><strong>Etichettatura per punizioni militari</strong></p>



<p>L&#8217;etichetta CLP non si applica alle <strong>munizioni militari</strong> quando potrebbe comprometterne il funzionamento o il mimetismo operativo. In tal caso è necessario fornire una SDS o una copia degli elementi obbligatori dell&#8217;etichetta.</p>



<p><strong>Etichettatura per stazioni di ricarica (refill stations)</strong></p>



<p>Le stazioni di ricarica devono riportare sempre l’etichetta CLP riferita al prodotto sfuso. Non è possibile fornire tramite refill i prodotti classificati come pericolosi per la salute, ad eccezione degli irritanti per la pelle e/o gli occhi di categoria 2.</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Nuove regole di classificazione per sostanze multi-costituenti e miscele</strong></h2>



<p>Le modifiche introdotte dal CLP incidono anche sulle modalità di valutazione delle sostanze contenenti più costituenti e delle miscele.</p>



<p>Una sostanza contenente più di un costituente, sotto forma di un singolo costituente, un’impurezza identificata o un additivo per il quale sono disponibili le informazioni sperimentali o epidemiologiche, è valutata utilizzando le informazioni disponibili sui costituenti noti e sulla sostanza stessa.</p>



<p>Per la valutazione di sostante multicomponenti CMR, EDHH, EDENV, pericoloso per l’ambiente acquatico, PBT, vPvP, PMT, vPvM si utilizzano le informazioni disponibili per ciascuno dei costituenti noti.</p>



<p>Si tiene conto delle informazioni disponibili sulla sostanza stessa contenente più di un costituente se è soddisfatta una delle condizioni seguenti:</p>



<p>a) le informazioni dimostrano proprietà CMR, EDHH, EDENV, di persistenza, mobilità e bioaccumulo o un’assenza di degradazione;</p>



<p>b) le informazioni corroborano le conclusioni basate sulle informazioni disponibili sui costituenti della sostanza.</p>



<p>Le informazioni disponibili sulla sostanza stessa contenente più di un costituente che dimostrano l’assenza o la minore gravità delle proprietà di cui alla lettera a) non prevalgono sulle informazioni disponibili sui costituenti della sostanza.</p>



<p>Quanto sopra non si applica alle sostanze multicontenenti estratte da piante o parti di piante non modificate chimicamente.</p>



<p>Per la valutazione di miscele CMR, EDHH, EDENV, pericoloso per l’ambiente acquatico, PBT, vPvB, PMT, vPvM si utilizzano solo le informazioni disponibili per le sostanze contenute nella miscela e non per la miscela stessa. Qualora i dati sperimentali disponibili per la miscela dimostrino proprietà CMR o DHH o EDENV che non sono state identificate nelle informazioni disponibili sulla singola sostanza, anche tali dati sono presi in considerazione ai fini della valutazione della miscela .</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Limiti di concentrazione, fattori M e STA</strong></h2>



<p>Per le sostanze non armonizzate, fabbricanti, importatori e utilizzatori a valle stabiliscono limiti di concentrazione specifici (se inferiori ai generici), fattori M per le sostanze pericolose per l&#8217;ambiente acquatico acuto e cronico di cat.1, e le stime di tossicità acuta (STA).</p>



<p>I limiti specifici prevalgono sempre su quelli generici e si applicano alla concentrazione dell&#8217;impurezza, additivo o costituente identificato responsabile della classificazione, anche nelle miscele di miscele.</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Come prepararsi alle scadenze CLP di Luglio 2026</strong></h2>



<p>Le novità introdotte dal Regolamento CLP confermano una tendenza ormai consolidata: la gestione della conformità chimica richiede strumenti sempre più evoluti, capaci di automatizzare classificazione, etichettatura e generazione delle Schede di Sicurezza.</p>



<p>Le aziende che gestiscono centinaia o migliaia di formulazioni devono poter contare su sistemi in grado di:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Aggiornare automaticamente i criteri normativi</li>



<li>Gestire etichette multilingua</li>



<li>Generare SDS conformi</li>



<li>Applicare correttamente classificazioni e limiti specifici</li>



<li>Ridurre il rischio di errori manuali</li>
</ul>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Software SDS e CLP: un alleato strategico per la compliance</strong></h2>



<p>Un software specializzato nella gestione delle SDS e della conformità CLP consente di affrontare in modo efficiente i continui aggiornamenti normativi, riducendo tempi operativi e rischi di non conformità.</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Vuoi verificare se i tuoi processi sono pronti per le scadenze CLP 2026?</strong></h2>



<p>Richiedi una demo gratuita di EPY X e scopri come automatizzare la gestione di SDS, classificazione CLP, etichettatura e conformità normativa internazionale.</p>
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		<title>Pubblicato il nuovo regolamento UK SI 2026/484: cosa cambia per SDS, GB CLP e conformità chimica nel Regno Unito</title>
		<link>https://www.epy.it/uk-si-2026-484-sds-gb-clp/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Verbavolant]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 07:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NORMATIVA EXTRA-UE]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il nuovo regolamento UK SI 2026/484 è stato presentato al Parlamento il 24 febbraio 2026 e approvato il 21 aprile 2026. Il suo scopo dichiarato è mantenere il regime chimico post-Brexit &#8220;robusto, proporzionato e adatto al lungo termine&#8221;, modificando tre strumenti legislativi dell’UE assimilati come norme nazionali GB dopo la Brexit. Le tre normative interessate [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Il nuovo regolamento UK SI 2026/484 è stato presentato al Parlamento il 24 febbraio 2026 e approvato il 21 aprile 2026. Il suo scopo dichiarato è mantenere il regime chimico post-Brexit &#8220;robusto, proporzionato e adatto al lungo termine&#8221;, modificando tre strumenti legislativi dell’UE assimilati come norme nazionali GB dopo la Brexit.</p>



<p>Le tre normative interessate sono: <strong>GB BPR</strong> (biocidi), <strong>GB CLP</strong> (classificazione, etichettatura e imballaggio) e <strong>GB PIC</strong> (esportazione/importazione di sostanze pericolose).</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Cosa cambia il nuovo regolamento UK SI 2026/484 per quanto riguarda il CLP?</strong></h2>



<p>Questa è l&#8217;area di maggiore interesse per chi produce e ha implicazioni concrete per chi si occupa di redazione e aggiornamento delle Schede di Dati di Sicurezza (SDS) destinate al mercato GB (Inghilterra, Galles, Scozia).</p>



<ol class="wp-block-list">
<li><strong>Eliminazione dell&#8217;obbligo di notifica C&amp;L</strong>: Dal 21 maggio 2026 viene rimosso l&#8217;obbligo di notificare all&#8217;HSE la classificazione e l&#8217;etichettatura delle sostanze immesse sul mercato GB. Fabbricanti e importatori con sede in GB, o fornitori del Nord Irlanda che riforniscono direttamente il mercato GB, non devono più trasmettere informazioni nuove o aggiornate di classificazione ed etichettatura. Rimane invece l’obbligo di notifica all&#8217;inventario C&amp;L di ECHA per le aziende stabilite in Irlanda del Nord che immettono sostanze sul mercato nordirlandese, in quanto in Nord Irlanda si applica il CLP europeo.</li>



<li><strong>Nuovo sistema per le GB MCL</strong> (classificazioni armonizzate obbligatorie): Il sistema di adozione delle GB MCL sta cambiando. In pratica, l&#8217;HSE avrà più flessibilità per aggiornare le classificazioni armonizzate senza dover passare ogni volta per un atto legislativo.</li>



<li><strong>Percorso accelerato per recepire le classificazioni UE</strong>: Viene creato un percorso di valutazione accelerata per adottare le proposte di classificazione dell&#8217;UE, salvo circostanze eccezionali. Tuttavia, questo percorso rapido è disponibile solo per sostanze già classificate da un regime che adotta il GHS delle Nazioni Unite sulle stesse basi del Regno Unito — il che significa, al momento, solo l&#8217;UE.</li>



<li><strong>Semplificazione del piano di lavoro HSE</strong>: L&#8217;HSE non sarà più obbligato per legge a considerare automaticamente tutte le proposte di classificazione del comitato di valutazione del rischio dell&#8217;UE, incluse quelle relative a prodotti privi di interesse per il mercato UK. Potrà invece definire un piano di lavoro GB triennale, soggetto a revisione annuale.</li>
</ol>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Impatti del nuovo regolamento UK SI 2026/484 per i produttori di SDS</strong></h2>



<p>Per chi produce SDS destinate al <strong>mercato GB</strong>, il SI 2026/484 ha implicazioni pratiche rilevanti:</p>



<p><strong>Classificazione delle sostanze:</strong> Il GB CLP rimane il riferimento normativo, ma il meccanismo di aggiornamento delle classificazioni armonizzate (GB MCL) diventa più flessibile e potenzialmente più rapido nell&#8217;allineamento con le ATP dell&#8217;UE. Chi produce SDS dovrà monitorare il sito HSE (GB MCL List) per aggiornamenti che non richiedono più atti legislativi formali. EPY mantiene costantemente aggiornata la lista delle classificazioni armonizzate (GB MCL List) nel modulo <strong><a href="https://www.epy.it/prodotti/soluzioni-per-etichette-e-sds/chem-finder/">Chemfinder</a></strong>, da cui queste possono essere copiate nel proprio database per chi utilizza i nostri software.</p>



<p><strong>Notifiche C&amp;L:</strong> La soppressione dell&#8217;obbligo di notifica all&#8217;HSE riguarda solo le aziende con sede nel regno unito e non tocca gli obblighi sostanziali di classificazione per le SDS.</p>



<p><strong>Nuove classi di pericolo UE:</strong> Il SI non recepisce ancora le quattro nuove classi di pericolo introdotte dal CLP UE (interferenti endocrini, PBT/vPvB, ecc.). È rimasta aperta la questione di come queste classi si relazionino al sistema GHS ONU, e il Governo britannico ha lasciato intendere che si valuterà caso per caso fino all&#8217;introduzione di futura legislazione specifica. Questo crea una <strong>divergenza </strong>rispetto al CLP UE che una differente classificazione dei prodotti per i due mercati.</p>



<p><strong>Irlanda del Nord:</strong> Chi esporta verso la Irlanda del Nord deve continuare ad applicare il CLP UE e fare riferimento all&#8217;inventario C&amp;L di ECHA.</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Conclusioni sul nuovo regolamento UK SI 2026/484 per la conformità chimica nel Regno Unito</strong></h2>



<p>In sintesi: il regolamento è prevalentemente un intervento di manutenzione del sistema post-Brexit, non una riforma radicale. Per i produttori di SDS, il cambiamento operativo più immediato è la soppressione delle notifiche C&amp;L all&#8217;HSE; sul piano dei contenuti tecnici delle SDS, l&#8217;impatto a breve termine è limitato, ma la questione delle nuove classi di pericolo UE e la divergenza nord-irlandese rimangono punti aperti da monitorare attentamente.</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Approfondisci il tema nel webinar gratuito sul regolamento UK SI 2026/484</strong> <strong>&nbsp;</strong></h2>



<p>Sei interessato ad approfondire l’argomento ne parliamo nel webinar dedicato che faremo in collaborazione con il nostro partner CIRS: <strong>REACH and CLP after Brexit: EU vs UK framework</strong></p>



<p>📅 24 Giugno 2026<br>🕙 Ore 10:00 AM<br>⏱ Durata: 60 minuti<br>Lingua: inglese</p>



<p><strong>👉<a href="https://webinar.epy.it/en/product/reach-and-clp-after-brexit-eu-vs-uk-framework/">Scopri il programma e iscriviti gratuitamente al webinar</a></strong></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.epy.it/uk-si-2026-484-sds-gb-clp/">Pubblicato il nuovo regolamento UK SI 2026/484: cosa cambia per SDS, GB CLP e conformità chimica nel Regno Unito</a> proviene da <a href="https://www.epy.it">Epy</a>.</p>
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		<item>
		<title>VOC in Europa e Nord America: normative, differenze e conformità per il settore chimico nel contesto regolatorio in Canada, Stati Uniti ed Europa</title>
		<link>https://www.epy.it/voc-normativa-europa-usa-canada-conformita-sds/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Verbavolant]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 07:40:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NORMATIVA EXTRA-UE]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Le normative sui VOC (Volatile Organic Compounds) rappresentano oggi uno degli aspetti più critici per le aziende chimiche che commercializzano prodotti in Europa, Stati Uniti e Canada. Pitture, vernici, aerosol, prodotti per carrozzeria e prodotti al consumo sono soggetti a limiti specifici che variano in base al mercato di destinazione. Gestire la conformità normativa sui [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.epy.it/voc-normativa-europa-usa-canada-conformita-sds/">VOC in Europa e Nord America: normative, differenze e conformità per il settore chimico nel contesto regolatorio in Canada, Stati Uniti ed Europa</a> proviene da <a href="https://www.epy.it">Epy</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Le normative sui VOC (Volatile Organic Compounds) rappresentano oggi uno degli aspetti più critici per le aziende chimiche che commercializzano prodotti in Europa, Stati Uniti e Canada. Pitture, vernici, aerosol, prodotti per carrozzeria e prodotti al consumo sono soggetti a limiti specifici che variano in base al mercato di destinazione.</p>



<p>Gestire la conformità normativa sui Composti Organici Volatili (VOC) è una sfida crescente per le aziende chimiche che operano su mercati internazionali. Le differenze tra la legislazione europea, statunitense e canadese possono generare errori nelle schede di sicurezza (SDS), esposizioni a sanzioni e inefficienze operative.</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Cosa sono i VOC e perché sono rilevanti per la sicurezza chimica</strong></h2>



<p>I Composti Organici Volatili (VOC) sono sostanze chimiche che evaporano facilmente a temperatura ambiente, contribuendo alla formazione di smog fotochimico e all&#8217;inquinamento atmosferico. Dal punto di vista della conformità normativa, la loro gestione è fondamentale per:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>La corretta compilazione delle schede di sicurezza (SDS) secondo il Regolamento CLP</li>



<li>Il rispetto dei limiti di concentrazione nelle formulazioni di prodotto</li>



<li>L&#8217;etichettatura obbligatoria nei mercati di destinazione</li>



<li>La comunicazione nella supply chain in conformità con REACH</li>
</ul>



<p></p>



<p>Per le aziende che esportano o producono in più mercati, la corretta classificazione e gestione dei VOC nelle SDS è un requisito imprescindibile per evitare blocchi alle dogane, ritiri dal mercato e sanzioni amministrative.</p>



<p>In questo articolo analizziamo il quadro normativo completo.</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Normativa VOC in Canada: i tre regolamenti chiave</strong></h2>



<p>In Canada, la regolamentazione sui VOC è articolata su tre provvedimenti principali emanati nell&#8217;ambito del Canadian Environmental Protection Act (CEPA):</p>



<p><strong>1. Architectural Coatings Regulations (SOR/2009-264)</strong></p>



<p>Regola le pitture e i rivestimenti architetturali destinati al mercato canadese, definendo limiti massimi di VOC per categoria di prodotto.</p>



<p><strong>2. Automotive Refinishing Products Regulations (SOR/2009-197)</strong></p>



<p>Si applica ai prodotti per la verniciatura delle carrozzerie, con requisiti specifici per etichettatura e documentazione tecnica.</p>



<p><strong>3. Certain Products Regulations (SOR/2021-268)</strong></p>



<p>Il regolamento più recente, focalizzato sui prodotti al consumo. Introduce limiti aggiornati e una definizione più precisa dei composti soggetti a restrizione.</p>



<p>Esistono altri regolamenti sui VOC in Canada ma questi sono quelli di interesse per il settore chimico.</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Normativa VOC negli USA: gli standard EPA</strong></h2>



<p>Negli Stati Uniti, la regolamentazione dei VOC è affidata all&#8217;Environmental Protection Agency (EPA), che ha stabilito limiti specifici per quattro macrocategorie di prodotti:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Automobile Refinish Coatings – 40 CFR, Part 59, Subpart B</li>



<li>Consumer Products – 40 CFR, Part 59, Subpart C</li>



<li>Architectural Coatings – 40 CFR, Part 59, Subpart D</li>



<li>Aerosol Coatings – 40 CFR, Part 59, Subpart E</li>
</ul>



<p></p>



<p>I regolamenti USA e Canadese sono simili e piuttosto allineati. Ciascuno di questi regolamenti definisce:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Il campo di <strong>applicazione</strong> e i prodotti <strong>esclusi</strong> dal regolamento;</li>



<li>Requisiti di <strong>etichettatura </strong>(es: istruzioni per diluizione e data di produzione);</li>



<li>Requisiti di <strong>conservazione</strong> delle informazioni;</li>



<li><strong>Limiti massimi consentiti</strong> di VOC per ciascun tipo di prodotto (e formula di calcolo dei VOC);</li>



<li>Le <strong>deroghe</strong> che consentono di vendere prodotti il cui contenuto di VOC supera i limiti consentiti, se rispettate certe condizioni (es: <em>exceedance fee</em> e <em>tonnage exemption</em> in USA, <em>permit</em> in Canada).</li>
</ul>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Normativa VOC in Europa: Direttive UE e obblighi per le SDS</strong></h2>



<p>In <a href="https://www.epy.it/composti-organici-volatili-cosa-sono-e-perche-sono-importanti/">Europa</a>, le emissioni di COV sono regolamentate da due direttive:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Direttiva 2010/75/UE</strong> – si applica ad una serie di attività industriali;</li>



<li><strong>Direttiva 2004/42/UE</strong> – si applica a solventi organici in pitture e vernici e in prodotti per carrozzeria.</li>
</ul>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>I limiti di VOC per Canada e USA coincidono?</strong></h2>



<p>No, anche se i regolamenti USA e Canadese sono allineati, alcuni valori limite possono cambiare per diverse ragioni:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Categorie di prodotto più o meno differenziate;</li>



<li>Il Canada replica i limiti dell’EPA, ma in più casi adotta valori più restrittivi;</li>



<li>Definizione e metodo di calcolo dei VOC.</li>
</ul>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Quali sono le differenze per i VOC tra la normativa UE, USA e Canadese?</strong></h2>



<p>Oltre ai limiti VOC, le altre differenze principali sono riassunte nella tabella di seguito:</p>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><tbody><tr><td><strong>&nbsp;</strong></td><td><strong>Europa</strong></td><td><strong>USA e Canada</strong></td></tr><tr><td><strong>Categorie regolamentate</strong></td><td>Emissioni industriali Pitture e vernici Prodotti per la carrozzeria</td><td>Prodotti architetturali Rivestimenti per la carrozzeria Prodotti al consumo Aerosol</td></tr><tr><td><strong>Definizione di VOC</strong></td><td>I VOC sono definiti in funzione della volatilità (punto di infiammabilità e tensione di vapore)</td><td>I VOC sono definiti in base alla reattività fotochimica + vengono definiti dei composti esenti.</td></tr><tr><td><strong>Obblighi di etichettatura</strong></td><td>Contenuto di VOC + limite da direttiva in g/L (per vernici, pitture e prodotti per la carrozzeria)</td><td>Data/codice di fabbricazione, istruzioni di diluizione e diciture specifiche per uso industriale/professionale (per prodotti architetturali e rivestimenti per la carrozzeria)</td></tr><tr><td><strong>Deroghe</strong></td><td>Deroghe limitate</td><td>Disponibili dei permessi (Canada), <em>exceedance fee</em> e <em>tonnage exemption</em> (USA)</td></tr></tbody></table></figure>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Norme nazionali e VOC</strong></h2>



<p>Anche se in Europa e Stati Uniti i limiti di VOC sono armonizzati, ciascuno stato può decidere di adottare dei requisiti complementari propri. Ad esempio:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>In <strong>California</strong> i limiti dei VOC sono più severi, vengono aggiornati in maniera costante e spingono verso l’uso di tecnologie low-VOC e a base acquosa.</li>



<li>In <strong>Francia</strong>, al fine di proteggere il consumatore, è obbligatoria un’etichettatura supplementare sul contenuto di VOC <em>indoor</em> per i prodotti da costruzione e per le vernici, che classifica il prodotto su una scala da A+ (ridotta emissione di VOC) a C (alta emissione di VOC).</li>



<li>In <strong>Germania</strong>, i prodotti da costruzione devono essere valutati secondo lo schema AgBB che definisce i requisiti per la qualità dell’aria al chiuso per la protezione umana. Si tratta di un diagramma di flusso che considera non solo il contenuto di VOC, ma anche la presenza di sostanze cancerogene. Infine, esiste una certificazione volontaria molto diffusa chiamata <em>Blue</em> <em>Angel</em>, che stabilisce dei limiti VOC più severi della direttiva europea.</li>
</ul>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Conclusioni: conformità VOC multi-mercato e gestione SDS</strong></h2>



<p>La normativa sui VOC è un ecosistema complesso, in continua evoluzione e con significative differenze tra mercati. Per le aziende chimiche che operano a livello internazionale, mantenere la conformità richiede un approccio sistematico, supportato da strumenti digitali capaci di aggregare, aggiornare e applicare le normative in modo automatico.</p>



<p>Un software per la gestione automatizzata delle schede di sicurezza non è solo uno strumento operativo, ma un asset strategico per la compliance aziendale, la riduzione del rischio normativo e la competitività sui mercati internazionali.</p>



<p>Vuoi sapere come EPY X, il nostro software per la gestione automatizzata delle SDS può supportare la tua azienda nella conformità VOC? Contattaci per una consulenza gratuita o richiedi una demo personalizzata.</p>



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<p>L'articolo <a href="https://www.epy.it/voc-normativa-europa-usa-canada-conformita-sds/">VOC in Europa e Nord America: normative, differenze e conformità per il settore chimico nel contesto regolatorio in Canada, Stati Uniti ed Europa</a> proviene da <a href="https://www.epy.it">Epy</a>.</p>
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		<title>UK REACH e GB CLP: cosa cambia davvero per la conformità chimica in Gran Bretagna</title>
		<link>https://www.epy.it/uk-reach-gb-clp-conformita-sds-gran-bretagna/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Verbavolant]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 08:25:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NORMATIVA EXTRA-UE]]></category>
		<category><![CDATA[NOVITA' CLP]]></category>
		<category><![CDATA[NOVITA' REACH]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea ha segnato un punto di svolta per le aziende che operano nel settore della sicurezza chimica. A partire dal 2020, il quadro normativo britannico ha progressivamente preso una direzione autonoma rispetto a quello europeo, generando un sistema parallelo che oggi richiede competenze specifiche, aggiornamento costante e strumenti adeguati per [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.epy.it/uk-reach-gb-clp-conformita-sds-gran-bretagna/">UK REACH e GB CLP: cosa cambia davvero per la conformità chimica in Gran Bretagna</a> proviene da <a href="https://www.epy.it">Epy</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>L’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea ha segnato un punto di svolta per le aziende che operano nel settore della sicurezza chimica. A partire dal 2020, il quadro normativo britannico ha progressivamente preso una direzione autonoma rispetto a quello europeo, generando un sistema parallelo che oggi richiede competenze specifiche, aggiornamento costante e strumenti adeguati per essere gestito in modo efficace.</p>



<p>Per le imprese europee che esportano sostanze e miscele chimiche in Gran Bretagna, non si tratta semplicemente di un adeguamento formale. La gestione di SDS (Schede Dati di Sicurezza), classificazione CLP e registrazioni REACH richiede oggi una revisione strutturale dei processi interni, con un impatto diretto su compliance, costi e time-to-market.</p>



<p>In questo scenario, comprendere il funzionamento di UK REACH e GB CLP non è solo una necessità normativa, ma un elemento strategico per operare in modo competitivo.</p>



<p>Volendo supportare le aziende europee che commercializzano prodotti chimici nel Regno Unito, riportiamo in questo articolo le informazioni essenziali da conoscere, seguiti da domande e risposte ricorrenti.</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>UK REACH e il GB CLP cosa sono e dove si applicano</strong></h2>



<p>Il <strong>UK REACH</strong> è il regolamento sulla registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche in Inghilterra.</p>



<p>Il <strong>GB CLP</strong> è il regolamento sulla classificazione, etichettatura e imballaggio di sostanze e miscele in Inghilterra.</p>



<p>Entrambi si ispirano rispettivamente al REACH e CLP europei, ma oggi operano in maniera indipendente, aumentando le differenze tra framework europeo e britannico.</p>



<p>Il UK REACH e il GB CLP si applicano a sostanze e miscele immesse sul mercato in Gran Bretagna, vale a dire <strong>Inghilterra, Scozia e Galles</strong>.</p>



<p><strong>L&#8217;Irlanda del Nord</strong>, pur essendo nel Regno Unito, segue la normativa europea a motivo del Northern Ireland Protocol.</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>UK REACH e il GB CLP, quali sono i principali obblighi per le aziende che immettono sul mercato del regno unito</strong></h2>



<p>Entrare nel mercato britannico implica una serie di responsabilità precise per chi immette sostanze e miscele chimiche. Questi obblighi non possono essere affrontati in modo superficiale, perché riguardano direttamente la sicurezza del prodotto e la conformità legale.</p>



<p>Ai sensi della normativa GB, i fornitori di sostanze e miscele chimiche che immettono sul mercato britannico devono:</p>



<ol class="wp-block-list">
<li><strong>Registrare</strong> le sostanze immesse sul mercato in quantità ≥ 1 tonnellata annua.</li>



<li>Fornire la <strong>scheda dati di sicurezza</strong> per sostanze e miscele conforme all’art. 31 del UK REACH.</li>



<li>Rispettare le disposizioni circa le sostanze soggette ad <strong>autorizzazione</strong> e/o <strong>restrizione</strong> imposte dal UK REACH, in quanto tali o all’interno di articoli o miscele.</li>



<li><strong>Notificare</strong> la classificazione ed etichettatura delle sostanze pericolose all’HSE.</li>



<li><strong>Classificare, etichettare e imballare</strong> correttamente le sostanze e miscele ai sensi del GB CLP.</li>
</ol>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>SDS e conformità: il vero punto critico post-Brexit</strong></h2>



<p>Uno degli errori più frequenti commessi dalle aziende riguarda la gestione delle Schede Dati di Sicurezza. Spesso si tende a considerare le SDS europee come riutilizzabili anche nel mercato britannico, ma questa è una semplificazione rischiosa.</p>



<p>Le SDS devono infatti essere adattate al framework UK REACH e GB CLP, tenendo conto delle specificità normative locali. Questo include non solo il contenuto tecnico, ma anche aspetti formali, linguistici e di aggiornamento.</p>



<p>Anche sul fronte delle notifiche, esistono differenze sostanziali. La notifica PCN prevista in Europa non è valida in Gran Bretagna, dove è invece prevista una comunicazione distinta verso il sistema NPIS.</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Quali sono le domande ricorrenti in riferimento a come UK REACH e il GB CLP impattano sulle aziende che immettono nel mercato GB?</strong></h2>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>FAQ UK REACH e GB CLP</strong></h3>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Sono un’azienda europea che immette nel mercato GB dei prodotti pericolosi; il UK REACH e il GB CLP si applicano alla mia realtà?</strong></li>
</ul>



<p></p>



<p>Non direttamente. Gli obblighi previsti dal UK REACH e dal GB CLP ricadono su produttori, importatori e utilizzatori a valle stabiliti in Gran Bretagna.</p>



<p>Tuttavia, le aziende europee che commercializzano sostanze o miscele in GB possono designare un rappresentante esclusivo (Only Representative, OR), incaricato di adempiere agli obblighi normalmente a carico dell’importatore, ad esempio nei casi in cui quest’ultimo non disponga delle risorse o delle competenze necessarie per conformarsi alla normativa.</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Se immetto miscele pericolose in GB devo notificarle all’ECHA?</strong></li>
</ul>



<p></p>



<p>No, la notifica europea delle miscele pericolose (PCN) non vale in Gran Bretagna: qui esiste una notifica volontaria all’NPIS, che va fatta inviando la SDS all’indirizzo <a href="mailto:sds.npis@nhs.net">sds.npis@nhs.net</a>.</p>



<p>Le miscele pericolose immesse in <strong>Irlanda del Nord</strong>, invece, devono essere notificate all’ECHA come per qualsiasi altro Stato Membro europeo, e il file IUCLID deve essere inviato all’NPIS britannico allo stesso indirizzo sopra.</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Posso usare le SDS europee per il mercato GB? E le etichette?</strong></li>
</ul>



<p></p>



<p>No, non direttamente. Sia le schede di sicurezza che le etichette europee devono essere adattate al contesto nazionale Inglese, cioè devono essere redatte secondo il UK REACH e il GB CLP.</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Quali sono le differenze principali tra REACH e CLP europei e britannici?</strong></li>
</ul>



<p></p>



<p>Il UK REACH è pressoché allineato al REACH europeo per quanto riguarda le disposizioni generali, ma cambia il formato della SDS (rimasto a quello secondo il regolamento UE 830/2015), le modalità di registrazione delle sostanze (che ora fanno capo all’HSE e non ad ECHA), e l’elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione e restrizione (il GB è allineato all’UE solo fino al 31 Dicembre 2020).</p>



<p>Per quanto riguarda il GB CLP, le differenze risiedono nella classificazione armonizzata (in GB entrerà in vigore la 7° edizione dell’MCL, indipendente dagli ATP europei), nelle nuove classi di pericolo UE-CLP (non adottate in GB), e nelle nuove disposizioni del regolamento UE 2024/2865 (formattazione etichette, etichetta digitale, ecc.), vigente solo in Europa.</p>
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		<title>Regolamento di semplificazione CLP: tutti gli aggiornamenti su etichette, SDS e conformità normativa</title>
		<link>https://www.epy.it/aggiornamenti-regolamento-clp-2025-etichette-sds/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Verbavolant]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 08:33:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NOVITA' CLP]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Aggiornamenti CLP: cosa sta cambiando davvero per le aziende chimiche In questo breve articolo potete trovate le ultime revisioni proposte dal Parlamento Europeo circa la Proposta di semplificazione 2025/531 della Commissione Europea per quanto riguarda il CLP. In particolare, riassumiamo e commentiamo i punti salienti degli emendamenti enunciati nel report A10-0104/2026 del 20 Aprile 2026. [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.epy.it/aggiornamenti-regolamento-clp-2025-etichette-sds/">Regolamento di semplificazione CLP: tutti gli aggiornamenti su etichette, SDS e conformità normativa</a> proviene da <a href="https://www.epy.it">Epy</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h2 class="wp-block-heading">Aggiornamenti CLP: cosa sta cambiando davvero per le aziende chimiche</h2>



<p>In questo breve articolo potete trovate le ultime revisioni proposte dal Parlamento Europeo circa la Proposta di semplificazione 2025/531 della Commissione Europea per quanto riguarda il CLP. In particolare, riassumiamo e commentiamo i punti salienti degli emendamenti enunciati nel <strong>report A10-0104/2026</strong> del 20 Aprile 2026.</p>



<p><strong>Come leggere l’articolo:</strong></p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Proposta iniziale</strong> = indica la proposta iniziale della Commissione UE introdotta con il VI Pacchetto Omnibus, Proposta 2025/531 (bozza iniziale del regolamento Semplificazione).</li>



<li><strong>Emendamento </strong>= indica le correzioni suggerite dal Parlamento Europeo.</li>



<li><strong>Giustificazione</strong> = indica le motivazioni del Parlamento.</li>
</ul>



<h2 class="wp-block-heading">Tempistiche aggiornamento etichette: più controllo, meno flessibilità</h2>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Situazione attuale:</strong> l’art. 30 del CLP prevede che l’etichetta venga aggiornata “senza indebito ritardo” qualora il nuovo pericolo sia più grave o nuovi elementi di etichettatura supplementari siano necessari, o entro 18 mesi in altri casi. Dal 1/1/2028 alla indicazione “senza indebito ritardo” si aggiungerà “e comunque entro 6 mesi”.</li>



<li><strong>Proposta iniziale</strong>: in caso di classificazione peggiorativa o nuovi elementi supplementari obbligatori, tornare ad aggiornare le etichette “<em>senza indebito ritardo</em>”.</li>



<li><strong>Emendamento: </strong>i fornitori aggiornano l’etichetta senza indebito ritardo e comunque non oltre 18 mesi dalla comunicazione del proprio fornitore di classificazione peggiorativa o di nuovi elementi supplementari.</li>



<li><strong>Giustificazione</strong>: tornare a “senza indebito ritardo” è troppo dispersivo per la catena di approvvigionamento e il limite di 6 mesi è stato esteso per supportare le piccole e medie imprese.</li>
</ul>



<h2 class="wp-block-heading">Requisiti grafici etichette CLP: confermata la stretta normativa</h2>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Situazione attuale:</strong> la forma, il colore e le dimensioni di un pittogramma di pericolo e le dimensioni dell&#8217;etichetta sono definiti nell&#8217;allegato I, punto 1.2.1. Tale punto dal 1/1/2028 imporrà dimensioni minime per i caratteri e per l’interlinea, oltre che colore dello sfondo e tipi di font.</li>



<li><strong>Proposta iniziale</strong>: eliminare i requisiti grafici dell’etichetta introdotti dal Reg. UE 2024/2865 (dimensione minima dei caratteri, font sans serif, interlinea 120%, nero su bianco, ecc.).</li>



<li><strong>Emendamenti</strong>: mantenere tali requisiti grafici con i seguenti accorgimenti:<ul><li>Nuova dimensione del font minima per i <strong>prodotti venduti al pubblico</strong> (altezza delle x pari o superiore a 1,2 mm, a meno che l’imballaggio non superi i 125ml; in tal caso, la dimensione minima è 0,9 mm);</li></ul><ul><li>elementi dell’etichetta in un colore contrastante rispetto allo sfondo;</li></ul><ul><li>utilizzare un solo font senza grazie (“<em>sans serif</em>”) per i testi;</li></ul>
<ul class="wp-block-list">
<li>spaziatura (orizzontale e tra le righe) adeguata per garantire la leggibilità.</li>
</ul>
</li>



<li><strong>Giustificazione</strong>: il focus è sul garantire la leggibilità delle etichette e sulla protezione <s>umana</s> dei consumatori.</li>
</ul>



<h2 class="wp-block-heading">Vendite online: obblighi CLP estesi a tutti i prodotti</h2>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Situazione attuale:</strong> all’attuale obbligo stabilito nell’art. 48 di menzionare il tipo o i tipi di pericoli che sono indicati nell&#8217;etichetta si aggiungerà dal 1/1/2028 l’indicazione più esplicita: “Quando sostanze o miscele sono immesse sul mercato tramite vendite a distanza, l’offerta indica chiaramente e in modo visibile gli elementi obbligatori dell’etichetta.”</li>



<li><strong>Proposta iniziale</strong>: i prodotti <em>destinati al pubblico</em> e venduti online devono recare gli elementi obbligatori dell’etichetta (art. 48a).</li>



<li><strong>Emendamento</strong>: specificare che tale obbligo si applica anche ai prodotti destinati agli utilizzatori professionali e industriali, quando la vendita a distanza consente l’accesso e l’acquisto anche al pubblico.</li>



<li><strong>Giustificazione</strong>: i fornitori non hanno il pieno controllo del tipo di utilizzatore finale che acquista il prodotto online e potrebbero indicare “<em>riservato all’uso professionale</em>” pur rendendo disponibile il prodotto al pubblico.</li>
</ul>



<h2 class="wp-block-heading">Altri aggiornamenti rilevanti del regolamento CLP</h2>



<p>Altri emendamenti includono:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>nuove esenzioni di etichettatura per piccoli imballaggi</strong> (tra 10 e 125 ml) e per cartucce di stampanti;</li>



<li><strong>estensione del periodo transitorio fino al 2030</strong> (anziché 2029) per l’inclusione delle nuove classi di pericolo nel <em>Contiene</em> e per la nuova formattazione delle etichette;</li>



<li><strong>inclusione dei pittogrammi e dell’avvertenza nelle pubblicità </strong>(oltre alla frase “<em>Seguire sempre le informazioni riportate sull’etichetta del prodotto.</em>” in applicazione dal 1/07/2026).</li>
</ul>



<h2 class="wp-block-heading">Il commento del Team Regolatorio EPY</h2>



<ul class="wp-block-list">
<li>I precisi standard di leggibilità proposti, anche se relativi solo ai prodotti di consumo, costituiscono per le aziende motivo di preoccupazione, dato il notevole onere in termini economici, di pianificazione e di lavoro necessario per rispettarli.</li>



<li>Intervenire sulle etichette destinate ai consumatori costituisce un obbligo sicuramente molto impattante in quanto normalmente le etichette al consumo si trovano su imballaggi di piccole dimensioni, che richiedono una grafica piacevole, poco compatibile con le richieste che sarebbero introdotte.</li>



<li>Pur essendo ancora possibile una revisione di questo punto, una strategia per migliorare la leggibilità delle etichette sembra comunque importante da impostare in azienda per non trovarsi troppo impreparati.</li>
</ul>



<p></p>



<p>I punti discussi in questo articolo sono ancora in fase di proposta: dovremo attendere per la versione finale gli accordi con i triloghi tra&nbsp;Parlamento europeo,&nbsp;Consiglio dell&#8217;UE&nbsp;e&nbsp;Commissione europea.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.epy.it/aggiornamenti-regolamento-clp-2025-etichette-sds/">Regolamento di semplificazione CLP: tutti gli aggiornamenti su etichette, SDS e conformità normativa</a> proviene da <a href="https://www.epy.it">Epy</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>EPY and ChemHazAI announce strategic partnership to accelerate innovation in U.S. chemical compliance</title>
		<link>https://www.epy.it/epy-and-chemhazai-announce-strategic-partnership-to-accelerate-innovation-in-u-s-chemical-compliance/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Verbavolant]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 07:39:23 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>EPY is pleased to announce a new strategic partnership with ChemHazAI, an emerging innovator focused on modern compliance solutions designed to strengthen chemical compliance and regulatory support for companies operating in the United States. The collaboration is designed to combine established expertise in chemical regulatory software with the agility, innovation mindset, and market focus of [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>EPY is pleased to announce a new strategic partnership with ChemHazAI, an emerging innovator focused on modern compliance solutions designed to strengthen chemical compliance and regulatory support for companies operating in the United States.</p>



<p>The collaboration is designed to combine established expertise in chemical regulatory software with the agility, innovation mindset, and market focus of a next-generation startup.</p>



<p>Together, the two companies will deliver advanced solutions for U.S. Chemical Compliance, with particular attention to automated SDS Management, regulatory documentation workflows, and digital transformation in chemical compliance processes.</p>



<p>By joining complementary strengths, the partnership will help manufacturers, distributors, and chemical companies simplify complex obligations, improve operational efficiency, and respond faster to evolving regulatory requirements.</p>



<p>A key strength of EPY is the development of intelligent software solutions for the automatic authoring and updating of Safety Data Sheets (SDS), enabling faster document generation, higher consistency, multilingual management, and improved alignment with global regulations.</p>



<div style="height:56px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p class="has-vivid-cyan-blue-color has-text-color has-link-color wp-elements-4398c87475cbcd34c810154a1f02ac46"><strong>Antonio Valenti, CEO of Epy Srl, commented:</strong></p>



<p><em>&#8220;We are excited to collaborate with <strong>ChemHazAI</strong>, a dynamic startup bringing fresh energy and strong market vision to the U.S. compliance landscape. Together, we can combine innovation and experience to deliver powerful solutions for U.S. Chemical Compliance and SDS Management.&#8221;</em></p>



<div style="height:56px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p></p>
</blockquote>



<p></p>



<p><strong>Looking Ahead</strong></p>



<p>This partnership represents an important step for both organizations: for EPY, continued international expansion; for ChemHazAI, accelerated growth through collaboration with an experienced technology partner. Further joint initiatives, market activities, and new developments will be announced in the coming months.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.epy.it/epy-and-chemhazai-announce-strategic-partnership-to-accelerate-innovation-in-u-s-chemical-compliance/">EPY and ChemHazAI announce strategic partnership to accelerate innovation in U.S. chemical compliance</a> proviene da <a href="https://www.epy.it">Epy</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Dalla Scheda di Sicurezza alla Scheda Lavoratori: evoluzione della comunicazione del rischio chimico</title>
		<link>https://www.epy.it/scheda-lavoratori-sds-rischio-chimico-reach/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Verbavolant]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 07:33:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NOVITA' REACH]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.epy.it/?p=45771</guid>

					<description><![CDATA[<p>Introduzione Nel contesto della gestione del rischio chimico, la Scheda di Sicurezza (SDS) rappresenta da anni il principale strumento di trasmissione delle informazioni lungo la catena di approvvigionamento. Tuttavia, la crescente complessità dei processi industriali e l’esigenza di garantire un’effettiva comprensione delle informazioni da parte dei lavoratori evidenziano un limite strutturale:la SDS è progettata per [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.epy.it/scheda-lavoratori-sds-rischio-chimico-reach/">Dalla Scheda di Sicurezza alla Scheda Lavoratori: evoluzione della comunicazione del rischio chimico</a> proviene da <a href="https://www.epy.it">Epy</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>Introduzione</strong></p>



<p>Nel contesto della gestione del rischio chimico, la Scheda di Sicurezza (SDS) rappresenta da anni il principale strumento di trasmissione delle informazioni lungo la catena di approvvigionamento.</p>



<p>Tuttavia, la crescente complessità dei processi industriali e l’esigenza di garantire un’effettiva comprensione delle informazioni da parte dei lavoratori evidenziano un limite strutturale:<br>la SDS è progettata per la <strong>completezza informativa</strong>, non per l’<strong>usabilità operativa</strong>.</p>



<p>Questo gap è particolarmente rilevante alla luce degli obblighi previsti dal Regolamento REACH, in particolare dell’Articolo 35, che impone ai datori di lavoro di garantire ai lavoratori l’accesso alle informazioni relative alle sostanze pericolose.</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Cos’è la Scheda di Sicurezza (SDS) e a cosa serve </strong></h2>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Il ruolo della SDS: completezza vs. operatività</strong></h2>



<p>La SDS è un documento strutturato secondo standard normativi precisi (16 sezioni), con l’obiettivo di:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>fornire informazioni esaustive su proprietà chimico-fisiche</li>



<li>descrivere i pericoli e le misure di gestione del rischio</li>



<li>supportare valutazioni tecniche e regolatorie</li>



<li>Questo approccio è indispensabile per:</li>



<li>produttori</li>



<li>distributori</li>



<li>consulenti HSE</li>
</ul>



<p></p>



<p>Tuttavia, presenta criticità nel contesto operativo:</p>



<p><strong>Limiti principali</strong></p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Elevata densità informativa</strong>: contenuti tecnici complessi</li>



<li><strong>Struttura non orientata all’azione</strong>: informazioni distribuite su più sezioni</li>



<li><strong>Scarsa immediatezza</strong> in situazioni di emergenza</li>



<li><strong>Bassa accessibilità cognitiva</strong> per operatori non specialisti</li>
</ul>



<p></p>



<p>Ne deriva che la SDS, pur essendo conforme e completa, non garantisce automaticamente la <strong>trasferibilità operativa del rischio</strong>.</p>



<p>Uno degli errori più frequenti nei sistemi di gestione HSE è assumere che la disponibilità della SDS equivalga alla sua efficacia.</p>



<p>In realtà, il processo corretto è: Accesso → Comprensione → Applicazione → Comportamento sicuro.</p>



<p>La SDS copre efficacemente il primo livello (accesso), ma risulta meno efficace nei successivi.</p>



<p>Questo aspetto è esplicitamente critico in relazione all’Art. 35 REACH, che richiede non solo accesso formale, ma <strong>effettiva fruibilità delle informazioni</strong>.</p>



<p><strong>La necessità di una traduzione operativa del rischio</strong></p>



<p>Per colmare questo gap, è necessario introdurre un livello intermedio tra informazione tecnica e azione operativa: la <strong>traduzione funzionale delle informazioni</strong></p>



<p>Questa traduzione deve:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>estrarre le informazioni rilevanti per il lavoratore</li>



<li>riorganizzarle in funzione dell’uso pratico</li>



<li>adattarle al contesto aziendale specifico</li>
</ul>



<p></p>



<p>Esempio:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>SDS: “Utilizzare guanti idonei”</li>



<li>Approccio operativo: “Utilizzare guanti in nitrile modello X disponibili nell’armadietto Y”</li>
</ul>



<p></p>



<p>Questa trasformazione introduce un concetto chiave: <strong>la rilevanza contestuale.</strong></p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Cos’è la Scheda Lavoratori </strong></h2>



<p>La <strong>Scheda Lavoratori</strong> è l’evoluzione pratica della SDS: un documento sintetico, chiaro e immediato, progettato per chi utilizza realmente sostanze chimiche sul posto di lavoro.</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>Obiettivi principali della Scheda Lavoratori</strong></h3>



<ul class="wp-block-list">
<li>ridurre il carico cognitivo;</li>



<li>aumentare la velocità di accesso alle informazioni;</li>



<li>migliorare l’aderenza comportamentale;</li>
</ul>



<p></p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>Caratteristiche strutturali della Scheda Lavoratori</strong></h3>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Sezioni sintetiche e predefinite</strong><ul><li>DPI;</li></ul><ul><li>primo soccorso;</li></ul>
<ul class="wp-block-list">
<li>rischi principali;</li>
</ul>
</li>



<li>linguaggio semplificato;</li>



<li>organizzazione orientata all’uso immediato.</li>
</ul>



<p></p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>Vantaggi operativi della Scheda Lavoratori</strong></h3>



<ul class="wp-block-list">
<li>maggiore chiarezza e immediatezza;</li>



<li>accesso rapido alle informazioni critiche;</li>



<li>maggiore probabilità di applicazione corretta delle misure di sicurezza.</li>
</ul>



<p></p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Automazione e standardizzazione: il ruolo del software nella redazione delle Schede Lavoratori</strong></h2>



<p>La generazione manuale di Schede Lavoratori presenta criticità:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>elevato dispendio di tempo;</li>



<li>rischio di incoerenza;</li>



<li>difficoltà di aggiornamento.</li>
</ul>



<p></p>



<p>L’introduzione di sistemi software consente di:</p>



<p>1. Automatizzare la generazione: a partire dai dati strutturati della SDS.<br>2. Garantire coerenza informativa: allineamento continuo con le versioni aggiornate delle SDS.<br>3. Supportare la scalabilità: gestione di grandi volumi di sostanze e prodotti.<br>4. Abilitare la personalizzazione: adattamento alle specificità aziendali (processi, DPI, layout).</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Impatto dell’introduzioni della Scheda Lavoratori sui sistemi di gestione HSE</strong></h2>



<p>L’introduzione della Scheda Lavoratori ha impatti diretti su:</p>



<p>🔹 Formazione</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>maggiore efficacia dei contenuti;</li>



<li>riduzione tempi di apprendimento.</li>
</ul>



<p></p>



<p>🔹 Compliance</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>supporto concreto all’Art. 35 REACH;</li>



<li>miglior tracciabilità delle informazioni.</li>
</ul>



<p></p>



<p>🔹 Operatività</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>riduzione errori;</li>



<li>maggiore rapidità decisionale.</li>
</ul>



<p></p>



<p>🔹 Cultura della sicurezza</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>passaggio da approccio documentale a comportamentale.</li>
</ul>



<p></p>



<p><strong>Conclusioni</strong></p>



<p>La gestione del rischio chimico sta evolvendo da un modello centrato sulla <strong>documentazione</strong> a uno centrato sulla <strong>fruibilità operativa dell’informazione</strong>.</p>



<p>In questo contesto:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>la SDS rimane il riferimento normativo</li>



<li>la Scheda Lavoratori diventa lo strumento operativo</li>
</ul>



<p></p>



<p>Il valore non è più nella quantità di informazioni disponibili, ma nella loro capacità di guidare comportamenti sicuri.</p>



<p>L’integrazione tra automazione, semplificazione e personalizzazione rappresenta quindi un passaggio chiave per aumentare l’efficacia reale dei sistemi HSE.</p>



<p><strong>Vuoi trasformare automaticamente le tue SDS in Schede Lavoratori pronte all’uso?</strong></p>



<p>Contattaci per una demo del software e scopri come digitalizzare la gestione del rischio chimico nella tua azienda.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.epy.it/scheda-lavoratori-sds-rischio-chimico-reach/">Dalla Scheda di Sicurezza alla Scheda Lavoratori: evoluzione della comunicazione del rischio chimico</a> proviene da <a href="https://www.epy.it">Epy</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Scadenze REACH e CLP Maggio 2026: cosa devono fare le aziende chimiche</title>
		<link>https://www.epy.it/scadenze-reach-clp-maggio-2026-sds/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Verbavolant]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 13:11:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NOVITA' CLP]]></category>
		<category><![CDATA[NOVITA' REACH]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Nel mese di maggio 2026 entrano in vigore importanti scadenze REACH e CLP che impatteranno tutti gli operatori economici in campo chimico. In questo articolo riassumiamo le principali scadenze per dare all’utente chiarezza sulle date imminenti e suggerimenti pratici per gestire la conformità. Scadenza Regolamento Macro-argomento Argomento 1° Maggio 2026 CLP 22° ATP Nuova classificazione [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Nel mese di maggio 2026 entrano in vigore importanti <strong>scadenze REACH e CLP</strong> che impatteranno tutti gli operatori economici in campo chimico.</p>



<p>In questo articolo riassumiamo le principali scadenze per dare all’utente chiarezza sulle date imminenti e suggerimenti pratici per gestire la conformità.</p>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><tbody><tr><td><strong>Scadenza</strong></td><td><strong>Regolamento</strong></td><td><strong>Macro-argomento</strong></td><td><strong>Argomento</strong></td></tr><tr><td rowspan="2"><strong>1° Maggio 2026</strong></td><td>CLP</td><td>22° ATP</td><td>Nuova classificazione armonizzata (CLH) per alcune sostanze</td></tr><tr><td>CLP</td><td>Reg. UE 2023/707</td><td>Nuove classi di pericolo si applicano alle nuove miscele immesse sul mercato</td></tr><tr><td><strong>31 Maggio 2026</strong></td><td>REACH</td><td>Reg. UE 2023/2055</td><td>Restrizione sulle microplastiche: reporting delle emissioni di SPM ad uso industriale a ECHA</td></tr></tbody></table></figure>



<h2 class="wp-block-heading">Le principali scadenze REACH e CLP di Maggio 2026</h2>



<h3 class="wp-block-heading">1° Maggio 2026: 22° ATP</h3>



<p>Il <a href="https://www.epy.it/pubblicato-il-22-atp-del-clp/"><strong>22° ATP</strong></a> (Reg. UE 2024/2564):</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>modifica la classificazione armonizzata di 16 sostanze pre-esistenti (es: <em>formaldeide, n-esano, acido formico</em> e <em>acido paracetico</em>);</li>



<li>introduce una nuova classificazione armonizzata per 27 sostanze (es: <em>polvere d’argento</em> e <em>nanoargento</em>); ed</li>



<li>elimina la CLH a 7 sostanze (es: <em>rame granulato</em> con determinate dimensioni e <em>perborato di sodio e suoi sali [contenente &lt; 0,1 % (p/p) di particelle con diametro aerodinamico inferiore a 50 μm]).</em></li>
</ul>



<p></p>



<p><strong>Cosa fare in pratica</strong>: i fornitori devono verificare se i propri prodotti contengono una o più sostanze menzionate nel <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402564">22° ATP</a> e:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>se la CLH della sostanza è stata modificata o introdotta ex-novo, devono attenersi alla classificazione armonizzata dettata dal regolamento;</li>



<li>se la CLH della sostanza è stata eliminata, possono decidere di auto-classificare la sostanza nuovamente o mantenere la classificazione precedentemente adottata, tenendo ovviamente in conto la classificazione indicata dal fornitore.</li>
</ul>



<p></p>



<p>In tutti i casi, i fornitori dovranno poi informare gli operatori a valle per mezzo della SDS e etichetta del/i prodotto/i aggiornati entro il 1° Maggio 2026.</p>



<p><strong>Consiglio extra</strong>: gli utenti che dispongono del modulo Chemfinder dei software EPY, possono aggiornare le sostanze in automatico, cercando la sostanza e cliccando su “Aggiorna”, dopo aver selezionato la nuova CLH secondo il 22°ATP.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Nuove classi di pericolo CLP (Reg. UE 2023/707)</h3>



<p>Il regolamento <strong>2023/707</strong>, che ha introdotto <a href="https://www.epy.it/etichetta-clp-sotto-la-lente-aggiornamenti-sfide-e-soluzioni/">4 nuove classi di pericolo</a> nel CLP (ED HH, ED ENV, PBT, vPvB, PM e vPvM), si applica alle <strong>nuove</strong> <strong>miscele</strong> immesse sul mercato dopo il <strong>1° Maggio 2026.</strong> Per le miscele già presenti sul mercato prima di questa data, invece, è previsto un periodo di transizione fino al 1° Maggio 2028.</p>



<p><strong>Cosa fare in pratica:</strong></p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Se una miscela contiene una sostanza avente una o più proprietà sopra citate al di sopra del limite di classificazione dello 0,1% (oppure 1% per gli interferenti endocrini di categoria 2), allora tale miscela deve essere classificata ed etichettata per quella/e proprietà, a mezzo delle frasi EUH, frasi P e dei pittogrammi appropriati.</li>



<li>I fornitori che immettono sul mercato tale miscela dopo il 1° Maggio 2026 devono calcolare la SDS e l’etichetta conformemente alle nuove classi di pericolo (sempre entro il 1° Maggio 2026) e devono trasmetterle a valle della catena di approvvigionamento.</li>
</ul>



<p></p>



<p><strong>Consiglio extra</strong>: i software EPY calcolano in automatico la classificazione e l’etichettatura delle miscele aventi le proprietà succitate, in base alla % delle sostanze contenute. Se non l’ha già fatto, l’utente deve solo rilanciare l’elaborazione della SDS della miscela, a patto che le sostanze contenute siano anch’esse già state aggiornate con le nuove classi di pericolo.</p>



<h2 class="wp-block-heading">31 Maggio 2026: reporting delle emissioni di microplastiche ad ECHA</h2>



<p>A causa della loro elevata persistenza nell’ambiente, gli <a href="https://www.epy.it/restrizione-microplastiche-regolamento-2023-2055-sds-reach-clp/">SPM</a> sono stati vietati dall’immissione sul mercato in sostanze e miscele dallo 0,01% in peso.</p>



<p>Sebbene esistano delle <a href="https://www.epy.it/restrizione-reach-microplastiche-deroghe-obblighi-scadenze/">deroghe</a> per alcuni utilizzi e settori, tali deroghe impongono degli obblighi, come le istruzioni di smaltimento e utilizzo (IFUD) e il reporting delle emissioni di SPM ad ECHA.</p>



<p>La scadenza del 31 Maggio 2026 si applica proprio a quest’ultimo obbligo, per tutti i fornitori di <strong>polimeri sintetici sotto forma di pellet, fiocchi e polveri </strong>utilizzati come materie primenella fabbricazione di <strong>plastica</strong>.</p>



<p><strong>Cosa fare in pratica:</strong></p>



<ul class="wp-block-list">
<li>I fornitori di SPM destinati all’utilizzo industriale nella fabbricazione di plastica devono, entro il 31 Maggio 2026, notificare all’ECHA una stima delle proprie emissioni di SPM nell’anno precedente. Per farlo bisogna utilizzare il portale IUCLID messo a disposizione dall’Agenzia.</li>
</ul>



<p></p>



<p>La stima deve tener conto delle proprie emissioni industriali ed è possibile utilizzare i metodi ritenuti più appropriati dalle aziende.</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>I fornitori di SPM destinati ad utilizzi diversi da quello sopra citato, hanno tempo fino al 31 Maggio 2027 per notificare le emissioni ad ECHA dell’anno in corso.</li>
</ul>



<p></p>



<p>Attenzione: si tratta di una notifica annua, che va trasmessa all’ECHA entro il 31 Maggio di ogni anno, a partire da questo.</p>



<p>Per quanto riguarda la stima delle quantità di SPM rilasciate in ambiente, non è disponibile alcuna formula di calcolo ufficiale ed è ammesso l’uso di valori predefiniti stabiliti per le categorie di rilascio ambientale (ERC, sPERC) o nei documenti sugli scenari di emissione dell’OECD.</p>
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		<item>
		<title>Nuovo Regolamento Detergenti UE 2026/405</title>
		<link>https://www.epy.it/passaporto-digitale-prodotto-dpp-detergenti-regolamento-ue-2026-405/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Verbavolant]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 09:05:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NORMATIVA DI PRODOTTO]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Parte 3 – Il Passaporto Digitale di Prodotto (DPP) Con il nuovo Regolamento (UE) 2026/405 sui detergenti e tensioattivi, l’Unione Europea introduce importanti novità in materia di trasparenza, tracciabilità e gestione digitale delle informazioni di prodotto. Tra gli strumenti più innovativi troviamo il Digital Product Passport (DPP), il Passaporto Digitale di Prodotto, destinato a diventare [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h2 class="wp-block-heading"><strong><em>Parte 3 – </em>Il Passaporto Digitale di Prodotto (DPP)</strong></h2>



<p>Con il nuovo <strong>Regolamento (UE) 2026/405 sui detergenti e tensioattivi</strong>, l’Unione Europea introduce importanti novità in materia di <strong>trasparenza, tracciabilità e gestione digitale delle informazioni di prodotto</strong>.</p>



<p>Tra gli strumenti più innovativi troviamo il <strong>Digital Product Passport (DPP)</strong>, il <strong>Passaporto Digitale di Prodotto</strong>, destinato a diventare un elemento centrale nella gestione dei dati di conformità per l’industria chimica.</p>



<p>Il <strong><em>Digital Product Passport</em> (DPP)</strong> non nasce direttamente con il regolamento detergenti, ma deriva da un quadro normativo più ampio introdotto dal <strong>Regolamento (UE) 2024/1781 (ESPR)</strong>.</p>



<p>Per le aziende che producono o distribuiscono detergenti, il DPP rappresenta una nuova sfida normativa ma anche un’opportunità per <strong>digitalizzare la gestione delle informazioni di prodotto, delle schede di sicurezza (SDS) e dei dati regolatori</strong>.</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Cos’è il Digital Product Passport (DPP)</strong></h2>



<p>Il <strong>Digital Product Passport</strong> è uno strumento introdotto nell’ambito della strategia europea per e viene progressivamente applicato ai diversi settori con obiettivi molteplici:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Garantire la <strong>trasparenza</strong> del prodotto</li>



<li>Favorire <strong>l’economia circolare</strong> facilitando il riuso, la riparazione e il riciclo</li>



<li>Garantire la <strong>tracciabilità</strong> nella filiera</li>



<li>Consentire un <strong>miglior controllo normativo</strong></li>



<li><strong>Informare i consumatori</strong> e incoraggiare scelte consapevoli</li>
</ul>



<p></p>



<p>L’obiettivo è creare un <strong>sistema digitale standardizzato</strong> che permetta di accedere facilmente alle informazioni di prodotto durante l’intero ciclo di vita.</p>



<p>Nel settore chimico questo si traduce in una gestione più strutturata di <strong>informazioni tecniche, ingredienti e dati di sicurezza</strong>.</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Passaporto Digitale per detergenti e tensioattivi: quando è obbligatorio</strong></h2>



<p>Il <strong>DPP deve essere creato prima dell’immissione sul mercato</strong> e deve essere associato a uno specifico <strong>modello di detergente o tensioattivo</strong>.</p>



<p>Per modello si intende un gruppo di prodotti che soddisfano contemporaneamente queste condizioni:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>hanno tutti lo <strong>stesso fabbricante</strong> e <strong>nome commerciale</strong>;</li>



<li>hanno lo <strong>stesso contenuto di ingredienti specificati nell’allegato V parte A</strong> (tensioattivi, fosfati, EDTA, ecc; conservanti e allergeni; enzimi, microorganismi, sbiancanti ottici e saponi);</li>



<li>hanno tutti la <strong>stessa classificazione ai sensi del CLP</strong>;</li>



<li>sono <strong>definiti da un numero di tipo</strong> che ne consenta l’identificazione come gruppo.</li>
</ul>



<p></p>



<p>Questa struttura permette di <strong>standardizzare la gestione dei dati di prodotto</strong>, semplificando la conformità normativa.</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Come accedere al Passaporto Digitale di Prodotto</strong></h2>



<p>Il passaporto digitale deve essere accessibile tramite un <strong>supporto dati scansionabile</strong>, ad esempio:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>QR code</li>



<li>codice a barre</li>



<li>simbolo bidimensionale</li>
</ul>



<p></p>



<p>che soddisfa le seguenti caratteristiche:</p>



<ol class="wp-block-list">
<li>È apposto in maniera <strong>indelebile</strong> sull’etichetta, imballaggio o sui documenti di accompagnamento del prodotto, oppure, se del caso, sulla stazione di ricarica;</li>



<li>È accompagnato dalla dicitura “<strong><em>Scansionare per informazioni più complete</em></strong>” o simile;</li>



<li>È accessibile, leggibile dalla maggior parte dei sistemi operativi e browser, ed è disponibile anche prima dell’acquisto;</li>



<li>È fornita una sua copia ai fornitori online.</li>
</ol>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Quali informazioni deve contenere il DPP</strong></h2>



<p>Il passaporto digitale di detergenti e tensioattivi contiene almeno i seguenti elementi:</p>



<ol style="list-style-type:lower-alpha" class="wp-block-list">
<li>la <strong>denominazione commerciale</strong>, <strong>l’identificativo univoco</strong> e <strong>un’immagine a colori</strong> dell’imballaggio o etichetta del modello;</li>



<li>i <strong>dati anagrafici</strong> (nome, indirizzo, mail, telefono) <strong>e identificativo univoco dell’operatore</strong> del <strong>fabbricante</strong>;</li>



<li>il <strong>riferimento del fornitore di servizi di DPP</strong> che ospita la copia di riserva del passaporto digitale di prodotto;</li>



<li><strong>l’identificativo di tracciabilità</strong> del prodotto;</li>



<li><strong>un’indicazione</strong> che il DPP è rilasciato sotto responsabilità esclusiva del fabbricante;</li>



<li>se del caso, i <strong>codici merceologici</strong>;</li>



<li>una <strong>dichiarazione di conformità</strong> al regolamento detergenti e se del caso ad altri regolamenti;</li>



<li>l’elenco completo delle <strong>sostanze aggiunte intenzionalmente</strong>. Tale elenco non è necessario per i prodotti industriali e istituzionali provvisti di SDS con le stesse informazioni;</li>



<li>l&#8217;elenco di tutti i <strong>microrganismi</strong> aggiunti intenzionalmente contenente la loro classificazione tassonomica.</li>
</ol>



<p></p>



<p>In aggiunta agli elementi sopra indicati è possibile indicare nel DPP anche gli elementi dell’etichetta di cui all’Alleato V parte A e le informazioni di dosaggio del detergente o tensioattivo. Il DPP è nella <strong>lingua</strong>/e del/degli Stato/i Membro/i in cui il detergente o tensioattivo è immesso sul mercato ed è disponibile per almeno <strong>10 anni</strong>.</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Registro europeo dei passaporti digitali</strong></h2>



<p>Prima di immettere un detergente sul mercato, il fabbricante deve effettuare le seguenti attività</p>



<p>1.caricare nel <strong>registro europeo dei passaporti digitali</strong>:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>identificativo univoco del prodotto</strong></li>



<li><strong>identificativo unico dell’operatore</strong></li>
</ul>



<p>    </p>



<p>2.ricevere automaticamente dal registro l’<strong>identificatore di registrazione associato al prodotto</strong>.</p>



<p>Se un detergente o tensioattivo è soggetto all’obbligo di passaporto digitale di prodotto in base ad altre norme UE, i tre elementi identificativi sopra indicati devono essere gli stessi.</p>



<p>Questo registro europeo diventerà un elemento chiave per:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>tracciabilità</li>



<li>controllo normativo</li>
</ul>



<p></p>



<p>interoperabilità dei dati di prodotto.</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>FAQ – Passaporto Digitale di Prodotto (DPP)</strong></h2>



<div class="schema-faq wp-block-yoast-faq-block"><div class="schema-faq-section" id="faq-question-1773758452986"><strong class="schema-faq-question"><strong>Quando entrerà pienamente in funzione il sistema DPP</strong></strong> <p class="schema-faq-answer">Il regolamento detergenti introduce l’obbligo del passaporto digitale, ma l’infrastruttura tecnica dipende dall’implementazione dell’<strong>ESPR (Regolamento UE 2024/1781)</strong>.<br/>La Commissione Europea dovrà definire, tramite degli atti delegati:<br/>&#8211; supporto dati standard<br/>&#8211; identificativi univoci<br/>&#8211; interoperabilità tra sistemi<br/>Il sistema DPP sarà quindi pienamente operativo solo dopo l’adozione di tali atti, mentre il registro europeo dei passaporti dovrebbe essere istituito <strong>entro il 19 luglio 2026</strong> secondo l’ESPR.</p> </div> <div class="schema-faq-section" id="faq-question-1773758526372"><strong class="schema-faq-question"><strong>Chi deve creare il passaporto digitale per detergenti e tensioattivi?</strong></strong> <p class="schema-faq-answer">Il fabbricante è responsabile della creazione del passaporto digitale del prodotto.</p> </div> <div class="schema-faq-section" id="faq-question-1773758538780"><strong class="schema-faq-question"><strong>Il DPP sostituirà la scheda ingredienti dei detergenti?</strong></strong> <p class="schema-faq-answer">Nel nuovo Regolamento (UE) 2026/405 non è più previsto l’obbligo della scheda ingredienti per i consumatori, presente invece nel regolamento CE n.648/2004.<br/>Le informazioni sul prodotto e sulla sua composizione saranno rese accessibili principalmente tramite il passaporto digitale di prodotto (DPP) per il pubblico.<br/>Il regolamento non indica esplicitamente che il DPP sostituisce la scheda ingredienti: i due strumenti coesisteranno finché il regolamento n. 648 non verrà abrogato dal n. 405 il 23 Settembre 2029.</p> </div> </div>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Implicazioni per le aziende chimiche</strong></h2>



<p>L’introduzione del DPP comporta una <strong>gestione più strutturata dei dati di prodotto e di conformità normativa</strong>.</p>



<p>Le aziende dovranno gestire in modo integrato:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>dati di prodotto</li>



<li>ingredienti</li>



<li>classificazione CLP</li>



<li>informazioni SDS</li>



<li>tracciabilità normativa</li>
</ul>



<p></p>



<p>Questo rende sempre più necessario adottare <strong>software dedicati alla gestione delle schede di sicurezza e dei dati regolatori</strong>.</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Come prepararsi al Digital Product Passport</strong></h2>



<p>Per le aziende del settore chimico e detergenza è consigliabile iniziare a:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>digitalizzare le <strong>informazioni di prodotto</strong></li>



<li>centralizzare <strong>dati SDS e classificazioni CLP</strong></li>



<li>strutturare database di <strong>ingredienti e composizione</strong></li>



<li>adottare <strong>software per la gestione della conformità normativa</strong></li>
</ul>



<p></p>



<p><strong>Vuoi prepararti al Passaporto Digitale di Prodotto?</strong></p>



<p>Le nuove normative europee stanno trasformando la gestione delle informazioni chimiche.</p>



<p>Un <strong>software per la gestione automatizzata delle SDS e dei dati regolatori</strong> consente di:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>gestire classificazioni CLP</li>



<li>centralizzare ingredienti e composizioni</li>



<li>generare documentazione normativa</li>



<li>prepararsi all’introduzione del <strong>Digital Product Passport</strong></li>
</ul>



<p>Il Modulo Detergenti x.648 del software per l’automatizzazione delle SDS EPY X consente di <strong>gestire in modo strutturato gli adempimenti del Regolamento Detergenti (UE) </strong>oggi vigenti e arrivare preparato alla prossima evoluzione normativa.</p>



<p>👉 <strong><a href="https://www.epy.it/richiedi-documentazione/">Richiedi una demo del nostro software per la gestione SDS</a></strong></p>
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		<title>Nuovo Regolamento Detergenti UE 2026/405</title>
		<link>https://www.epy.it/regolamento-detergenti-ue-2026-etichettatura-digitale/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Verbavolant]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 11:23:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NORMATIVA DI PRODOTTO]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Parte 2 – Obblighi di etichettatura per detergenti e tensioattivi Il Regolamento UE 2026/405 sui detergenti introduce nuove prescrizioni per garantire maggiore trasparenza, tracciabilità e sicurezza chimica lungo tutta la filiera. In questo secondo articolo della nostra rubrica dedicata al nuovo framework normativo dei detergenti, analizziamo nel dettaglio i nuovi obblighi di etichettatura, con particolare [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h2 class="wp-block-heading"><strong><em>Parte 2 – Obblighi di etichettatura per detergenti e tensioattivi</em></strong></h2>



<p>Il <strong>Regolamento UE 2026/405 sui detergenti</strong> introduce nuove prescrizioni per garantire <strong>maggiore trasparenza, tracciabilità e sicurezza chimica lungo tutta la filiera</strong>.</p>



<p>In questo secondo articolo della nostra rubrica dedicata al <strong>nuovo framework normativo dei detergenti</strong>, analizziamo nel dettaglio i <strong>nuovi obblighi di etichettatura</strong>, con particolare attenzione a:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>introduzione dell’<strong>etichetta digitale</strong></li>



<li>nuovi <strong>elementi obbligatori in etichetta</strong></li>



<li>integrazione con il <strong>Digital Product Passport (DPP)</strong></li>



<li>requisiti per <strong>stazioni di ricarica e refill</strong></li>



<li>implicazioni per <strong>produttori, importatori e distributori</strong></li>
</ul>



<p></p>



<p>Comprendere questi requisiti è fondamentale per garantire <strong>conformità normativa e corretta gestione delle SDS (Schede di Sicurezza)</strong> all’interno dei processi aziendali.</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Prescrizioni di etichettatura nel nuovo Regolamento detergenti</strong></h2>



<p>Secondo il nuovo regolamento, <strong>detergenti e tensioattivi devono essere accompagnati da un’etichetta e da un supporto dati</strong> che consenta l’accesso al <strong>passaporto digitale del prodotto</strong> (Digital Product Passport DPP).</p>



<p>Questi requisiti si applicano anche ai prodotti:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>distribuiti tramite <strong>stazioni di ricarica</strong></li>



<li>commercializzati nella <strong>filiera professionale</strong></li>



<li>immessi sul mercato europeo.</li>
</ul>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Requisiti generali dell’etichetta</strong></h2>



<p>L’etichetta deve essere:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>chiara e facilmente comprensibile</strong></li>



<li><strong>accessibile alle autorità di controllo</strong></li>



<li>redatta in <strong>una o più lingue comprensibili nello Stato membro di vendita</strong></li>
</ul>



<p></p>



<p>Queste disposizioni rafforzano il collegamento tra <strong>informazioni di etichetta, classificazione CLP e documentazione SDS</strong>, rendendo sempre più necessario un sistema digitale di gestione della conformità.</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Elementi obbligatori dell’etichetta per detergenti e tensioattivi </strong></h2>



<p>Il regolamento introduce una lista dettagliata di informazioni che devono essere riportate sull’etichetta.</p>



<ol style="list-style-type:upper-alpha" class="wp-block-list">
<li><strong>Informazioni di identificazione del prodotto</strong></li>
</ol>



<p>Devono essere sempre presenti:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Numero di lotto o identificativo di tracciabilità</strong></li>



<li><strong>UFI (Unique Formula Identifier)</strong></li>



<li><strong>Denominazione e marchio commerciale del prodotto</strong></li>



<li><strong>Informazioni sull’operatore economico</strong></li>
</ul>



<p></p>



<p>L’etichetta deve indicare:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Nome, indirizzo, email, numero di telefono del <strong>fabbricante</strong></li>



<li>Nome, indirizzo, email, numero di telefono dell’<strong>importatore</strong>, se applicabile</li>
</ul>



<p></p>



<p>Questi elementi sono fondamentali per la <strong>tracciabilità del prodotto lungo la supply chain chimica</strong>.</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Istruzioni d’uso e limitazioni</strong></li>
</ul>



<p></p>



<p>Devono essere presenti:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>istruzioni d’uso</strong></li>



<li><strong>precauzioni speciali, </strong>se applicabili</li>



<li>indicazione dell’eventuale <strong>uso esclusivamente professionale</strong></li>



<li><strong>Componenti chimici da dichiarare in etichetta</strong></li>
</ul>



<p></p>



<p>Il regolamento definisce le categorie di sostanze che devono essere indicate.</p>



<p>In particolare Il contenuto di:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>componenti</strong> elencati in allegato V, parte A (fosfati, fosfonati, tensioattivi, EDTA, ecc.) nei range di concentrazione: &lt;5%, 5-15%, 15-30% e >30%;</li>



<li>enzimi, <strong>microorganismi</strong>, sbiancanti ottici e profumi;</li>
</ul>



<p></p>



<p><strong>Conservanti e allergeni: quando devono essere indicati</strong></p>



<p>Il regolamento introduce nuove condizioni di dichiarazione relative a:</p>



<p><strong>Conservanti</strong></p>



<p>Devono essere indicati quando:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>la concentrazione è <strong>> 0,0015%</strong></li>



<li>oppure quando determinano la classificazione come <strong>articolo trattato secondo BPR</strong></li>
</ul>



<p></p>



<p>Se il conservante è già presente in etichetta per effetto del <strong>Regolamento CLP</strong>, non è necessario duplicare l’informazione.</p>



<p><strong>Allergeni</strong></p>



<p>Devono essere dichiarati quando:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>presenti in concentrazione <strong>> 0,01%</strong> e</li>



<li>elencati nell’<strong>allegato V parte D</strong>.</li>
</ul>



<p></p>



<p>Anche in questo caso, se già presenti in etichetta per effetto del <strong>CLP</strong>, non è necessario riportarli nuovamente.</p>



<p><strong>Detergenti contenenti microorganismi</strong></p>



<p>Quando il prodotto contiene microorganismi, l’etichetta deve includere ulteriori informazioni:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>indicazione che <strong>non deve essere utilizzato su superfici a contatto con alimenti</strong></li>



<li><strong>durata della conservazione</strong></li>



<li><strong>istruzioni d’uso specifiche</strong></li>



<li>eventuali <strong>precauzioni particolari</strong>.</li>
</ul>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Etichetta fisica e etichetta digitale</strong></h2>



<p>Una delle innovazioni più rilevanti del regolamento è l’introduzione della cosiddetta <strong>etichetta digitale </strong>(digital label).</p>



<p>In particolare i formati dell’etichettatura per detergenti e tensioattivi ricadono in due casi:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>etichetta fisica</strong></li>



<li><strong>etichetta digitale con replica delle informazioni sull’etichetta fisica</strong></li>
</ul>



<p></p>



<p>Dove è presente l’etichetta digitale, l’etichetta fisica potrebbe riportare una sola parte delle informazioni richieste. Vediamo i dettagli di seguito.</p>



<p><strong>Informazioni che possono essere riportate solo sull’etichetta digitale (senza replica su quella fisica):</strong></p>



<ul class="wp-block-list">
<li>composizione relativa a <strong>tensioattivi, fosfati, fosfonati e sapone;</strong></li>



<li>informazioni complete nei <strong>prodotti distribuiti tramite stazioni di ricarica, </strong>ad eccezione dei conservanti e allergeni, che devono essere sempre presenti anche sull’etichetta fisica;</li>



<li><strong>dati di dosaggio per detergenti per il bucato</strong> (a patto che siano anche sintetizzati nella griglia semplificativa dell’etichetta fisica).</li>
</ul>



<p></p>



<p><strong>Informazioni che possono essere riportate solo sull’etichetta fisica (senza replica su quella digitale):</strong></p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Numero di lotto</strong> o altro identificativo per la tracciabilità del prodotto.</li>



<li><strong>Dati anagrafici del fabbricante</strong> (nome, indirizzo, email e numero di telefono) e se del caso, dell’importatore.</li>



<li><strong>Denominazione</strong> e il marchio commerciale del prodotto.</li>
</ul>



<p></p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>FAQ – Nuova etichettatura detergenti</strong></h2>



<div class="schema-faq wp-block-yoast-faq-block"><div class="schema-faq-section" id="faq-question-1773227934418"><strong class="schema-faq-question"><strong>L’etichetta digitale sostituisce l’etichetta fisica?</strong></strong> <p class="schema-faq-answer">No, l’etichetta digitale sostituisce quella fisica nel caso di detergenti e tensioattivi venduti presso stazioni di ricarica, oppure nel caso in cui l’etichettatura richieda solamente tensioattivi, fosfati, fosfonati e sapone. Nel caso di messa a disposizione presso stazioni di ricarica, gli elementi di etichetta possono comparire solo sull’etichetta digitale ad eccezione dei conservanti e allergeni, che devono essere riportati anche sull’etichetta fisica.</p> </div> <div class="schema-faq-section" id="faq-question-1773227992062"><strong class="schema-faq-question"><strong>Cosa cambia nell’etichetta nuova rispetto al regolamento CE n. 648/2004?</strong></strong> <p class="schema-faq-answer">&#8211; Numero di lotto o di tracciabilità<br/>&#8211; Condizioni per riportare i conservanti e allergeni<br/>&#8211; Supporto dati per accedere al DPP del detergente o tensioattivo<br/>&#8211; Nuove informazioni nel caso di prodotti contenenti microorganismi<br/>&#8211; Indicazione dell’uso riservato agli utilizzatori professionali, se del caso</p> </div> <div class="schema-faq-section" id="faq-question-1773228029717"><strong class="schema-faq-question"><strong>Chi ha l’obbligo di fornire l’etichetta conformemente al regolamento detergenti?</strong></strong> <p class="schema-faq-answer">Il fabbricante UE e l’importatore hanno l’obbligo di fornire l’etichetta conformemente al regolamento UE 2026/405. Il distributore deve verificare che il prodotto sia accompagnato da un’etichetta conforme prima dell’immissione sul mercato, a meno che non (ri)confezioni il detergente o tensioattivo. Approfondisci gli obblighi di ciascun operatore economico <a href="https://www.epy.it/regolamento-2026-405-detergenti-obblighi/">qui</a>.</p> </div> </div>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Digitalizzazione della conformità: il ruolo del software per la gestione SDS</strong></h2>



<p>L’introduzione di:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>etichetta digitale</strong></li>



<li><strong>Digital Product Passport</strong></li>



<li>requisiti di <strong>tracciabilità avanzata</strong></li>
</ul>



<p></p>



<p>rende sempre più complessa la gestione manuale della conformità.</p>



<p>Le aziende chimiche e i produttori di detergenti stanno adottando <strong>software per la gestione automatizzata delle SDS e dell’etichettatura CLP</strong>, che consentono di:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>generare <strong>documentazione normativa aggiornata</strong></li>



<li>gestire <strong>composizioni e classificazioni</strong></li>



<li>automatizzare <strong>etichettatura multilingua</strong></li>



<li>integrare <strong>DPP e dati normativi</strong>.</li>
</ul>



<p></p>



<p>Il Modulo Detergenti x.648 del software per l’automatizzazione delle SDS EPY X consente di <strong>gestire in modo strutturato gli adempimenti del Regolamento Detergenti (UE) </strong>oggi vigenti e arrivare preparato alla prossima evoluzione normativa.</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Webinar gratuito: approfondimento sul nuovo Regolamento UE dei Detergenti </strong></h2>



<p>Per approfondire il nuovo modulo X.648 e il quadro regolatorio detergenti, abbiamo organizzato un <strong>webinar dedicato</strong>: <strong>“Regolamento UE dei Detergenti: framework regolatorio, nuovi obblighi e soluzioni automatizzate per la conformità”</strong></p>



<p>📅 <strong>18 Marzo 2026</strong></p>



<p>Durante l’incontro una nostra esperta del Team Regolatorio EPY vi illustrerà:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>il <strong>framework regolatorio del nuovo regolamento detergenti</strong></li>



<li>le differenze con la normativa attuale</li>



<li>come <strong>automatizzare la conformità</strong> con il nuovo modulo detergenti di <strong>EPY X</strong>.</li>
</ul>



<p></p>



<p>🎯 <strong>La partecipazione è gratuita.</strong></p>



<p><strong>👉 Iscriviti ora:</strong><br><a href="https://webinar.epy.it/product/regolamento-ue-dei-detergenti-framework-regolatorio-nuovi-obblighi-e-soluzioni-automatizzate-per-la-conformita/">https://webinar.epy.it/product/regolamento-ue-dei-detergenti-framework-regolatorio-nuovi-obblighi-e-soluzioni-automatizzate-per-la-conformita/</a></p>



<p>Se lavori in ambito regulatory o HSE, questo webinar è un aggiornamento da non perdere.</p>



<p><strong>Prossimo articolo della rubrica</strong></p>



<p>Nel <strong>terzo e ultimo articolo</strong> analizzeremo uno dei temi più innovativi del regolamento:</p>



<p><strong>Digital Product Passport (DPP) per detergenti e prodotti chimici.</strong></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.epy.it/regolamento-detergenti-ue-2026-etichettatura-digitale/">Nuovo Regolamento Detergenti UE 2026/405</a> proviene da <a href="https://www.epy.it">Epy</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Nuovo Regolamento (UE) 2026/405 sui detergenti</title>
		<link>https://www.epy.it/regolamento-2026-405-detergenti-obblighi/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Verbavolant]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 09:14:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NORMATIVA DI PRODOTTO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.epy.it/?p=44889</guid>

					<description><![CDATA[<p>Parte 1 – Obblighi degli operatori economici Il 2 marzo 2026 è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2026/405 sui detergenti, che abroga il Regolamento (CE) 648/2004 e ridefinisce in modo sistemico la disciplina europea applicabile a detergenti e tensioattivi. Il Regolamento (UE) 2026/405 è la nuova normativa europea che definisce &#160;le norme da rispettare per [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h2 class="wp-block-heading"><strong><em>Parte 1 – Obblighi degli operatori economici</em></strong></h2>



<p>Il 2 marzo 2026 è stato pubblicato il <strong>Regolamento (UE) 2026/405 sui detergenti</strong>, che abroga il Regolamento (CE) 648/2004 e ridefinisce in modo sistemico la disciplina europea applicabile a detergenti e tensioattivi.</p>



<p>Il Regolamento (UE) 2026/405 è la nuova normativa europea che definisce &nbsp;le norme da rispettare per immettere detergenti e tensioattivi sul mercato europeo.</p>



<p>Il nuovo impianto normativo non si limita ad aggiornare requisiti tecnici: introduce una <strong>architettura di responsabilità estesa lungo l’intera supply chain</strong>, chiarendo ruoli, obblighi documentali, tracciabilità digitale e conservazione delle informazioni.</p>



<p>Questa rubrica tecnica è articolata in tre approfondimenti tecnici:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Parte 1 – Obblighi degli operatori economici</strong></li>



<li>Parte 2 – Obblighi di etichettatura (fisica e digitale)</li>



<li>Parte 3 – Digital Product Passport (DPP) dei detergenti</li>
</ul>



<p></p>



<p>In questa prima uscita analizziamo in modo operativo cosa cambia per <strong>fabbricanti, importatori, distributori, rappresentanti autorizzati e riconfezionatori</strong>, con un focus su impatti organizzativi e digitalizzazione dei processi.</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Perché il Regolamento 2026/405 è strategico per le aziende chimiche?</strong></h2>



<p>Il nuovo regolamento persegue due obiettivi principali</p>



<ol start="1" class="wp-block-list">
<li>Rafforzare la protezione della salute umana e dell’ambiente</li>



<li>Aggiornare e semplificare etichettatura e gestione informativa alla luce delle innovazioni tecnologiche</li>
</ol>



<p></p>



<p>L’introduzione del <strong>Digital Product Passport (DPP)</strong> segna un passaggio epocale: la conformità non sarà più solo documentale, ma <strong>digitale, strutturata e tracciabile</strong>.</p>



<p>Per le aziende questo significa:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Revisione dei flussi documentali SDS</li>



<li>Integrazione tra gestione CLP, REACH e detergenti</li>



<li>Automazione dei processi di conservazione dati (10 anni)</li>



<li>Controllo continuo della conformità lungo la supply chain</li>
</ul>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Quali sono gli obblighi dei fabbricanti previsti dal regolamento UE 2026/405</strong></h2>



<p>Il fabbricante è il soggetto primariamente responsabile della conformità del detergente o tensioattivo al Regolamento UE 2026/405.</p>



<p>Può immettere sul mercato esclusivamente prodotti conformi al nuovo regolamento, che abroga formalmente il Regolamento (CE) 648/2004.</p>



<p>Tra gli obblighi del fabbricante rientrano:</p>



<ol class="wp-block-list">
<li>Fornire la <strong>documentazione tecnica</strong> richiesta dall’allegato IV del regolamento.</li>



<li>Creare il <strong>passaporto digitale (DPP) </strong>del prodotto detergente o tensioattivo, assicurare la presenza del <strong>supporto dati </strong>sul prodotto per accedere ad esso e mettere il riferimento nel <strong>registro dei passaporti digitali di prodotto</strong>.</li>



<li>Conservare la documentazione tecnica e il DPP per almeno <strong>10 anni</strong> dopo l’immissione sul mercato del detergente o tensioattivo.</li>



<li>Garantire l<strong>’etichettatura</strong> del detergente conformemente al regolamento (che approfondiremo nella parte 2).</li>



<li>Adottare <strong>misure correttive</strong> nel caso di non-conformità (rendere conforme, registro reclami, ritiro o richiamo dal mercato) e <strong>informare</strong> gli altri operatori economici di tali azioni senza indebito ritardo.</li>



<li>Fornire la <strong>scheda tecnica degli ingredienti</strong> per i detergenti o tensioattivi per cui non ricade l’obbligo della notifica PCN.</li>



<li><strong>Cooperare con le autorità nazionali</strong> (informazione delle misure correttive, fornitura di informazioni su richiesta).</li>



<li>Rendere accessibile al pubblico tramite sito web i propri canali di comunicazione (es. telefono, email, sezione dedicata).</li>
</ol>



<p></p>



<p>Questo implica una gestione strutturata di:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Dati di formulazione</li>



<li>Valutazioni di biodegradabilità dei tensioattivi</li>



<li>Evidenze di conformità ai requisiti ambientali</li>



<li>Collegamenti con classificazione CLP e SDS</li>
</ul>



<p></p>



<p>La conservazione decennale rende indispensabile un sistema digitale tracciabile e auditabile.</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Rappresentante autorizzato: cosa può e cosa non può fare</strong></h2>



<p>Il fabbricante può nominare un rappresentante autorizzato incaricato di&nbsp; svolgere i compiti stabiliti nel mandato scritto, in particolare:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Verifica etichettatura e DPP e sottoscrizione presso il registro</li>



<li>Conservazione della documentazione</li>



<li>Fornitura delle informazioni su richiesta da parte delle autorità</li>
</ul>



<p></p>



<p>Non rientrano tra i compiti del mandato gli obblighi principali del fabbricante, quali:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>obbligo di garantire la conformità del detergente;</li>



<li>obbligo di redigere la documentazione tecnica.</li>
</ul>



<p></p>



<p>I fabbricanti extra-UE non sono esenti dal regolamento europeo: essi devono fornire al rappresentante autorizzato o all’importatore tutte le informazioni e la documentazione richieste per dimostrare la conformità al regolamento UE 2026/405.</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Quali sono gli obblighi di importatori e distributori previsti dal regolamento UE 2026/405</strong></h2>



<p>Gli importatori e i distributori, prima di immettere un detergente o tensioattivo, devono assicurarsi che il prodotto sia conforme al regolamento europeo. Questo significa che oltre a garantire la presenza del DPP, della documentazione tecnica e l’etichettatura del prodotto, devono anche:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>assicurare che le <strong>condizioni di immagazzinamento e trasporto</strong> non compromettano la conformità del prodotto;</li>



<li>fornire la <strong>scheda tecnica degli ingredienti</strong>;</li>



<li>adottare <strong>misure correttive</strong> e considerare di <strong>NON rendere il prodotto disponibile </strong>sul mercato in caso di non-conformità.</li>



<li>Importatori e distributori devono verificare la conformità prima di immettere il prodotto sul mercato</li>
</ul>



<p></p>



<p>Inoltre, <strong><u>gli obblighi del fabbricante ricadono su importatori e distributori stessi </u></strong>se questi ultimi:</p>



<ol style="list-style-type:lower-alpha" class="wp-block-list">
<li>immettono sul mercato un detergente o tensioattivo con il proprio nome o marchio commerciale;</li>



<li>modificano un detergente o tensioattivo già immesso sul mercato in modo tale da incidere sulla conformità al presente regolamento; oppure</li>



<li>mettono a disposizione degli utilizzatori finali sul mercato un tensioattivo che non è destinato all&#8217;utilizzatore finale.</li>
</ol>



<p></p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Attività di (ri)confezionamento</strong></h2>



<p>Ai distributori e importatori che riconfezionano il prodotto a proprio nome e a cui non si applicano gli obblighi del fabbricante potrebbero anche aggiungersi i seguenti obblighi:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>provvedere ad indicare i propri dati (nome, marchio, indirizzo postale ed elettronico) sul prodotto, preceduto dalle parole “<strong><em>(ri)confezionato da</em></strong>”;</li>



<li><strong>conservare un campione delle</strong> <strong>informazioni originali di etichettatura per 10 anni</strong> dopo l’immissione sul mercato; e</li>



<li><strong>conservare il riferimento all’identificatore unico per il DPP</strong> del detergente o tensioattivo destinato al consumatore, per 10 anni dopo l’immissione sul mercato.</li>
</ul>



<p></p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Date di applicazione e periodo transitorio del nuovo Regolamento Detergenti (UE) 2026/405</strong></h2>



<p>Il <strong>nuovo Regolamento Detergenti (UE) 2026/405 </strong>entra in applicazione il <strong>23 Settembre 2029</strong> e da questa data abrogherà il regolamento CE 648/2004.</p>



<p>I detergenti e tensioattivi immessi sul mercato <strong>prima del 23 settembre 2029</strong> e conformi al regolamento CE 648/2004 (applicabile al 22 settembre 2029) <strong><u>possono continuare ad essere immessi sul mercato a tempo indeterminato</u>.</strong></p>



<p>I detergenti e i tensioattivi immessi sul mercato <strong>dopo il 22 settembre 2029 e prima del 23 settembre 2030</strong> e conformi al regolamento (CE) n. 648/2004 applicabile al 22 settembre 2029 possono essere <strong>messi a disposizione sul mercato fino al 23 settembre 2030</strong>.</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Impatti pratici del nuovo Regolamento Detergenti (UE) 2026/405 per le aziende</strong></h2>



<p>Il Regolamento 2026/405 non è solo un aggiornamento normativo.</p>



<p>È un cambio di paradigma verso:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Conformità digitale strutturata</li>



<li>Tracciabilità lungo la supply chain</li>



<li>Integrazione tra REACH, CLP e detergenti</li>



<li>Centralizzazione documentazione tecnica</li>
</ul>



<p>Il nuovo quadro normativo introduce un periodo di adeguamento ampio e ben strutturato e consente lo smaltimento delle scorte senza limiti temporali. Il team EPY è già al lavoro per integrare nei software EPY tutte le disposizioni del nuovo regolamento.</p>



<p><strong>Prepararsi oggi significa ridurre il rischio domani</strong></p>



<p>Il periodo di transizione è ampio, ma la complessità organizzativa è significativa.</p>



<p>Questo è il momento ideale per:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Verificare la conformità al Regolamento (CE) 648/2004</li>



<li>Digitalizzare la gestione documentale</li>



<li>Integrare gestione SDS e DPP</li>
</ul>



<p></p>



<p><strong>Il Modulo Detergenti di EPY X consente di gestire in modo strutturato gli adempimenti del Regolamento Detergenti (UE) </strong>oggi vigenti e arrivare preparato alla prossima evoluzione normativa.</p>



<p>👉 <strong>Vuoi capire se il tuo sistema attuale è pronto per il Regolamento 2026/405?</strong><br><a href="https://www.epy.it/richiedi-documentazione/">Richiedi una demo del nostro software di gestione SDS e conformità detergenti.</a></p>



<div style="height:156px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h2 class="wp-block-heading">FAQ</h2>



<div class="schema-faq wp-block-yoast-faq-block"><div class="schema-faq-section" id="faq-question-1772528165812"><strong class="schema-faq-question">Quando entra in applicazione il Regolamento UE 2026/405 sui detergenti?</strong> <p class="schema-faq-answer">Il Regolamento (UE) 2026/405 si applica dal 23 settembre 2029, con un periodo transitorio che consente la commercializzazione di determinati prodotti fino al 23 settembre 2030.</p> </div> <div class="schema-faq-section" id="faq-question-1772528218573"><strong class="schema-faq-question">Chi è responsabile del Digital Product Passport nei detergenti?</strong> <p class="schema-faq-answer">Il fabbricante è responsabile della creazione e registrazione del Digital Product Passport (DPP), salvo i casi in cui importatori o distributori assumano gli obblighi del fabbricante</p> </div> <div class="schema-faq-section" id="faq-question-1772528232965"><strong class="schema-faq-question">Per quanto tempo deve essere conservata la documentazione tecnica?</strong> <p class="schema-faq-answer">La documentazione tecnica e il Digital Product Passport devono essere conservati per almeno 10 anni dall&#8217;immissione sul mercato del detergente o tensioattivo.</p> </div> </div>
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			</item>
		<item>
		<title>Ispezioni REACH e CLP 2026-2027: cosa aspettarsi e come prepararsi</title>
		<link>https://www.epy.it/restrizione-reach-microplastiche-deroghe-obblighi-e-scadenze/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Verbavolant]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2026 11:19:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NOVITA' CLP]]></category>
		<category><![CDATA[NOVITA' REACH]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>A Novembre 2025 il Forum dell’ECHA, deputato al coordinamento e rafforzamento dell’applicazione dei regolamenti chimici, ha definito il programma di controllo per il biennio 2026-2027. Le prossime ispezioni segneranno un cambio di passo: controlli più integrati, verifiche lungo tutta la supply chain e maggiore attenzione alla coerenza tra documentazione e realtà operativa. Per le aziende [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>A Novembre 2025 il <a href="https://echa.europa.eu/documents/10162/17088/forum_work_programme_2026_2027_en.pdf/dba528de-50d9-fee0-31fa-97ead2986393?t=1764326171373">Forum</a> dell’<strong>ECHA</strong>, deputato al coordinamento e rafforzamento dell’applicazione dei regolamenti chimici, ha definito il programma di controllo per il biennio 2026-2027.</p>



<p>Le prossime <strong>ispezioni </strong>segneranno un cambio di passo: controlli più integrati, verifiche lungo tutta la supply chain e maggiore attenzione alla coerenza tra documentazione e realtà operativa.</p>



<p>Per le aziende chimiche, importatori e formulatori, la parola chiave sarà: <strong>conformità dimostrabile</strong>.</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Priorità ispettive 2026-2027: cosa controlleranno le autorità</strong></h2>



<p>Le attività di enforcement si concentreranno su:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Registrazioni, restrizioni e autorizzazioni REACH</li>



<li>Classificazione ed etichettatura armonizzata (CLH)</li>



<li>Controlli integrati tra diverse normative (REACH, CLP, BPR e POPs, ecc.)</li>



<li>Vendite a distanza e marketplace online</li>
</ul>



<p></p>



<p>L’approccio sarà trasversale: non solo verifica documentale, ma controllo concreto dell’allineamento tra <strong>SDS, etichetta, notifica PCN e uso effettivo delle sostanze</strong>.</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Perché le ispezioni REACH 2026 sono un rischio concreto?</strong></h2>



<p>La normativa sulla sicurezza chimica tutela salute umana e ambiente. Tuttavia, l’elevato numero di non conformità riscontrate negli anni dimostra che il rischio è ancora concreto.</p>



<p>Un esempio significativo riguarda le vendite online: il progetto REF-8 ha evidenziato che oltre 3 prodotti su 4 venduti a distanza risultavano non conformi, e il 78% non rispettava le restrizioni previste dal Regolamento REACH.</p>



<p>Il dato è chiaro: le autorità intensificheranno i controlli dove le non conformità sono più diffuse.</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Progetti REF-14 e REF-15</strong></h2>



<p>Per comprendere meglio le ispezioni attese, è utile guardare ai progetti REF-14 e REF-15.</p>



<p><strong>REF-14: focus su classificazione ed etichettatura CLP (2026)</strong></p>



<p>Per il <a href="https://echa.europa.eu/it/-/inspectors-will-check-classification-and-labelling-of-mixtures-in-products"><strong>REF-14</strong></a> le ispezioni sono previste per il 2026 e il report è atteso per il 2027.</p>



<p>Oggetto delle ispezioni sono la <strong>classificazione</strong>, <strong>etichettatura</strong> e <strong>imballaggio</strong> (<strong>CLP</strong>) delle <strong>miscele</strong>. L’attenzione sarà rivolta soprattutto ai prodotti contenenti sostanze sensibilizzanti, irritanti o tossiche, come, per esempio, <strong>profumatori d’ambiente e sigarette elettroniche</strong>.</p>



<p>Le verifiche riguarderanno in particolare:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>corretta classificazione ed <strong>etichettatura</strong></li>



<li><span style="font-size: revert; color: initial; font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, Oxygen-Sans, Ubuntu, Cantarell, &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif;">imballaggi conformi (es. chiusure di sicurezza per bambini)</span></li>



<li>notifica ai Centri Antiveleni (PCN)</li>
</ul>



<p></p>



<p>Cosa significa in concreto per le aziende? Per molte aziende, la criticità non sarà la singola etichetta, ma la <strong>gestione sistemica e aggiornata di centinaia di SDS e miscele</strong>.</p>



<p><strong>REF-15: integrazione REACH e Sicurezza sul Lavoro (2027-2028)</strong></p>



<p>Per il <a href="https://echa.europa.eu/cs/-/next-eu-wide-reach-enforcement-project-on-safe-use-of-chemicals-in-workplaces"><strong>REF-15</strong></a> le ispezioni sono previste per il 2027 e 2028.</p>



<p>Il focus sarà sull’integrazione tra REACH e sicurezza sul lavoro (OSH), con particolare attenzione a:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Presenza di informazioni adeguate su uso e manipolazione sicura nelle SDS </li>



<li><span style="font-size: revert; color: initial; font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, Oxygen-Sans, Ubuntu, Cantarell, &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif;">Effettiva implementazione delle misure di gestione del rischio nei luoghi di lavoro </span></li>



<li><span style="font-size: revert; color: initial; font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, Oxygen-Sans, Ubuntu, Cantarell, &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif;">Rispetto delle restrizioni per sostanze critiche (es. diisocianati, NMP, DMF)</span></li>



<li>Uso corretto delle sostanze soggette ad autorizzazione</li>
</ul>



<p></p>



<p>Parallelamente, saranno prioritari i controlli sulle nuove disposizioni in applicazione tra il 2026 e il 2027, incluse:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Nuove classi di pericolo CLP</li>



<li>Nuovi requisiti di etichettatura</li>



<li>Regole su vendita a distanza e pubblicità</li>
</ul>



<p></p>



<p><strong>Questo significa che non basterà avere una SDS formalmente corretta.<br>Le autorità valuteranno se le misure indicate sono realmente applicate.</strong></p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Come prepararsi alle ispezioni REACH e CLP 2026</strong></h2>



<p><strong>Ecco una breve guida per non farsi trovare impreparati alle ispezioni REACH e CLP 2026</strong></p>


<p><strong>1️⃣ Verificare la documentazione</strong></p>


<p>È fondamentale assicurarsi che SDS ed etichette siano aggiornate e pienamente conformi a REACH e CLP.</p>



<p>EPY X supporta la redazione di schede di sicurezza ed etichette conformi, evidenziando in sezione 15 le sostanze soggette a restrizione, autorizzazione, PIC e POPs, e automatizzando la generazione di UFI e dossier PCN per miscele pericolose.</p>



<p><strong>2️⃣ Controllare i prodotti destinati al pubblico</strong></p>



<p>Il Regolamento CLP richiede, per i prodotti venduti al consumatore:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>chiusura di sicurezza per bambini</li>



<li>avvertenza tattile di pericolo</li>



<li>frasi P obbligatorie (es. P101, P102)</li>
</ul>



<p></p>



<p>Occorre inoltre verificare che non siano immessi sul mercato prodotti non destinabili al pubblico, come quelli contenenti sostanze CMR oltre le soglie consentite.</p>



<p><strong>Un errore su questi punti è tra le non conformità più sanzionate.</strong></p>



<p><strong>3️⃣ Formarsi ed aggiornarsi</strong></p>



<p>Il quadro normativo è in continua evoluzione e restare informati è parte integrante della conformità. Per questo, <a href="https://www.epy.it/epy-academy/">EPY Academy</a> propone corsi dedicati, webinar gratuiti e contenuti di approfondimento curati dal Team Regolatorio interno per supportarvi nell’aggiornamento costante sugli ultimi sviluppi regolatori.</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Compliance chimica 2026: da obbligo normativo a vantaggio competitivo</strong></h2>



<p>Le ispezioni ECHA 2026-2027 non devono essere viste solo come rischio sanzionatorio.</p>



<p>Le aziende che investono in:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Automazione regolatoria</li>



<li>Software gestione SDS</li>



<li>Monitoraggio continuo REACH/CLP</li>



<li>Formazione tecnica</li>
</ul>



<p></p>



<p>trasformano la compliance in:</p>



<p>✔ Riduzione del rischio legale<br>✔ Maggiore affidabilità verso clienti e distributori<br>✔ Migliore reputazione di mercato<br>✔ Efficienza operativa</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Vuoi verificare se la tua azienda è pronta per le ispezioni 2026?</strong></h2>



<p>Il nostro software per la gestione automatizzata delle SDS supporta:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Redazione conforme REACH e CLP</li>



<li>Aggiornamento continuo classificazioni</li>



<li>Generazione UFI e dossier PCN</li>



<li>Controllo sostanze soggette a restrizione/autorizzazione</li>
</ul>



<p></p>



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<div class="wp-block-button"><a class="wp-block-button__link has-white-color has-vivid-cyan-blue-background-color has-text-color has-background has-link-color wp-element-button" href="https://www.epy.it/richiedi-documentazione/"><strong>Richiedi una demo personalizzata</strong></a></div>
</div>



<p></p>
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			</item>
		<item>
		<title>Restrizione REACH sulle microplastiche: deroghe, obblighi e scadenze operative per le aziende</title>
		<link>https://www.epy.it/restrizione-reach-microplastiche-deroghe-obblighi-scadenze/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Verbavolant]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2026 09:19:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.epy.it/?p=44693</guid>

					<description><![CDATA[<p>Restrizione REACH microplastiche: deroghe, IFUD, reporting ECHA e scadenze</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p><em>Rubrica Microplastiche – Parte 2</em></p>



<p>La restrizione sulle microplastiche introdotta dal regolamento REACH (Allegato XVII, voce 78) rappresenta una delle novità più impattanti per le aziende che producono, importano o utilizzano sostanze e miscele contenenti <strong>SPM – Synthetic Polymer Microparticles</strong>.</p>



<p>In questo secondo approfondimento analizziamo:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>le deroghe previste dalla restrizione 78</strong></li>



<li><strong>le date di applicazione degli obblighi</strong></li>



<li>su quali operatori della filiera ricadono gli adempimenti</li>



<li>come gestire correttamente la conformità normativa in SDS ed etichetta</li>
</ul>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Deroghe e obblighi previsti dalla restrizione REACH 78 sulle microplastiche</strong></h2>



<p>Le deroghe della restrizione 78 sono illustrate ai paragrafi 4 e 5, come sintetizzato nella seguente tabella</p>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><tbody><tr><td><strong>Par.</strong><strong></strong></td><td><strong>Prodotti in deroga</strong><strong></strong></td><td><strong>Obblighi</strong><strong></strong></td></tr><tr><td>4a</td><td>SPM destinate all’utilizzo industriale</td><td>IFUD + reporting + info su SPM</td></tr><tr><td>4b</td><td>Medicinali</td><td>Reporting</td></tr><tr><td>4c</td><td>Fertilizzanti</td><td>&#8211;</td></tr><tr><td>4d</td><td>Additivi alimentari</td><td>IFUD + reporting</td></tr><tr><td>4e</td><td>Dispositivi medico-diagnostici in vitro</td><td>IFUD + reporting</td></tr><tr><td>4f</td><td>Alimenti</td><td>&#8211;</td></tr><tr><td>5a</td><td>SPM contenute con mezzi tecnici (es: toner per stampanti)</td><td>IFUD + reporting</td></tr><tr><td>5b</td><td>SPM modificate in modo permanente durante l’uso finale (es: SPM assorbenti nei pannolini)</td><td>IFUD + reporting</td></tr><tr><td>5c</td><td>SPM incorporate in modo permanente in una matrice solida durante l’uso finale (es: glitter in vernici)</td><td>IFUD + reporting</td></tr><tr><td colspan="3"><strong>IFUD</strong>: Istruzioni per l’uso e lo smaltimento</td></tr><tr><td colspan="3"><strong>Reporting</strong>: documento riassuntivo delle emissioni nell’ambiente di microplastiche, su base annua</td></tr></tbody></table></figure>



<p>Questi prodotti, pur contenenti SPM in concentrazione pari o superiore allo 0,01% in peso, possono continuare ad essere immessi sul mercato a patto che siano portati a termine gli obblighi previsti per ciascun prodotto, entro le date previste.</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Cosa significano IFUD e Reporting</strong></h2>



<p><strong>IFUD – Istruzioni per l’Uso e lo Smaltimento</strong></p>



<p>Devono informare l’utilizzatore su:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>modalità di utilizzo sicuro</li>



<li>prevenzione dei rilasci ambientali</li>



<li>corretto smaltimento del prodotto contenente microplastiche</li>
</ul>



<p></p>



<p><strong>Reporting annuale delle emissioni di microplastiche</strong></p>



<p>È il documento che:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>stima le emissioni di SPM nell’ambiente</li>



<li>considera l’intera catena di approvvigionamento</li>



<li>deve essere trasmesso all’Agenzia Europea delle Sostanze Chimiche (ECHA)</li>
</ul>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Obblighi e date di applicazione della restrizione microplastiche</strong></h2>



<p>Gli adempimenti principali si dividono in due macro-categorie.</p>



<p>1) <strong>Obbligo di fornire le Istruzioni per l’ Uso e lo Smaltimento (IFUD)</strong>: previsto per i prodotti in deroga ai paragrafi:</p>



<ol class="wp-block-list">
<li></li>
</ol>



<ul class="wp-block-list">
<li>Par. 4a, 4d, 5a, 5b, 5c → dal <strong>17 dicembre 2025</strong></li>



<li>Par. 4e → dal <strong>17 ottobre 2026</strong></li>
</ul>



<p></p>



<p>Le IFUD devono essere indicate in maniera:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>chiara</li>



<li>leggibile</li>



<li>indelebile in etichetta o sull’imballaggio (o SDS per l’uso industriale) del prodotto.</li>
</ul>



<p></p>



<p>Alternativamente al testo, è possibile usare un pittogramma che rechi la stessa informazione.</p>



<p>2) <strong>Obbligo di reporting delle emissioni di SPM ad ECHA</strong>: previsto per i prodotti in deroga ai paragrafi: </p>



<ul class="wp-block-list">
<li>4a – dal <strong>31 maggio 2026</strong> per SPM sotto forma di pellet, fiocchi e polveri utilizzati come materie primenella fabbricazione di plastica; dal <strong>31 Maggio 2027</strong> per tutti gli altri SPM ad uso industriale.</li>



<li>4b, 4d, 4e, 5a, 5b, 5c – dal <strong>31 Maggio 2027.</strong></li>
</ul>



<p></p>



<p>Il reporting deve informare l’Agenzia delle stime dei rilasci di SPM nell’ambiente avvenuti nell’anno precedente e deve tener conto delle emissioni lungo tutta la catena di approvvigionamento: dalla produzione, trasporto, fino allo smaltimento dopo l’uso finale.</p>



<p>Attenzione: si tratta di una notifica annuale, da trasmettere all’ECHA entro il 31 Maggio di ogni anno.</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Obblighi aggiuntivi in SDS per uso industriale</strong></h2>



<p>In aggiunta ai due obblighi sopra descritti, solo per i prodotti ad uso industriale (par. 4a) si aggiunge anche l’obbligo di indicare in SDS:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>le <strong>informazioni</strong> generiche sull’identità dei polimeri contenuti.</li>



<li>la <strong>dichiarazione</strong> seguente: “<em>Le microparticelle di polimeri sintetici fornite sono soggette alle condizioni di cui all’allegato XVII, voce 78, del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio”</em></li>
</ul>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Chi è soggetto agli obblighi della restrizione sulle microplastiche</strong></h2>



<p><strong>Obbligo IFUD</strong></p>



<p>Ricade su:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>produttori</li>



<li>importatori</li>



<li>utilizzatori a valle</li>



<li>distributori</li>
</ul>



<p></p>



<p>In pratica, ogni fornitore di prodotti contenenti SPM.</p>



<p><strong>Obbligo di reporting emissioni</strong></p>



<p>L’obbligo ricade su:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Produttori e utilizzatori a valle presso siti industriali</strong> – devono trasmettere le loro emissioni.</li>



<li><strong>Importatori, produttori e utilizzatori a valle</strong> che immettono sul mercato per la prima volta prodotti contenenti SPM destinati <strong>ad uso professionale e/o al pubblico</strong> – in aggiunta alle loro emissioni, devono trasmettere anche quelle di tutta la catena di approvvigionamento, considerando eventuali emissioni di distributori e utilizzatori finali.</li>
</ul>



<p></p>



<p>I <strong>distributori </strong>e <strong>venditori al dettaglio</strong> non hanno l’obbligo di notifica delle emissioni all’ECHA.</p>



<p>Gli <strong>importatori </strong>non hanno l’obbligo di notifica delle emissioni all’ECHA se forniscono prodotti presso siti industriali.</p>



<p><strong>Prodotti già presenti sul mercato</strong></p>



<p>I prodotti immessi sul mercato prima del 17 ottobre 2023:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>non devono essere richiamati o ritirati dal mercato</li>



<li>possono essere venduti fino allo <strong>smaltimento</strong> delle <strong>scorte</strong></li>
</ul>



<p></p>



<p>ad eccezione dei prodotti con deroga temporale al paragrafo 6 (<a href="https://www.epy.it/restrizione-microplastiche-regolamento-2023-2055-sds-reach-clp/">vedi parte 1 di questo approfondimento</a>). </p>



<p><strong>Come gestire la conformità REACH microplastiche in SDS ed etichetta</strong></p>



<p>La gestione manuale degli obblighi comporta:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>aggiornamento continuo delle SDS</li>



<li>verifica percentuali di SPM</li>



<li>generazione IFUD</li>



<li>monitoraggio emissioni</li>



<li>tracciabilità lungo la supply chain</li>
</ul>



<p></p>



<p>Errori o ritardi espongono a:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>non conformità REACH</li>



<li>sanzioni</li>



<li>blocco della commercializzazione</li>
</ul>



<p></p>



<p><strong>Sei pronto alla restrizione 78 sulle microplastiche?</strong></p>



<p>In EPY X il software EPY per la gestione automatizzata delle SDS è <strong>già disponibile il calcolo automatico della restrizione 78</strong>, che consente di:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>determinare presenza e percentuale di SPM</li>



<li>inserire automaticamente le informazioni richieste in SDS e etichetta</li>



<li>generare IFUD</li>



<li>gestire dichiarazioni di conformità</li>
</ul>



<p></p>



<p><a href="https://www.epy.it/prodotti/soluzioni-per-etichette-e-sds/epy-x/#contatti">Richiedi una <strong>demo del nostro software, il Team Regolatorio EPY ti illustrerà come gestire l’applicazione del Regolamento con EPY X</strong></a></p>



<div style="height:200px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>FAQ</strong></h2>



<div class="schema-faq wp-block-yoast-faq-block"><div class="schema-faq-section" id="faq-question-1770973678404"><strong class="schema-faq-question"><strong>Cosa sono le microparticelle di polimeri sintetici SPM?</strong></strong> <p class="schema-faq-answer">Sono polimeri solidi non degradabili e insolubili con dimensioni inferiori a 5 mm o fibre fino a 15 mm.</p> </div> <div class="schema-faq-section" id="faq-question-1770973800203"><strong class="schema-faq-question"><strong>Qual è la soglia di concentrazione prevista dal regolamento UE 2023/2055?</strong></strong> <p class="schema-faq-answer">Il divieto si applica a sostanze o miscele con SPM intenzionalmente aggiunte in concentrazione pari o superiore allo 0,01% p/p</p> </div> <div class="schema-faq-section" id="faq-question-1770973834244"><strong class="schema-faq-question"><strong>Qual è l&#8217;impatto della restrizione microplastiche sulle SDS?</strong></strong> <p class="schema-faq-answer">Richiede verifica della composizione, aggiornamento delle schede di sicurezza e monitoraggio delle scadenze normative REACH e CLP.</p> </div> </div>
<p>L'articolo <a href="https://www.epy.it/restrizione-reach-microplastiche-deroghe-obblighi-scadenze/">Restrizione REACH sulle microplastiche: deroghe, obblighi e scadenze operative per le aziende</a> proviene da <a href="https://www.epy.it">Epy</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Restrizione sulle microplastiche (SPM): cosa cambia con il Regolamento UE 2023/2055</title>
		<link>https://www.epy.it/restrizione-microplastiche-regolamento-2023-2055-sds-reach-clp/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Verbavolant]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2026 15:03:45 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Rubrica Microplastiche – Parte 1 Introduzione Nel 2023 la Commissione Europea ha adottato il Regolamento (UE) 2023/2055, introducendo il divieto di immissione sul mercato delle microparticelle di polimeri sintetici (SPM) in quanto tali o presenti in miscela in concentrazione ≥ 0,01% p/p. Due anni dopo è stato pubblicato anche il Regolamento (UE) 2025/2365, focalizzato sulla [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><em>Rubrica Microplastiche – Parte 1</em></p>



<p><strong>Introduzione</strong></p>



<p>Nel 2023 la Commissione Europea ha adottato il <strong>Regolamento (UE) 2023/2055</strong>, introducendo il divieto di immissione sul mercato delle <strong>microparticelle di polimeri sintetici (SPM)</strong> in quanto tali o presenti in miscela in concentrazione ≥ 0,01% p/p.</p>



<p>Due anni dopo è stato pubblicato anche il <strong>Regolamento (UE) 2025/2365</strong>, focalizzato sulla <strong>prevenzione delle dispersioni di pellet plastici</strong>, una delle principali fonti di rilascio di microplastiche nell’ambiente europeo.</p>



<p>Per aiutare aziende, responsabili HSE e professionisti regolatori a individuare quali prodotti sono soggetti al regolamento 2023/2055 e come orientarsi tra obblighi, scadenze, impatti operativi, inauguriamo una <strong>rubrica speciale in due uscite</strong> dedicata alla restrizione delle <strong>microparticelle di polimeri sintetici (SPM)</strong>.</p>



<p><strong>Cosa troverai in questa rubrica</strong></p>



<p>Questa serie di contenuti è strutturata in due approfondimenti complementari:</p>



<p><strong>Parte 1 – (questo articolo)</strong></p>



<ul class="wp-block-list">
<li>perché la restrizione sulle microplastiche è strategica per la sicurezza ambientale e la conformità normativa</li>



<li>quali prodotti sono coinvolti nel divieto e come riconoscere le SPM</li>



<li>le date di applicazione previste.</li>
</ul>



<p></p>



<p><strong>Parte 2 – in pubblicazione la prossima settimana</strong></p>



<ul class="wp-block-list">
<li>deroghe e casi particolari previsti dal regolamento</li>



<li>obblighi informativi lungo la supply chain</li>



<li>impatti operativi su SDS, etichettatura e dossier tecnici</li>



<li>come prepararsi alle prossime scadenze normative</li>
</ul>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Perché la restrizione sulle microplastiche è importante</strong></h2>



<p>Le microplastiche sono frammenti di polimeri di dimensioni molto ridotte che, una volta rilasciati nell’ambiente, <strong>persistono per tempi estremamente lunghi</strong> nei comparti terrestri e acquatici.</p>



<p>Possono:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>essere ingerite dagli organismi viventi</li>



<li>entrare nella catena alimentare</li>



<li>contaminare acqua potabile e alimenti</li>
</ul>



<p></p>



<p>Alcuni studi indicano possibili correlazioni con:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>infiammazione</li>



<li>disturbi gastrointestinali</li>



<li>rischi cardiovascolari</li>



<li>effetti sul sistema riproduttivo</li>
</ul>



<p></p>



<p>Secondo l’ECHA, <strong>oltre 42.000 tonnellate di microplastiche intenzionalmente aggiunte</strong> vengono rilasciate ogni anno nell’ambiente.</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Impatto per le aziende e la conformità normativa</strong></h2>



<p>Per le imprese, la restrizione non è solo ambientale:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>modifica requisiti di <strong>immissione sul mercato</strong></li>



<li>introduce nuovi obblighi informativi</li>



<li>impatta la redazione e aggiornamento delle <strong>Schede di Sicurezza</strong></li>



<li>richiede verifiche su composizione e concentrazione delle miscele</li>



<li>aumenta il rischio di non conformità REACH/CLP</li>
</ul>



<p></p>



<p>In questo scenario diventa fondamentale disporre di <strong>software per la gestione automatizzata delle SDS</strong> e dei dati di composizione.</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Quali prodotti sono vietati dal commercio</strong></h2>



<p>Il regolamento vieta l’immissione sul mercato di <strong>Sostanze o miscele contenenti SPM intenzionalmente aggiunti</strong> in concentrazione superiore allo <strong>0,01% p/p</strong><br>(esempio tipico: cosmetici da risciacquo contenenti microgranuli).</p>



<p><strong>Prodotti esclusi dal divieto</strong></p>



<ul class="wp-block-list">
<li>articoli (es. perline, glitter, giocattoli)</li>



<li>miscele in cui le SPM non sono aggiunte intenzionalmente</li>



<li>prodotti per cui il regolamento prevede deroghe specifiche<br><em>(approfondite nella Parte 2 di questa rubrica)</em></li>
</ul>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Come riconoscere le microparticelle di polimeri sintetici (SPM)</strong></h2>



<p>Le microparticelle di polimeri sintetici (SPM) sono definite tali quando soddisfano <strong>tutti e tre</strong> le seguenti condizioni di: caratteristiche, concentrazione e dimensione del polimero</p>



<ol style="list-style-type:lower-alpha" class="wp-block-list">
<li><strong>Caratteristiche</strong>: sono polimeri solidi, sintetici o naturali modificati, organici, non degradabili e insolubili.</li>



<li><strong>Concentrazione</strong>: i polimeri sono contenuti all’interno di particelle e la loro concentrazione è pari o superiore all’1% p/p; oppure, solo se i polimeri solidi costituiscono un rivestimento continuo attorno alle particelle, senza soglie di concentrazione.</li>



<li><strong>Dimensione</strong>: i polimeri misurano 5mm o meno; oppure, se il polimero è fibroso (ovvero il rapporto lunghezza-diametro è ≥ 3) la sua lunghezza è pari o inferiore a 15 mm.</li>
</ol>



<p><strong>Importante:</strong><br>Se anche uno solo dei criteri non è soddisfatto, il materiale <strong>non è considerato SPM</strong> e il prodotto esce dal campo di applicazione del divieto.</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Pellet plastici: cosa cambia</strong></h2>



<p>I <strong>pellet di plastica</strong> possono continuare a circolare nel mercato a patto che gli operatori economici coinvolti (non solo produttori e importatori, ma anche vettori e speditori di tali prodotti) soddisfino degli obblighi previsti e che sono stati approfonditi in questo <a href="https://www.epy.it/microplastiche-nuove-disposizioni-per-i-pellet-di-plastica/">articolo</a>.</p>



<p>I prodotti elencati al paragrafo 6 del regolamento <strong>UE 2023/2055 </strong>sono vietati dall’immissione sul mercato a partire da una specifica data come indicato nella tabella che segue.</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Date di applicazione del divieto di SPM</strong></h2>



<p>Il Regolamento UE 2023/2055 introduce divieti progressivi per diverse categorie di prodotto.</p>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><tbody><tr><td><strong>Data a seguito della quale si introduce il divieto&nbsp;</strong></td><td><strong>Paragrafo del regolamento&nbsp;</strong></td><td><strong>Divieto di SPM in:</strong></td></tr><tr><td><strong>17 </strong><strong>Ottobre </strong><strong>2025</strong></td><td>1</td><td>Prodotti generici che non godono di nessuna deroga</td></tr><tr><td><strong>17 </strong><strong>Ottobre </strong><strong>2027</strong></td><td>6b</td><td>Prodotti cosmetici da risciacquare</td></tr><tr><td rowspan="3"><strong>17 </strong><strong>Ottobre </strong><strong>2028</strong></td><td>6e</td><td>Detergenti, cere, lucidanti e profumatori per l’aria</td></tr><tr><td>6g</td><td>Fertilizzanti&nbsp;</td></tr><tr><td>6i</td><td>Prodotti ad usi agricoli/orticoli</td></tr><tr><td rowspan="3"><strong>17 </strong><strong>Ottobre </strong><strong>2029</strong></td><td>6a</td><td>Microparticelle da utilizzare per l’incapsulamento di fragranze</td></tr><tr><td>6d</td><td>Prodotti cosmetici senza risciacquo</td></tr><tr><td>6f</td><td>Dispositivi medici&nbsp;</td></tr><tr><td rowspan="2"><strong>17</strong> <strong>Ottobre </strong><strong>2031</strong></td><td>6h</td><td>Prodotti fitosanitari, sementi conciate, biocidi</td></tr><tr><td>6j</td><td>Invaso granulare per superfici sportive sintetiche</td></tr><tr><td><strong>17</strong> <strong>Ottobre </strong><strong>2035</strong></td><td>6c</td><td>Prodotti cosmetici per labbra, per unghie, per il trucco</td></tr></tbody></table></figure>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Obblighi di etichettatura per i prodotti cosmetici</strong></h2>



<p>I prodotti cosmetici per labbra, unghie e trucco contenenti SPM, immessi sul mercato nel periodo tra il 17 Ottobre 2031 e 16 Ottobre 2035, devono recare la dicitura “<em>Questo prodotto contiene microplastiche”.</em></p>



<p>I prodotti immessi sul mercato prima del 17 ottobre 2031 non sono soggetti a tale obbligo.</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Prodotti già sul mercato</strong></h2>



<p>I prodotti presenti sul mercato fino al <strong>17 ottobre 2023</strong>:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>non devono essere richiamati o ritirati dal mercato</li>



<li>possono essere venduti fino allo smaltimento delle scorte</li>



<li>salvo le specifiche eccezioni previste per i prodotti indicati al paragrafo 6 del regolamento</li>
</ul>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Impatti operativi su SDS, CLP e gestione della conformità</strong></h2>



<p>La restrizione sulle microplastiche introduce nuove verifiche su:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>composizione delle miscele</li>



<li>classificazione CLP</li>



<li>presenza di polimeri in forma particellare</li>



<li>limiti di concentrazione</li>



<li>aggiornamento delle SDS</li>
</ul>



<p></p>



<p>Per molte aziende questo significa:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>rivedere formulazioni</li>



<li>aggiornare documentazione tecnica</li>



<li>monitorare scadenze normative</li>



<li>gestire versioning delle schede di sicurezza</li>
</ul>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Come il nostro software per la gestione delle SDS EPY X può supportare nella gestione delle restrizioni sulle microplastiche introdotte dal Regolamento UE 2023/2055</strong></h2>



<p>Nel software <strong><a href="https://www.epy.it/prodotti/soluzioni-per-etichette-e-sds/epy-x/">Epy X</a></strong> è già disponibile il calcolo automatico della restrizione 78, che consente di:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>calcolare rapidamente prodotti coinvolti nella restrizione e aggiornare automaticamente le SDS</li>



<li>dichiarare il contenuto e l’identità dei polimeri nei prodotti soggetti alla deroga 4a&nbsp;</li>



<li>garantire audit trail e conformità normativa, gestendo le dichiarazioni richieste attraverso la scheda di sicurezza</li>



<li>ridurre il rischio di non conformità REACH/CLP</li>



<li>inserire automaticamente le informazioni richieste in SDS e etichetta, come le IFUD</li>
</ul>



<p></p>



<p><a href="https://www.epy.it/prodotti/soluzioni-per-etichette-e-sds/epy-x/#contatti">Richiedi una <strong>demo del nostro software, il Team Regolatorio EPY ti illustrerà come gestire l’applicazione del Regolamento con EPY X</strong></a></p>



<p><strong>Teasing Parte 2</strong></p>



<p><strong>Nella Parte 2 analizzeremo:</strong></p>



<ul class="wp-block-list">
<li>le deroghe previste dalla restrizione sulle microplastiche</li>



<li>quali sono le date di applicazione</li>



<li>su chi ricadono gli obblighi</li>
</ul>



<p></p>



<p><strong>Pubblicazione: la prossima settimana.</strong></p>



<div style="height:200px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>FAQ</strong></h2>



<div class="schema-faq wp-block-yoast-faq-block"><div class="schema-faq-section" id="faq-question-1770973678404"><strong class="schema-faq-question"><strong>Cosa sono le microparticelle di polimeri sintetici SPM?</strong></strong> <p class="schema-faq-answer">Sono polimeri solidi non degradabili e insolubili con dimensioni inferiori a 5 mm o fibre fino a 15 mm.</p> </div> <div class="schema-faq-section" id="faq-question-1770973800203"><strong class="schema-faq-question"><strong>Qual è la soglia di concentrazione prevista dal regolamento UE 2023/2055?</strong></strong> <p class="schema-faq-answer">Il divieto si applica a sostanze o miscele con SPM intenzionalmente aggiunte in concentrazione pari o superiore allo 0,01% p/p</p> </div> <div class="schema-faq-section" id="faq-question-1770973834244"><strong class="schema-faq-question"><strong>Qual è l&#8217;impatto della restrizione microplastiche sulle SDS?</strong></strong> <p class="schema-faq-answer">Richiede verifica della composizione, aggiornamento delle schede di sicurezza e monitoraggio delle scadenze normative REACH e CLP.</p> </div> </div>
<p>L'articolo <a href="https://www.epy.it/restrizione-microplastiche-regolamento-2023-2055-sds-reach-clp/">Restrizione sulle microplastiche (SPM): cosa cambia con il Regolamento UE 2023/2055</a> proviene da <a href="https://www.epy.it">Epy</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>CLP 2026: scadenze imminenti, nuovi obblighi e impatti per sostanze e miscele</title>
		<link>https://www.epy.it/clp-2026-scadenze-imminenti-nuovi-obblighi-e-impatti-per-sostanze-e-miscele/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Verbavolant]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2026 14:48:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NOVITA' CLP]]></category>
		<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[CLP]]></category>
		<category><![CDATA[normativa UE]]></category>
		<category><![CDATA[SDS]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza chimica]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il Regolamento CLP entra in una fase cruciale: tra il 2026 e il 2027 sono previste numerose scadenze che avranno un impatto diretto su classificazione, etichettatura e gestione delle SDS di sostanze e miscele chimiche. Con l’entrata in vigore di nuovi ATP, delle nuove classi di pericolo e del Nuovo CLP, le aziende del settore [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.epy.it/clp-2026-scadenze-imminenti-nuovi-obblighi-e-impatti-per-sostanze-e-miscele/">CLP 2026: scadenze imminenti, nuovi obblighi e impatti per sostanze e miscele</a> proviene da <a href="https://www.epy.it">Epy</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Il <strong>Regolamento CLP</strong> entra in una fase cruciale: tra il <strong>2026 e il 2027</strong> sono previste numerose scadenze che avranno un impatto diretto su <strong>classificazione, etichettatura e gestione delle SDS</strong> di sostanze e miscele chimiche.</p>



<p>Con l’entrata in vigore di nuovi <strong>ATP</strong>, delle <strong>nuove classi di pericolo</strong> e del <strong>Nuovo CLP</strong>, le aziende del settore chimico dovranno adeguare processi, etichette e documentazione in tempi stretti.</p>



<p>In questo articolo facciamo chiarezza su <strong>date, obblighi e implicazioni operative</strong>, aiutandoti a prepararti per tempo ed evitare rischi di non conformità.</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Scadenze CLP 2026–2027: le scadenze da conoscere</strong></h2>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><tbody><tr><td><strong>Scadenza</strong></td><td><strong>Regolamento</strong></td><td><strong>Argomento</strong></td></tr><tr><td rowspan="2">1° Maggio 2026</td><td>22° ATP</td><td>Classificazione armonizzata</td></tr><tr><td>Reg. 2023/707</td><td>Si applica alle nuove miscele immesse sul mercato</td></tr><tr><td>1°Luglio 2026</td><td>Reg. 2024/2865</td><td>Etichette pieghevoli e digitali Fornitore europeo in etichetta</td></tr><tr><td>1° Novembre 2026</td><td>Reg. 2023/707</td><td>Si applica a tutte le sostanze presenti sul mercato</td></tr><tr><td>1° Gennaio 2027</td><td>Reg. 2024/2865</td><td>Nuovi identificatori di prodotto per le miscele</td></tr><tr><td>1° Febbraio 2027</td><td>23° ATP</td><td>Classificazione armonizzata</td></tr></tbody></table></figure>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>22° e 23° ATP: cosa cambia nella classificazione armonizzata</strong></h2>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>22° ATP – Obbligatorio dal 1° maggio 2026</strong></h3>



<p>Il <strong>22° ATP (Reg. UE 2024/2564)</strong> introduce modifiche rilevanti all’Allegato VI del CLP:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>16 sostanze con classificazione armonizzata modificata</strong><br><em>(es. formaldeide, n-esano, acido formico, acido peracetico)</em></li>



<li><strong>27 nuove sostanze con CLH</strong><br><em>(es. polvere d’argento, nanoargento)</em></li>



<li><strong>7 sostanze rimosse dall’elenco CLH</strong></li>
</ul>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>23° ATP – Obbligatorio dal 1° febbraio 2027</strong></h3>



<p>Il <strong>23° ATP</strong> prevede:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>22 nuove sostanze</strong> inserite nell’Allegato VI<br><em>(es. ossido di diazoto, Pigment Red 53:1)</em></li>



<li><strong>10 classificazioni armonizzate modificate</strong><br><em>(es. IPBC, isoforone diisocianato, 2-fenilpropene)</em></li>



<li>Nessuna eliminazione di sostanze</li>
</ul>



<p></p>



<p>Entrambi il 22° e 23° ATP hanno una data di applicazione dopo la quale essi diventano obbligatori per tutti i fornitori europei. Tuttavia, è già possibile anticipare volontariamente l’adozione delle nuove CLH.</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Regolamento 2023/707: le nuove classi di pericolo CLP</strong></h2>



<p>Il <strong>Regolamento 2023/707</strong> introduce <strong>nuove classi di pericolo non previste dal GHS</strong>, con un forte impatto su SDS, etichette e valutazione del rischio:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Interferenti endocrini</strong> (salute e ambiente)</li>



<li><strong>PBT / vPvB</strong></li>



<li><strong>PMT / vPvM</strong></li>
</ul>



<p></p>



<p><strong>A quali prodotti si applica?</strong></p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Nuove miscele immesse sul mercato dopo il 1° maggio 2026</strong><br>→ Per le miscele già presenti sul mercato prima di questa data, invece, è previsto un periodo di transizione fino al <strong>1° maggio 2028</strong></li>



<li><strong>Tutte le sostanze</strong>, indipendentemente dalla data di immissione<br>→ Dal <strong>1° novembre 2026</strong> dovranno essere classificate ed etichettate, se necessario, con le nuove <strong>frasi EUH</strong></li>
</ul>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Regolamento 2024/2865: il “Nuovo CLP”</strong></h2>



<p>Dal <strong>1° Luglio 2026</strong> con il <strong>Regolamento 2024/2865</strong> entrano in applicazione le disposizioni sulle etichette pieghevoli e digitali e sul fornitore europeo, introducendo importanti novità operative e digitali.</p>



<p><strong>Dal 1° luglio 2026:</strong></p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Etichette pieghevoli</strong></li>



<li><strong>Etichette digitali</strong></li>



<li>Indicazione del <strong>fornitore europeo</strong></li>
</ul>



<p></p>



<p><strong>Dal 1° gennaio 2027:</strong></p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Nuovi identificatori di prodotto per le miscele</strong></li>
</ul>



<p></p>



<p>→ Aggiornamento della sezione <strong>“Contiene”</strong> in etichetta per includere:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>interferenti endocrini</li>



<li>PBT / vPvB</li>



<li>PMT / vPvM</li>
</ul>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Quali saranno gli impatti pratici del CLP 2026&nbsp; per le aziende chimiche?</strong></h2>



<p>Queste scadenze comportano:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>revisione di <strong>classificazioni CLP</strong></li>



<li>aggiornamento massivo delle <strong>SDS</strong></li>



<li>adeguamento di <strong>etichette fisiche e digitali</strong></li>



<li>necessità di strumenti software affidabili per la <strong>gestione normativa</strong></li>
</ul>



<p></p>



<p>Dotarsi di <strong>software per la gestione delle SDS aggiornato e automatizzato,</strong> come <a href="https://www.epy.it/prodotti/soluzioni-per-etichette-e-sds/epy-x/"><strong>EPY X</strong>,</a> diventa fondamentale per gestire la transizione senza errori, riducendo il rischio di non conformità e sanzioni.</p>



<p><strong>Vuoi approfondire il CLP 2026?</strong></p>



<p>👉 <strong>Partecipa al nostro webinar</strong> dedicato alle nuove classi di pericolo CLP e alla gestione della transizione normativa<br>🔗 <a href="https://webinar.epy.it/product/nuove-classi-di-pericolo-clp-impatti-regolatori-sulle-miscele-e-gestione-della-transizione/">https://webinar.epy.it/product/nuove-classi-di-pericolo-clp-impatti-regolatori-sulle-miscele-e-gestione-della-transizione/</a></p>



<p>👉 <strong>Formati con il nostro Team Regolatorio </strong>grazie al percorso completo <strong>CLP a 360°</strong><br>🔗 <a href="https://webinar.epy.it/clp-a-360/">https://webinar.epy.it/clp-a-360/</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.epy.it/clp-2026-scadenze-imminenti-nuovi-obblighi-e-impatti-per-sostanze-e-miscele/">CLP 2026: scadenze imminenti, nuovi obblighi e impatti per sostanze e miscele</a> proviene da <a href="https://www.epy.it">Epy</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Nuove tariffe di notifica PCN per il mercato belga</title>
		<link>https://www.epy.it/nuove-tariffe-di-notifica-pcn-per-il-mercato-belga/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Verbavolant]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2025 14:56:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NOTIFICA PCN]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>A partire dal 1° gennaio 2026 cambiano le tariffe e le modalità di pagamento per l’immissione sul mercato belga delle miscele notificate tramite il PCN Portal. Le notifiche inviate nel corso del 2026 (anno solare) saranno fatturate dal FPS Health all’inizio del 2027.La tassa sarà calcolata in base al numero di miscele notificate durante l’anno [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.epy.it/nuove-tariffe-di-notifica-pcn-per-il-mercato-belga/">Nuove tariffe di notifica PCN per il mercato belga</a> proviene da <a href="https://www.epy.it">Epy</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>A partire dal <strong>1° gennaio 2026</strong> cambiano le tariffe e le modalità di pagamento per l’immissione sul mercato belga delle miscele notificate tramite il <strong>PCN Portal</strong>.</p>



<p>Le notifiche inviate nel corso del 2026 (anno solare) saranno fatturate dal <strong>FPS Health</strong> all’inizio del 2027.<br>La tassa sarà calcolata in base al numero di miscele notificate durante l’anno solare da parte dell’importatore, dell’utilizzatore a valle o del distributore che immette sul mercato belga miscele classificate come pericolose per la salute o per i rischi fisici. L’importo varia in funzione del numero di miscele notificate.</p>



<p>Il nuovo metodo di calcolo risulta più vantaggioso per le aziende notificanti, infatti il costo sarà suddiviso in fasce che dipendono dal numero di dossier inviati: le tariffe partiranno da 500 euro per la fascia da 6 a 20 notifiche, fino ad arrivare ad un costo di 40000 euro per chi invierà oltre 10000 dossier. Si tratta a conti fatti di tariffe decisamente meno costose di quelle valide fino a tutto il 2025.</p>



<p>Una volta che la notifica sarà stata correttamente inviata e la relativa tariffa pagata, essa rimarrà valida a tempo indeterminato. Tuttavia, in caso di modifica della composizione della miscela che richieda l’aggiornamento della notifica ai sensi dell’<strong>Allegato VIII, parte B, punto 4 del Regolamento (CE) n. 1272/2008</strong>, sarà necessario effettuare una nuova notifica, soggetta allo stesso schema tariffario sopra indicato.</p>



<p>Si noti anche che in Belgio le notifiche devono essere inviate <strong>almeno 48 ore prima</strong> di immettere i prodotti sul mercato.</p>



<p>Per maggiori informazioni, consultare il link:<br><a href="https://www.health.belgium.be/en/professionals/enterprises/environment/regulation-chemicals-chemical-products/classification-labelling-clp/notification-hazardous-mixtures-poison-centre"><strong>Notification of hazardous mixtures to the Poison Centre | FPS Public Health</strong></a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.epy.it/nuove-tariffe-di-notifica-pcn-per-il-mercato-belga/">Nuove tariffe di notifica PCN per il mercato belga</a> proviene da <a href="https://www.epy.it">Epy</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Detergenti e tensioattivi: in arrivo nuove regole approvate dal Consiglio</title>
		<link>https://www.epy.it/detergenti-e-tensioattivi-in-arrivo-nuove-regole-approvate-dal-consiglio/</link>
					<comments>https://www.epy.it/detergenti-e-tensioattivi-in-arrivo-nuove-regole-approvate-dal-consiglio/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Verbavolant]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2025 13:18:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NORMATIVA DI PRODOTTO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.epy.it/?p=44088</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’8 dicembre 2025 il Consiglio Europeo ha approvato la Proposta 2023/0124 sui detergenti e tensioattivi, elaborata dopo la valutazione del 2019 che aveva evidenziato lacune dell’attuale regolamento 648/2004, tra cui l’assenza di riferimenti a nuove tipologie di prodotti e un’etichettatura spesso poco chiara e talvolta ridondante. La proposta mira quindi a semplificare le informazioni in [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>L’8 dicembre 2025 il Consiglio Europeo ha approvato la <strong>Proposta 2023/0124</strong> sui detergenti e tensioattivi, elaborata dopo la valutazione del 2019 che aveva evidenziato lacune dell’attuale regolamento 648/2004, tra cui l’assenza di riferimenti a nuove tipologie di prodotti e un’etichettatura spesso poco chiara e talvolta ridondante.</p>



<p>La proposta mira quindi a semplificare le informazioni in etichetta, migliorare l’efficacia e aggiornare il quadro normativo. Tra le principali novità:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Introdotte nuove definizioni (come “detergenti microbici” e “rappresentante autorizzato”);</li>



<li>introduzione standardizzata delle etichette digitali; e</li>



<li>nuovi obblighi per produttori, importatori e distributori.</li>
</ul>



<p></p>



<p>Di seguito approfondiamo gli ultimi due aspetti.</p>



<h2 class="wp-block-heading">I nuovi obblighi dei produttori</h2>



<p>I produttori di detergenti e tensioattivi dovranno:</p>



<ol class="wp-block-list">
<li>Creare il <strong><em>Digital Product Passport</em> (DPP)</strong> del prodotto e registrarlo nel<strong> registro UE dei passaporti dei prodotti,</strong> prima che il prodotto venga immesso sul mercato;</li>



<li>Assicurare la presenza del <strong>supporto di dati</strong> (QR code o altro mezzo digitale che rimanda a informazioni obbligatorie) e della <strong>marcatura CE</strong> sul prodotto (sull’etichetta, imballo o, nel caso di prodotti sfusi, sul documento che accompagna il prodotto);</li>



<li>Fornire la <strong>scheda degli ingredienti</strong> solo per i detergenti classificati come NON pericolosi (prima era necessario per tutti i detergenti, indipendentemente dalla classificazione CLP);</li>



<li>Conservare la documentazione per almeno <strong>10 anni</strong> dopo l’immissione del prodotto sul mercato;</li>



<li>Provvedere ad <strong>azioni correttive</strong> nel caso di non conformità del prodotto (come il richiamo o ritiro del prodotto dal mercato) e fornire le informazioni su richiesta delle autorità competenti.</li>
</ol>



<h2 class="wp-block-heading">Regole di etichettatura digitale</h2>



<p>In vista della transizione digitale delle imprese voluta dalla Commissione, è stata introdotta l’etichetta digitale anche per i detergenti e tensioattivi, ma essa <strong>non</strong> sostituisce quella fisica, per cui gli elementi obbligatori dovranno essere duplicati sull’etichetta fisica.</p>



<p>In deroga al primo punto, i detergenti per il <strong>bucato</strong> venduti presso <strong>stazioni di ricarica</strong> destinati al consumatore possono essere provvisti solo dell’etichetta digitale, con l’eccezione delle informazioni di dosaggio, che devono essere ANCHE sull’etichetta fisica.</p>



<p>Infine, l’etichetta digitale deve essere <strong>accessibile</strong> tramite supporto di dati (QR code o altro mezzo analogo) gratuitamente, senza la necessità di registrazione, di app o di password e deve essere disponibile in più lingue, indipendentemente dalla geolocalizzazione dell’utilizzatore finale.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Prossimi sviluppi</h2>



<p>L’approvazione della posizione in prima lettura rappresenta l’ultimo passaggio del processo di adozione a livello di Consiglio. Il testo dovrà ora essere approvato in una sessione plenaria del Parlamento europeo. Le nuove disposizioni si applicheranno a partire da tre anni e mezzo dopo l’entrata in vigore del regolamento.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Microplastiche: Nuove disposizioni per i pellet di plastica</title>
		<link>https://www.epy.it/microplastiche-nuove-disposizioni-per-i-pellet-di-plastica/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Verbavolant]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2025 09:38:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NORMATIVA DI PRODOTTO]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Contesto Secondo la Commissione Europea la dispersione di pellet di plastica è la terza principale fonte di microplastiche rilasciate involontariamente nell’UE ed è la seconda principale fonte diretta di microplastiche nei mari, con miliardi di unità che raggiungono ogni anno l’oceano. Ciò non impatta solo la flora e la fauna, ma anche il turismo e [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h2 class="wp-block-heading">Contesto</h2>



<p>Secondo la Commissione Europea la dispersione di pellet di plastica è la terza principale fonte di microplastiche rilasciate involontariamente nell’UE ed è la seconda principale fonte diretta di microplastiche nei mari, con miliardi di unità che raggiungono ogni anno l’oceano.</p>



<p>Ciò non impatta solo la flora e la fauna, ma anche il turismo e l’economia locale: nel 2023 un incidente marittimo ha causato il rilascio di milioni di pellet sulle costa settentrionali della Spagna, causando gravi danni ambientali e sociali.</p>



<p>La dispersione di pellet in plastica deriva da pratiche di gestione inadeguate lungo tutta la catena di approvvigionamento: dalla produzione al riciclaggio, master batching, compounding, conversione, trasporto (incluso quello marittimo), stoccaggio e pulizia dei contenitori e serbatoi di pellet di plastica.</p>



<p>Per questo motivo, vista anche la circolare MEPC.1/Circ.909 pubblicata dal Comitato per la protezione dell’ambiente marino dell’IMO nel 2024 sulle raccomandazioni per il trasporto marittimo dei pellet di plastica, la Commissione ha pubblicato il <strong>Regolamento 2025/2365</strong> sulla prevenzione delle dispersioni di pellet di plastica per ridurre l’inquinamento da microplastiche.</p>



<h2 class="wp-block-heading">A chi si applica il regolamento?</h2>



<p>Il regolamento si applica a:</p>



<ol style="list-style-type:lower-alpha" class="wp-block-list">
<li>operatori economici che hanno manipolato pellet di plastica nell’Unione in quantità pari o superiori alla soglia di cinque tonnellate nell’anno civile precedente;</li>



<li>operatori economici che gestiscono impianti nell’Unione per la pulizia dei contenitori e dei serbatoi di pellet di plastica;&nbsp;</li>



<li>vettori dell’UE e vettori dei paesi terzi che trasportano pellet di plastica nell’Unione; e</li>



<li>speditori e operatori, agenti e comandanti di navi marittime che trasportano pellet di plastica in container che lasciano un porto di uno Stato membro o vi fanno scalo.</li>
</ol>



<h2 class="wp-block-heading">Quali sono gli obblighi?</h2>



<p>Gli obblighi dei soggetti obbligati possono essere riassunti in tre punti:</p>



<ol class="wp-block-list">
<li><strong>Prevenzione e gestione delle dispersioni</strong>: attraverso l’elaborazione (e aggiornamento) di un piano di gestione dei rischi per ciascun impianto, l’installazione delle attrezzature adeguate e l’esecuzione delle procedure descritte nel piano di gestione dei rischi, che dovrà essere notificato alle autorità competenti.</li>



<li><strong>Notifica degli impianti e delle attività di trasporto: </strong>gli operatori economici devono notificare allo Stato membro competente ogni impianto che gestiscono, indicando se la quantità di pellet manipolata è sotto, pari o sopra 1.500 ton/anno. Le notifiche devono essere aggiornate in caso di modifica delle informazioni).</li>



<li><strong>Fornire le informazioni a valle della catena di approvvigionamento</strong>: il fabbricante, l’importatore, l’utilizzatore a valle o il distributore che immette sul mercato pellet di plastica che sono microparticelle di polimeri sintetici reca in etichetta, sull’imballaggio, sul foglietto illustrativo o sulla scheda di dati di sicurezza, il seguente pittogramma e testo:</li>
</ol>



<figure class="wp-block-image size-medium"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="300" height="199" src="https://www.epy.it/2024/wp-content/uploads/2025/12/pittogramma-300x199.png" alt="" class="wp-image-43762" srcset="https://www.epy.it/2024/wp-content/uploads/2025/12/pittogramma-300x199.png 300w, https://www.epy.it/2024/wp-content/uploads/2025/12/pittogramma.png 366w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></figure>



<p>Il testo deve essere nella/e lingua/e ufficiale/i dello Stato Membro in cui il pellet di plastica è immesso sul mercato. L’indicazione deve essere chiara, indelebile e leggibile.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Quali solo le date di applicazione del regolamento?</h2>



<ul class="wp-block-list">
<li>Il regolamento UE 2025/2365 entra in vigore il <strong>17 Dicembre 2025</strong>: ogni operatore deve prevenire la dispersione di pellet in plastica nell’ambiente.</li>



<li>La notifica degli impianti e delle attività di trasporto, il pittogramma e il testo in etichetta sono obbligatori dal <strong>17 Ottobre 2027</strong>.</li>



<li>È prevista una deroga temporale per quanto riguarda gli speditori, gli operatori, gli agenti e i comandanti di navi marittime, a cui il regolamento si applica dal <strong>17 dicembre 2028.</strong></li>
</ul>



<h2 class="wp-block-heading">Altre informazioni utili</h2>



<p>Entro il 17 Dicembre 2026 la Commissione Europea pubblicherà le guide di supporto e di formazione adeguate per conformarsi agli obblighi del regolamento. Testo integrale del regolamento: <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202502365&amp;qid=1764670258821">https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202502365&amp;qid=1764670258821</a></p>
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			</item>
		<item>
		<title>Approvata la proposta 526: Si ferma l’orologio per il CLP</title>
		<link>https://www.epy.it/approvata-la-proposta-526-si-ferma-lorologio-per-il-clp/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Verbavolant]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2025 08:25:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NOVITA' CLP]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il 17 novembre il Consiglio Europeo ha firmato la proposta 2025/0526, chiamato anche Regolamento Stop the Clock, che pone un fermo alla più recente revisione del CLP. Cosa dice il regolamento e perché è importante? Non si tratta di un vero e proprio fermo, ma piuttosto di una posticipazione della data di applicazione per alcune [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Il 17 novembre il Consiglio Europeo ha firmato la proposta 2025/0526, chiamato anche Regolamento <strong><em>Stop the Clock</em></strong>, che pone un fermo alla più recente revisione del CLP.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Cosa dice il regolamento e perché è importante?</h2>



<p>Non si tratta di un vero e proprio fermo, ma piuttosto di una posticipazione della data di applicazione per alcune regole previste dalla ultima revisione del CLP (Regolamento 2024/2865).</p>



<p>Con il regolamento Stop the Clock, è stata spostata al <strong>1° Gennaio 2028</strong> la data di applicazione per:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>L’aggiornamento delle informazioni in etichetta (prima 1° Luglio 2026)
<ul class="wp-block-list">
<li>L’aggiornamento dell’etichetta deve essere fatta entro: (i) <strong>6 mesi</strong>, nel caso di una classificazione più severa o di nuove informazioni supplementari e (ii) <strong>18 mesi</strong>, nel caso di altre modifiche, ad esempio: classificazione meno severa e modifica delle frasi P, ecc.</li>
</ul>
</li>



<li>Nuovo formato dell’etichetta (prima 1° Gennaio 2027)<ul><li>Nuove dimensioni minime dei caratteri e nuovo imballaggio &lt; 0,5 L;</li></ul><ul><li>Interlinea pari a 120% della dimensione dei caratteri, spaziatura adeguata;</li></ul>
<ul class="wp-block-list">
<li>Testo in nero su bianco, stesso font e senza grazie (<em>sans serif</em>).</li>
</ul>
</li>



<li>Pubblicità e vendita a distanza (prima 1° Luglio 2026)<ul><li>La pubblicità di prodotti pericolosi deve recare pittogrammi, avvertenza, frasi H ed EUH;</li></ul><ul><li>La pubblicità di prodotti destinati al pubblico deve recare la seguente dicitura “<strong><em>Seguire sempre le informazioni riportate sull’etichetta del prodotto</em></strong>.”;</li></ul>
<ul class="wp-block-list">
<li>I prodotti immessi sul mercato tramite vendite a distanza devono recare gli elementi obbligatori dell’etichetta.</li>
</ul>
</li>
</ul>



<p></p>



<p>Questo significa che le aziende hanno almeno un anno di tempo in più per adeguarsi, dal momento che le disposizioni di cui sopra impattano le etichette e si sa, che (ri)toccarle comporta sempre risorse non indifferenti per il business.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Data di applicazione e sviluppi futuri</h2>



<p>La normativa Stop the Clock è già approvata, in attesa di pubblicazione. Tuttavia, potrebbe essere presto seguita da un altro atto, detto Regolamento di Semplificazione (Proposta 2025/0531) che mira a semplificare la gestione dei prodotti chimici da parte delle aziende europee, pur senza trascurare la salute e la sicurezza.</p>



<p>Il contenuto di questo nuovo regolamento è ancora in fase di discussione; le semplificazioni principali andranno probabilmente a semplificare gli obblighi di etichettatura, consentendo alle aziende maggiore flessibilità per quanto riguarda l’aspetto grafico delle etichette.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Restrizione sulle Microplastiche: conformarsi agli obblighi con EPY</title>
		<link>https://www.epy.it/restrizione-sulle-microplastiche-conformarsi-agli-obblighi-con-epy/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Verbavolant]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2025 13:41:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[APPROFONDIMENTI]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il 17 ottobre 2025 sono entrati in applicazione alcuni obblighi previsti dal regolamento UE 2023/2055, che introduce la voce 78 nell’allegato XVII del REACH. Tale voce impone che le microparticelle di polimeri sintetici (dette anche SPM) in quanto tali o in quanto componenti di miscele non possano essere immesse sul mercato se presenti in concentrazione [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Il 17 ottobre 2025 sono entrati in applicazione alcuni obblighi previsti dal regolamento UE 2023/2055, che introduce la voce 78 nell’allegato XVII del REACH.</p>



<p>Tale voce impone che le microparticelle di polimeri sintetici (dette anche SPM) in quanto tali o in quanto componenti di miscele non possano essere immesse sul mercato se presenti in concentrazione maggiore uguale a 0,01% p/p.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Deroghe e obblighi</h2>



<p>La restrizione prevede tuttavia delle deroghe al divieto, tra cui citiamo qui i seguenti usi e prodotti:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>secondo il <strong>paragrafo 4</strong>: prodotti contenenti SPM ad uso finale industriale, SPM in prodotti medicinali e veterinari, fertilizzanti, additivi alimentari, dispositivi medici diagnostici in vitro, alimenti e mangimi per animali.</li>



<li>secondo il <strong>paragrafo 5</strong>: SPM contenuti tramite mezzi tecnici, SPM modificati permanentemente o incorporati in una matrice solida durante l’uso finale, per cui il rilascio nell’ambiente è molto ridotto.</li>



<li>Altre deroghe, ma solo temporanee, sono concesse ad altri tipi di prodotti, elencati al <strong>paragrafo 6</strong> del regolamento.</li>
</ul>



<p></p>



<p>A decorrere dal 17 ottobre 2025 i fornitori di microparticelle di polimeri sintetici di cui al paragrafo 4, lettera a) (DESTINATE A SITI INDUSTRIALI), forniscono le informazioni seguenti:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>istruzioni per l’uso e lo smaltimento (IFUD) </strong>che spieghino agli utilizzatori a valle industriali come prevenire il rilascio di microparticelle di polimeri sintetici nell’ambiente;</li>



<li>la dichiarazione seguente: “<em>Le microparticelle di polimeri sintetici fornite sono soggette alle condizioni di cui all’allegato XVII, voce 78, del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio</em>”;</li>



<li>informazioni sulla quantità o sulla <strong>concentrazione di microparticelle di polimeri sintetici presenti </strong>nella sostanza o nella miscela;</li>



<li><strong>informazioni generiche sull’identità dei polimeri</strong> contenuti nella sostanza o nella miscela che consentano ai fabbricanti, agli utilizzatori a valle industriali e ad altri fornitori di adempiere i loro obblighi di cui ai paragrafi 11 e 12.</li>
</ul>



<p></p>



<p>Pure dal 17 ottobre 2025, i fornitori di:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>prodotti contenenti PMS come additivi alimentari (che godono della deroga di cui al paragrafo 4d) o</li>



<li>altri tipi di prodotti che possono godere della deroga<ul><li>al paragrafo 5a (se contengono SPM contenuti con mezzi tecnici) o</li></ul><ul><li>al paragrafo 5b (se contengono SPM le cui proprietà fisiche sono modificate in modo permanente) o</li></ul>
<ul class="wp-block-list">
<li>al paragrafo 5c  (se contengono SPM incorporati in modo permanente in una matrice solida),</li>
</ul>
</li>
</ul>



<p></p>



<p>devono fornire istruzioni per l’uso e lo smaltimento che spieghino agli utilizzatori professionali e al pubblico come prevenire i rilasci di microparticelle di polimeri sintetici nell’ambiente.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>



<h2 class="wp-block-heading">Come conformarsi agli obblighi della Restrizione 78 con EPY</h2>



<p>Nei software EPY è stato implementato in tempo utile il calcolo automatico della restrizione 78, che permette di restituire in scheda di sicurezza ed in etichetta, laddove necessarie, le informazioni richieste dal regolamento come: percentuale totale di SPM contenuti, identità dei polimeri e istruzioni per l’uso e lo smaltimento indicate.</p>
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		<item>
		<title>Biossido di titanio: la Corte UE annulla la classificazione come cancerogeno</title>
		<link>https://www.epy.it/biossido-di-titanio-la-corte-ue-annulla-la-classificazione-come-cancerogeno/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Verbavolant]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2025 13:33:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[APPROFONDIMENTI]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il 1° Agosto 2025 la Corte di Giustizia dell’UE ha annullato la classificazione del biossido di titanio come cancerogeno. Facciamo un passo indietro per ripercorrere brevemente la vicenda. Contesto 2016 – L’autorità francese ANSES propone di classificare il TiO2 in polvere come Carc. 1B per inalazione. Il RAC raggiunge il parere unanime per Carc. 2 [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Il 1° Agosto 2025 la Corte di Giustizia dell’UE <strong>ha annullato la classificazione del biossido di titanio come cancerogeno</strong>.</p>



<p>Facciamo un passo indietro per ripercorrere brevemente la vicenda.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Contesto</h2>



<p><strong>2016</strong> – L’autorità francese ANSES propone di classificare il TiO<sub>2</sub> in polvere come Carc. 1B per inalazione. Il RAC raggiunge il parere unanime per Carc. 2 (sospetto cancerogeno), basandosi sul principio del <em>weight of evidence</em>.</p>



<p><strong>2020</strong> – La Commissione Europea adotta il regolamento delegato UE 2020/217, imponendo la classificazione di Carc. 2 (H351 –&nbsp; inalazione) per il biossido di titanio [in polvere contenente ≥ 1% di particelle con diametro aerodinamico ≤ 10 μm; INDEX 022-006-00-2].</p>



<p><strong>2022</strong> – Produttori e utenti fanno ricorso al Tribunale UE, il quale annulla il regolamento delegato, sulla base di due fattori:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>errore manifesto nella valutazione della densità delle particelle nello studio Heinrich (1995): non era stato considerato il ruolo degli agglomerati nanometrici, meno densi ma voluminosi, che falsavano il calcolo del sovraccarico polmonare; e</li>



<li>errata interpretazione del concetto di proprietà intrinseche dal TiO<sub>2</sub>: la nocività deriva dall&#8217;accumulo di particelle nei polmoni, non dalla loro natura intrinseca.</li>
</ul>



<p><strong>2025</strong> – La Commissione Europea e la Francia, sostenute da Svezia ed ECHA, fanno appello alla Corte di Giustizia, che però respinge definitivamente l’appello e conferma l’annullamento della classificazione come cancerogeno.</p>



<h2 class="wp-block-heading">La decisione definitiva della Corte di Giustizia</h2>



<p>La Corte di Giustizia ha stabilito che:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>la valutazione del RAC presentava errori scientifici che inficiano la solidità del parere;</li>



<li>la classificazione di cancerogenicità richiede un nesso diretto con le proprietà intrinseche della sostanza, non con meccanismi indiretti come il sovraccarico polmonare;</li>



<li>il controllo giurisdizionale deve verificare che gli studi usati siano &#8220;affidabili e accettabili&#8221; come prevede la normativa.</li>
</ul>



<p>In attesa che l’Allegato VI del CLP venga modificato per tener conto di questo annullamento, è possibile tener conto dell’indicazione legale fornita da TDMA (Associazione europea dei produttori di biossido di titanio) secondo cui la sentenza è direttamente applicabile e retroattiva, consentendo quindi di modificare fin d’ora le schede di sicurezza e le etichette.</p>



<p>Gli utenti del nostro software hanno la possibilità di intervenire direttamente sulle formule per sostituire il TiO<sub>2</sub> cancerogeno con quello non pericoloso, se lo ritengono appropriato.</p>



<p>Fonti:</p>



<p><a href="https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2025-08/cp250099it.pdf">Comunicato stampa Corte di Giustizia</a></p>



<p><a href="https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?cid=232812&amp;dir=&amp;docid=302997&amp;doclang=EN&amp;mode=lst&amp;occ=first%E2%88%82%3D1&amp;pageIndex=0&amp;text=">&nbsp;Testo integrale della sentenza (C-71/23 P e C-82/23 P) – 1 agosto 2025</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.epy.it/biossido-di-titanio-la-corte-ue-annulla-la-classificazione-come-cancerogeno/">Biossido di titanio: la Corte UE annulla la classificazione come cancerogeno</a> proviene da <a href="https://www.epy.it">Epy</a>.</p>
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		<title>Nuove regole su BIT e MIT: limiti, etichettatura e responsabilità aziendali</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Verbavolant]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2025 07:13:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[APPROFONDIMENTI]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Di Ziannah Pasion Alla fine di giugno, la Commissione Europea ha pubblicato i regolamenti 2025/929 e 2025/1257, che approvano rispettivamente il BIT e il MIT come principi attivi per l’utilizzo nei biocidi. Sostanza Tipo prodotto Classificazione da Allegato VI CLP BIT (benzisotiazolinone) CAS 2634-33-5 PT6 e PT13 H330 cat.2, H302, H315, H318, H317cat.1A, H400, H410 [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p class="has-vivid-cyan-blue-color has-text-color has-link-color wp-elements-a69ece0e38d431f942c2c894cb26cd0c">Di Ziannah Pasion</p>



<p>Alla fine di giugno, la Commissione Europea ha pubblicato i regolamenti <strong>2025/929</strong> e <strong>2025/1257</strong>, che approvano rispettivamente il BIT e il MIT come principi attivi per l’utilizzo nei biocidi.</p>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><tbody><tr><td><strong>Sostanza</strong></td><td><strong>Tipo prodotto</strong></td><td><strong>Classificazione da Allegato VI CLP</strong></td></tr><tr><td><strong>BIT</strong> (benzisotiazolinone) CAS 2634-33-5</td><td>PT6 e PT13</td><td>H330 cat.2, H302, H315, H318, H317<br>cat.1A, H400, H410</td></tr><tr><td><strong>MIT</strong> (2-metil-2H-isotiazol- 3-one) CAS 2682-20-4</td><td>PT6</td><td>H330 cat. 2, H311, H301, H314 cat. 1B, H318, H317 cat. 1A, H400, H410</td></tr></tbody></table></figure>



<h2 class="wp-block-heading">Immissione sul mercato</h2>



<p>Gli articoli trattati contenenti BIT e MIT possono essere immessi sul mercato solo se sono soddisfatte tutte condizioni che seguono.</p>



<ol class="wp-block-list">
<li>L’<strong>etichetta</strong> del prodotto contenente MIT o BIT reca le informazioni richieste dall’art. 58 del BPR (indicazione che il prodotto contiene biocidi, proprietà biocida, nome dei principi attivi e dei nanomateriali contenuti ed istruzioni per l’uso).</li>



<li>La concentrazione di BIT e MIT nei prodotti (ad eccezione delle vernici) destinati all’uso industriale e al dettaglio <strong>non supera il limite di sensibilizzazione</strong> stabilito, rispettivamente 0,036% e 0,0015%, salvo nei casi in cui l’esposizione possa essere evitata con dispositivi diversi da quelli di protezione individuale.</li>



<li>Per le <strong>vernici</strong> contenenti BIT e MIT ad una concentrazione superiore a quelle sopra indicate, devono essere forniti i <strong>guanti</strong> <strong>protettivi</strong> specifici insieme al prodotto e l’etichetta deve indicare la necessità del loro utilizzo durante l’applicazione.</li>
</ol>



<h2 class="wp-block-heading">Data di applicazione e implicazioni per le aziende</h2>



<p><strong>I regolamenti sono in applicazione obbligatoria da subito.</strong></p>



<p>BIT e MIT sono largamente utilizzati come conservanti in prodotti ad uso professionale, industriale e al consumo. Oltre alle vernici già esplicitate nel regolamento, segnaliamo i seguenti articoli che contengono spesso BIT o MIT e che sono soggetti alle disposizioni citate nel paragrafo precedente:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>sigillanti</strong> <strong>siliconici</strong> con applicazioni nei bagni e nelle cucine;</li>



<li><strong>detergenti</strong> industriali e ad uso abitativo;</li>



<li><strong>adesivi</strong> <strong>vinilici</strong> per legno;</li>



<li><strong>miscele per il trattamento dell’acqua </strong>nell’industria della carta;</li>



<li><strong>cosmetici</strong>,seppur già regolamentati.</li>
</ul>



<h2 class="wp-block-heading">Miscela di reazione CIT-MIT</h2>



<p>Il CIT-MIT è un biocida ad ampio spettro molto utilizzato, ottenuto dalla miscelazione di CIT e MIT in rapporto 3:1.</p>



<p>Può capitare che in alcune miscele contenenti CIT-MIT venga aggiunta una piccola e ulteriore quantità di MIT, che non partecipa alla reazione e rimane libera in miscela.</p>



<p><strong>Attenzione</strong> quindi alle SDS ed etichette, in quanto la concentrazione di MIT non reagita deve essere <strong>sommata</strong> alla quantità di MIT aggiunta in miscela. Se la sommatoria supera il limite dello 0,0015%, la miscela deve essere classificata come sensibilizzante per la pelle di categoria 1A.</p>



<p>La mancata classificazione della miscela deve essere supportata da una valutazione che attesti che la concentrazione totale di MIT in miscela è inferiore a 15 ppm.</p>



<p>Clicca di seguito per scaricare i regolamenti:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>MIT: <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202501257&amp;qid=1753878639083">https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202501257&amp;qid=1753878639083</a></li>
</ul>



<ul class="wp-block-list">
<li>BIT: <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202500929&amp;qid=1753878783063">https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202500929&amp;qid=1753878783063</a></li>
</ul>



<p></p>
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		<title>Aggiornamenti regolatori dal mondo: le prossime scadenze</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Verbavolant]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2025 07:31:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[APPROFONDIMENTI]]></category>
		<category><![CDATA[NORMATIVA EXTRA-UE]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Di Ziannah Pasion Di recente alcuni Paesi hanno aggiornato il proprio sistema di classificazione ed etichettatura dei prodotti chimici, allineandolo ad una versione più aggiornata del Sistema di classificazione armonizzata Globale (GHS). In questo articolo vedremo le scadenze più imminenti dal mondo extra UE e in particolare parleremo di Cina, Brasile e Stati Uniti. Vediamo [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Di Ziannah Pasion</p>



<p>Di recente alcuni Paesi hanno aggiornato il proprio sistema di classificazione ed etichettatura dei prodotti chimici, allineandolo ad una versione più aggiornata del Sistema di classificazione armonizzata Globale (GHS). In questo articolo vedremo le scadenze più imminenti dal mondo extra UE e in particolare parleremo di Cina, Brasile e Stati Uniti. Vediamo subito le novità!</p>



<h2 class="wp-block-heading">Brasile</h2>



<p>Il <strong>4 Luglio 2025</strong> è entrato in applicazione obbligatoria il regolamento <strong>ABNT NBR 14725:2023</strong>, che adotta la revisione 7 del GHS. Questo standard introduce delle importanti novità rispetto al regolamento precedente, tra cui:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>La differenziazione nella classe di pericolo dei <strong>Reprotossici</strong>: analogamente al CLP, le frasi H360 (categoria 1) ed H361 (categoria 2) possono essere seguite dalle lettere F, D, f e/o d per specificare il tipo di reprotossicità (D = sviluppo, F = fertilità).</li>



<li>L’introduzione della <strong>categoria 4</strong> per la classe dei <strong>Liquidi infiammabili</strong>, applicata a sostanze e miscele con punto di infiammabilità &gt; 60°C e ≤ 90°C (non presente nel CLP).</li>



<li>L’introduzione della <strong>categoria 5</strong> per la classe della <strong>Tossicità acuta</strong> (non presente nel CLP).</li>
</ul>



<p></p>



<p>Per quanto riguarda la scheda di sicurezza, di seguito le novità che rendono il sistema Brasiliano simile a quello Europeo:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Obbligo di riportare le informazioni sulle <strong>nanoforme</strong> in sezione 3 e/o 9, se disponibili;</li>



<li><strong>Sezione 9</strong> riorganizzata e suddivisa in due sottosezioni: 9.1 e 9.2;</li>



<li>Obbligo di richiamare l’identità delle sostanze <strong>sensibilizzanti</strong> in sezione 11 anche se presenti sotto la soglia di classificazione, ovvero se presenti in concentrazione dallo 0,1% all’1%.</li>
</ul>



<p></p>



<h2 class="wp-block-heading">Cina</h2>



<p>La revisione 8 del GHS, adottata con lo standard <strong>GB 30000.1-2024</strong>, entra in applicazione il <strong>1° Agosto 2025</strong>. In questo caso la Cina ha fatto un salto importante, passando dalla revisione 4 alla revisione 8 del GHS, che introduce le seguenti novità:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Introdotta per la prima volta la classe degli <strong>Esplosivi Desensibilizzati</strong></li>



<li>Introdotta la <strong>regola di esclusione delle frasi H da indicare in etichetta</strong> in casi in cui il prodotto è classificato come corrosivo o tossico cronico per l&#8217;ambiente acquatico (simile al CLP):<ul><li>H410 esclude H400</li></ul><ul><li>H411 esclude H401</li></ul><ul><li>H412 esclude H402</li></ul>
<ul class="wp-block-list">
<li>H314 esclude H318</li>
</ul>
</li>



<li>Modificati i <strong>limiti</strong> per la sensibilizzazione cutanea e respiratoria e per la tossicità per aspirazione <strong>per cui è richiesto l&#8217;obbligo di fornire la SDS</strong>:<ul><li><em>Sensibilizzazione cutanea e respiratoria</em>, categorie 1, 1A e 1B: limite di concentrazione passa da 1% a 0,1%;</li></ul>
<ul class="wp-block-list">
<li><em>Tossicità per aspirazione</em>, categorie 1 e 2: il limite è 1%.</li>
</ul>
</li>
</ul>



<p></p>



<p>Sono state inoltre migliorate delle definizioni ed è stato chiarito che i codici delle frasi H e P non fanno parte della frase per esteso, quindi <em>i soli codici non possono essere utilizzati per sostituire il testo esteso in etichetta</em>. E&#8217; possibile comunque riportare anche i codici oltre che il testo esteso in etichetta.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Stati Uniti</h2>



<p>La revisione 7 del GHS, adottata con <strong>l’Hazcom 2024</strong>, entra in applicazione a breve e più precisamente, il <strong>19 Gennaio 2026 per le sostanze</strong> e il <strong>19 Luglio 2027 per le miscele</strong>.</p>



<p>Rispetto alla versione precedente (Hazcom 2012), evidenziamo i seguenti cambiamenti:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Aggiunta la <strong>categoria 3</strong> per la classe degli <strong>Aerosol</strong>. Cambia anche il nome da &#8220;Aerosol Infiammabili&#8221; ad &#8220;Aerosol&#8221;;</li>



<li>Adottate le sottocategorie <strong>1A e 1B</strong> per la classe dei <strong>Gas infiammabili</strong>. La categoria 1A include anche i gas piroforici e i gas chimicamente instabili;</li>



<li>Adottata la classe degli <strong>Esplosivi desensibilizzati</strong>;</li>



<li>Adottata la classe dei <strong>Prodotti chimici sotto pressione</strong> dall’ottava revisione GHS;</li>



<li>Introdotte delle deroghe di etichettatura per imballaggi di dimensioni ≤ 100 ml;</li>
</ul>



<p>Le classificazioni ambientali GHS rimangono al di fuori dell&#8217;ambito di applicazione dell’Hazcom.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Impatto sulle aziende</h2>



<p>Se immetti i tuoi prodotti chimici in Cina o Brasile, puoi già creare schede di sicurezza ed etichette conformi ai regolamenti sopra citati. Con EPYplus ed EPY X, puoi fare questo in pochissimi clic.</p>



<p>Per la normativa Statunitense, l’aggiornamento sarà presto disponibile, sia per EPYplus che per EPY X, insieme all’aggiornamento del modulo che consente di redarre SDS per il mercato dell Canada. Non hai EPY e vorresti sapere di più? Contattaci qui sotto per una demo gratuita!</p>



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</div>



<p></p>
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		<item>
		<title>Nuovo CLP: la Commissione Europea fa marcia indietro?</title>
		<link>https://www.epy.it/nuovo-clp-la-commissione-europea-fa-marcia-indietro/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Verbavolant]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2025 07:47:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NOVITA' CLP]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Premessa Il 16 maggio 2025 la Commissione Europea ha organizzato un incontro online, coinvolgendo oltre 570 partecipanti di diversi settori, per raccogliere osservazioni pratiche sulla revisione del Regolamento CLP e individuare possibili semplificazioni dopo l’adozione del Regolamento (UE) 2024/2865. In seguito a questo incontro è emersa la necessità di agevolare l’applicabilità del CLP per le [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h2 class="wp-block-heading">Premessa</h2>



<p>Il 16 maggio 2025 la Commissione Europea ha organizzato un incontro online, coinvolgendo oltre 570 partecipanti di diversi settori, per raccogliere osservazioni pratiche sulla revisione del Regolamento CLP e individuare possibili semplificazioni dopo l’adozione del Regolamento (UE) 2024/2865.</p>



<p>In seguito a questo incontro è emersa la necessità di agevolare l’applicabilità del CLP per le imprese, estendendo alcune <strong>date di applicazione </strong>esemplificando alcuni <strong>requisiti di etichettatura. </strong>Vediamo quindi le proposte della Commissione Europea, con qualche breve commento.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Le proposte della Commissione Europea, nella pratica.</h2>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Eliminazione del limite massimo di 6 mesi</strong> per aggiornare l’etichetta nel caso di una classificazione peggiorativa.
<ul class="wp-block-list">
<li>Se questo può essere vantaggioso nel caso di catene di fornitura particolarmente lunghe, un limite preciso e più realistico avrebbe dato maggiori certezze, visto che la formula “senza indebito ritardo” lascia il campo aperto a qualsiasi interpretazione.</li>
</ul>
</li>
</ul>



<ul class="wp-block-list">
<li>Per le miscele immesse sul mercato prima del 1° Gennaio 2027, previsione di un periodo transitorio fino al <strong>1° Gennaio 2029</strong> per <strong>aggiornare l’identificativo del prodotto in etichetta</strong>.
<ul class="wp-block-list">
<li>Questo periodo transitorio potrebbe consentire alle aziende, già alle prese con le riclassificazioni dovute all’inserimento delle nuove Classi di pericolo, di limitare le esigenze di revisione delle etichette.</li>
</ul>
</li>
</ul>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Proposta di ritardare</strong> la data di applicazione al <strong>1° Gennaio 2028</strong> per: aggiornamento delle informazioni nell’etichetta, pubblicità e vendita a distanza.
<ul class="wp-block-list">
<li>Purtroppo tante scadenze diverse per l’aggiornamento delle etichette non preludono certo ad una applicazione ordinata dei vari obblighi<strong>.</strong></li>
</ul>
</li>
</ul>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Retrofont sulle disposizioni relative ai requisiti grafici</strong> dell’etichetta introdotti con il Regolamento 2024/2865: niente più sfondo bianco, dimensioni dei caratteri ed interlinea minime, eliminazione dei nuovi requisiti introdotti per gli imballaggi &lt; 3l.
<ul class="wp-block-list">
<li>Anche se le prescrizioni del regolamento 2024/2865 sono sfidanti per le imprese, un retrofront così drastico non fa una bella impressione in termini di tutela della sicurezza di lavoratori e consumatori.</li>
</ul>
</li>
</ul>



<ul class="wp-block-list">
<li>Non sarebbe più richiesto il codice UFI tra gli elementi dell’etichetta nelle <strong>pompe di rifornimento.</strong>
<ul class="wp-block-list">
<li>Effettivamente il codice UFI di carburanti che rispondono a precisi requisiti tecnici non sembra una priorità per la tutela della salute.</li>
</ul>
</li>
</ul>



<ul class="wp-block-list">
<li>Precisata la <strong>deroga per imballaggi ≤ 10ml</strong> che consente di omettere gli elementi di etichetta se il prodotto non è classificato pericoloso per la salute (ad eccezione dell’irritazione) e non presenta la frase EUH208.
<ul class="wp-block-list">
<li>Non si tratta di una semplificazione, ma di un chiarimento e dell’aggiunta di un obbligo di etichettatura per piccolissimi imballaggi, quando è presente un pericolo di reazione allergica per chi fosse già sensibilizzato a qualche allergene presente nella miscela.</li>
</ul>
</li>
</ul>



<ul class="wp-block-list">
<li>Viene proposto di riportare le informazioni relative ai fornitori aggiuntivi (indirizzo, contatto, ecc.) <strong>solo nell’etichetta digitale</strong>, purché quelli del fornitore principale siano sull’etichetta fisica.
<ul class="wp-block-list">
<li>Una semplificazione che ha un suo perché in termini di spazio sull’etichetta, salvaguardando comunque la disponibilità dell’informazione..</li>
</ul>
</li>
</ul>



<p></p>



<p>Infine, con l’obiettivo di digitalizzare le operazioni lungo la catena di approvvigionamento, la Commissione Europea punta ad introdurre nel CLP la definizione di “<strong>Contatto digitale</strong>”. L’obiettivo è quello di aprire un canale di comunicazione preferenziale che consenta la comunicazione agile tra i diversi attori della catena di approvvigionamento e/o dai consumatori. Se la proposta viene approvata, il contatto digitale sarà da indicare in etichetta.</p>



<p>Attenzione, prima di pensare che le vostre etichette non debbano più essere revisionate, è bene ricordare che si tratta attualmente di una <strong>proposta</strong>, che dovrà essere valutata e dovrà seguire l’iter consueto.&nbsp;</p>



<h2 class="wp-block-heading">Cosa rimarrebbe del Regolamento 2024/2865?</h2>



<p>Per chi si sta chiedendo cosa rimarrebbe del “Nuovo CLP”, (se la proposta viene approvata) ricordiamo che questo regolamento introduce – e mantiene – delle importanti disposizioni, tra cui:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>La regolamentazione delle stazioni di ricarica e dei prodotti sfusi, sempre più in uso.</li>



<li>Le disposizioni di etichettatura nei casi di pubblicità e vendita a distanza.</li>



<li>La normalizzazione delle etichette pieghevoli (e non più utilizzabili solamente in circostanze di imballaggio particolari).</li>



<li>L’obbligo di indicare un fornitore europeo per i prodotti chimici pericolosi importati da Paesi extra UE.</li>
</ul>
<p>L'articolo <a href="https://www.epy.it/nuovo-clp-la-commissione-europea-fa-marcia-indietro/">Nuovo CLP: la Commissione Europea fa marcia indietro?</a> proviene da <a href="https://www.epy.it">Epy</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Nuove restrizioni REACH: Voci 80 e 81</title>
		<link>https://www.epy.it/nuove-restrizioni-reach-voci-80-e-81/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Verbavolant]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2025 07:00:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NOVITA' REACH]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Di Ziannah Pasion Il 23 Giugno 2025 è entrato in vigore il Regolamento CE 2025/1090, che aggiunge due nuove voci di restrizione all’allegato XVII del REACH. Oggetti delle nuove restrizioni sono due sostanze: N,N-dimetilacetammide (DMAC) e N-etil-2-pirrolidone (NEP), entrambe con classificazione armonizzata come tossiche per la riproduzione di tipo D (Può nuocere al feto). Entrano [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.epy.it/nuove-restrizioni-reach-voci-80-e-81/">Nuove restrizioni REACH: Voci 80 e 81</a> proviene da <a href="https://www.epy.it">Epy</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Di Ziannah Pasion</p>



<p>Il 23 Giugno 2025 è entrato in vigore il <strong>Regolamento</strong> <strong>CE 2025/1090</strong>, che aggiunge due nuove voci di restrizione all’allegato XVII del REACH.</p>



<p>Oggetti delle nuove restrizioni sono due sostanze: <strong>N,N-dimetilacetammide</strong> (DMAC) e <strong>N-etil-2-pirrolidone </strong>(NEP), entrambe con classificazione armonizzata come tossiche per la riproduzione di tipo D (Può nuocere al feto). Entrano in allegato XVII del REACH rispettivamente sotto le voci 80 ed 81.</p>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><tbody><tr><td><strong>Voce</strong></td><td><strong>INDEX</strong></td><td><strong>Nome</strong></td><td><strong>CE</strong></td><td><strong>CAS</strong></td><td><strong>Classificazione</strong></td><td><strong>Frase H</strong></td></tr><tr><td><strong>80</strong></td><td>616-011-00-4</td><td>N,N-dimetilacetammide (DMAC)</td><td>204-826-4</td><td>127-19-5</td><td>Repr. 1B <br>Acute Tox. 4*<br>Acute Tox. 4*</td><td>H360D*** <br>H332<br>H312</td></tr><tr><td><strong>81</strong></td><td>616-208-00-5</td><td>N-etil-2-pirrolidone (NEP)</td><td>220-250-6</td><td>2687-91-4</td><td>Repr. 1B</td><td>H360D</td></tr></tbody></table></figure>



<p>Il <strong>DMAC</strong> è un solvente molto utilizzato nell’industria tessile grazie alla sua solubilità e proprietà di supportare alcune reazioni chimiche.</p>



<p>Il <strong>NEP</strong> è un solvente impiegato in diversi contesti industriali e al dettaglio, come nei prodotti per il lavaggio e la pulizia, prodotti di rivestimento, prodotti chimici di laboratorio e polimeri.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Cosa prevedono le nuove restrizioni</h2>



<p>Il DMAC e il NEP non potranno essere immessi sul mercato né utilizzati in quanto tali o in quanto componenti di miscele in concentrazioni pari o superiore allo 0,3% (p/p) salvo che:</p>



<p>1. siano stati inseriti nella relazione di sicurezza e in scheda di sicurezza i valori DNEL di seguito:</p>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><tbody><tr><td><strong>Sostanza</strong></td><td><strong>Esposizione a lungo termine</strong> <strong>per inalazione</strong></td><td><strong>Esposizione a lungo termine</strong> <strong>per via cutanea</strong></td></tr><tr><td>DMAC</td><td>13 mg/m3</td><td>1,8 mg/kg bw/d</td></tr><tr><td>NEP</td><td>4,0 mg/m3</td><td>2,4 mg/kg bw/d</td></tr></tbody></table></figure>



<p>2. ed inoltre i produttori e utilizzatori a valle adottino misure di gestione del rischio e condizioni operative che garantiscano un’esposizione dei lavoratori inferiore ai valori sopra riportati.</p>



<ol class="wp-block-list">
<li></li>
</ol>



<h2 class="wp-block-heading">Date di applicazione e deroghe</h2>



<p>Le due restrizioni si applicano obbligatoriamente a partire dal <strong>23 Dicembre 2026</strong>.</p>



<p>Per la voce 80 è prevista una deroga: il DMAC potrà essere utilizzato e immesso sul mercato senza limiti fino al <strong>23 Giugno 2029</strong> solo se utilizzato come <strong>solvente nella produzione di fibre sintetiche o artificiali</strong>. Dopo questa data, anche questa applicazione dovrà rispettare la nuova restrizione.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Implicazione per le aziende</h2>



<p>Le aziende dovranno rivedere le proprie SDS e le proprie relazioni di sicurezza chimica per includere i valori DNEL stabiliti dal regolamento, entro le date stabilite. Nei luoghi dove queste due sostanze sono utilizzate o prodotte, i datori di lavoro dovrebbero già iniziare ad adottare tutte le misure necessarie volte a proteggere la salute dei lavoratori, garantendo che le concentrazioni di DMAC e NEP non superino i valori consentiti dal regolamento.</p>



<p>EPY sta predisponendo un aggiornamento che consenta di riportare automaticamente i DNEL imposti.</p>



<p>Sarà responsabilità di ciascuna azienda verificare che le misure di gestione del rischio riportate in sezione 8 siano sufficienti per garantire i valori massimi di esposizione stabiliti, tenendo conto degli scenari espositivi ricevuti dai fornitori.</p>
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		<title>Nuovo aggiornamento della Candidate List REACH</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Verbavolant]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2025 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NOVITA' REACH]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>di Ziannah Pasion Il 25 giugno 2025 L’ECHA ha annunciato l’inclusione di tre nuove sostanze nella Candidate List delle sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) ai sensi del Regolamento REACH. Con questo aggiornamento, l’elenco sale a 250 voci. Le sostanze appena aggiunte sono: Nome della sostanza Numero CE Numero CAS Motivo dell&#8217;inclusione Esempi di utilizzo 1,1,1,3,5,5,5-eptametil-3-[(trimetilsilil)ossi]trisilossano 241-867-7 [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>di Ziannah Pasion</p>



<p><br>Il 25 giugno 2025 L’ECHA ha annunciato l’inclusione di <strong>tre nuove sostanze</strong> nella <em>Candidate List</em> delle sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) ai sensi del Regolamento REACH. Con questo aggiornamento, l’elenco sale a <strong>250 voci</strong>. Le sostanze appena aggiunte sono:</p>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><tbody><tr><td><strong>Nome della sostanza</strong></td><td><strong>Numero CE</strong></td><td><strong>Numero CAS</strong></td><td><strong>Motivo dell&#8217;inclusione</strong></td><td><strong>Esempi di utilizzo</strong></td></tr><tr><td>1,1,1,3,5,5,5-eptametil-3-[(trimetilsilil)ossi]trisilossano</td><td>241-867-7</td><td>17928-28-8</td><td>Molto persistente e molto bioaccumulabile, vPvB (Articolo 57e)</td><td>Utilizzato come reagente di laboratorio, in cosmetici e prodotti per la cura personale, e in profumi e fragranze</td></tr><tr><td>Decametiltetrasilossano</td><td>205-491-7</td><td>141-62-8</td><td>Molto persistente e molto bioaccumulabile, vPvB (Articolo 57e)</td><td>Utilizzato in cosmetici e prodotti per la cura personale, in lubrificanti e grassi, e in prodotti per la cura dei veicoli</td></tr><tr><td>Tetra(sodio/potassio) 7-[(E)-{2-acetamido-4-[(E)-(4-{[4-cloro-6-({2-[(4-fluoro-6-{[4-(vinilsulfonil)fenil]ammino}-1,3,5-triazina-2-il)ammino]propil}ammino)-1,3,5-triazina-2-il]ammino}-5-sulfonato-1-naftil)diazenil]-5-metossifenil}diazenil]-1,3,6-naftalentrisolfonato; Reactive Brown 51</td><td>466-490-7</td><td>–</td><td>Tossico per la riproduzione (Articolo 57c)</td><td>Utilizzato in prodotti per il trattamento tessile e coloranti</td></tr></tbody></table></figure>



<h2 class="wp-block-heading">Dove si trovano queste sostanze e perché sono rilevanti?</h2>



<p>Queste sostanze sono impiegate in una vasta gamma di beni di consumo, dai componenti automobilistici ai prodotti cosmetici. La loro inclusione nella Candidate List implica nuove responsabilità, come l’obbligo di fornire informazioni a valle della catena di approvvigionamento e la notifica all’ECHA se presenti in concentrazione superiore allo 0,1% p/p in un articolo.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Implicazioni per la conformità e la comunicazione</h2>



<p>Essere presenti nella Candidate List è il primo passo verso una possibile restrizione o autorizzazione. Le aziende devono quindi mappare attentamente la presenza di queste sostanze nei propri prodotti e processi, aggiornare le <strong>schede di dati di sicurezza (SDS)</strong> e garantire la trasparenza nella comunicazione lungo tutta la catena di approvvigionamento. Il mancato rispetto degli obblighi può comportare gravi rischi legali e reputazionali.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Come EPY semplifica la gestione delle sostanze candidate</h2>



<p>Con EPY, le aziende possono stare tranquille: il software riconosce automaticamente le sostanze presenti nella Candidate List in concentrazioni <strong>≥ 0,1%</strong>, segnalando in modo chiaro la loro presenza nelle SDS. L’aggiornamento per includere le tre nuove SVHC verrà rilasciato a breve a tutti i clienti, consentendo una gestione sempre allineata alle ultime novità normative. Questo garantisce <strong>risparmio di tempo</strong>, <strong>accuratezza nei documenti regolatori</strong> e una maggiore tranquillità nella gestione della conformità.</p>
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		<title>ECHA intensifica i controlli sulle SDS: nel 2027 nuova tornata di ispezioni UE per garantire la sicurezza chimica</title>
		<link>https://www.epy.it/echa-intensifica-i-controlli-sulle-sds/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Verbavolant]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2025 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[APPROFONDIMENTI]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L’enforcement forum dell’ECHA ha annunciato il 17 giugno 2024 il lancio del progetto REF-15, che prevede un’ampia verifica a livello europeo delle Schede di Dati di Sicurezza (SDS) nel 2027. Questa decisione arriva dopo i risultati allarmanti emersi dai precedenti controlli (come il progetto REF-8 del 2021), in cui il 30% delle SDS esaminate presentava gravi carenze, tra cui: Obiettivi del progetto [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>L’<em>enforcement forum</em><strong> </strong>dell’ECHA ha annunciato il 17 giugno 2024 il lancio del progetto <strong>REF-15</strong>, che prevede un’<strong>ampia verifica a livello europeo</strong> delle <strong>Schede di Dati di Sicurezza (SDS)</strong> nel <strong>2027</strong>. Questa decisione arriva dopo i risultati allarmanti emersi dai precedenti controlli (come il progetto REF-8 del 2021), in cui <strong>il 30% delle SDS esaminate presentava gravi carenze</strong>, tra cui:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Informazioni incomplete o obsolete</strong> sulle proprietà delle sostanze pericolose;</li>



<li><strong>Misure di gestione del rischio insufficienti</strong> per proteggere i lavoratori;</li>



<li><strong>Mancato allineamento</strong> agli obblighi del regolamento <strong>REACH</strong> (Reg. CE 1907/2006) e <strong>CLP</strong> (Reg. CE 1272/2008).</li>
</ul>



<p></p>



<h2 class="wp-block-heading">Obiettivi del progetto REF-15</h2>



<p>Le autorità nazionali di&nbsp;<strong>28 paesi UE/SEE</strong>&nbsp;condurranno ispezioni mirate per:</p>



<ol class="wp-block-list">
<li><strong>Valutare la completezza e accuratezza</strong> delle SDS, con focus sulle istruzioni per l’uso sicuro di sostanze chimiche in ambito industriale.</li>



<li><strong>Verificare l’implementazione pratica</strong> delle misure di sicurezza nei luoghi di lavoro, inclusi dispositivi di protezione individuale (DPI) e ventilazione adeguata.</li>



<li><strong>Identificare le non conformità ricorrenti</strong>, come l’assenza di classificazioni armonizzate o scenari di esposizione non validati.</li>
</ol>



<p></p>



<h2 class="wp-block-heading">Contesto e criticità</h2>



<p>Secondo l’ECHA,&nbsp;<strong>SDS non conformi aumentano il rischio di incidenti chimici</strong>&nbsp;e esposizioni croniche, con potenziali danni a lungo termine per la salute dei lavoratori.&nbsp;</p>



<h2 class="wp-block-heading">Prossime tappe</h2>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>2025-2026</strong>: Preparazione delle linee guida per le autorità ispettive.</li>



<li><strong>2027</strong>: Esecuzione delle ispezioni, con risultati attesi per il 2028.</li>
</ul>
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		<title>PCN oltre le date di transizione: ECHA cambia interpretazione</title>
		<link>https://www.epy.it/pcn-oltre-le-date-di-transizione-echa-cambia-interpretazione/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Verbavolant]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2025 08:41:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NOTIFICA PCN]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Di Ziannah Pasion Premessa In un recente webinar ECHA ha illustrato le recenti modifiche del regolamento CLP in merito alla PCN, dei consigli sulla gestione dei codici UFI e chiarito cosa fare dopo la fine del periodo transitorio del 1° Gennaio 2025. È proprio su quest’ultimo punto che ECHA ha cambiato interpretazione. Prima, infatti, affermava [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Di Ziannah Pasion</p>



<h2 class="wp-block-heading">Premessa</h2>



<p>In un recente webinar ECHA ha illustrato le recenti modifiche del regolamento CLP in merito alla <strong>PCN</strong>, dei consigli sulla gestione dei codici UFI e chiarito cosa fare dopo la fine del periodo transitorio del 1° Gennaio 2025.</p>



<p>È proprio su quest’ultimo punto che ECHA ha cambiato interpretazione. Prima, infatti, affermava che le miscele soggette a notifica ai sensi dell’art. 45 del CLP e immesse sul mercato da un distributore prima del 1° Gennaio 2025 non avevano la necessità di rietichettatura con il codice UFI, in quanto gli obblighi erano già stati ottemperati dal loro fornitore (importatore o utilizzatore finale) prima della data di applicazione, ovvero 1° Gennaio 2021 per le miscele ad uso consumatore e professionale e 1° Gennaio 2024 per le miscele ad uso industriale.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Qual è la nuova posizione di ECHA sulle miscele immesse sul mercato prima del 1° Gennaio 2025 dai distributori?</h3>



<p>Ora ECHA afferma che dal 1° Gennaio 2025 <strong>le miscele già presenti sugli scaffali</strong> dei distributori <strong>non potranno più essere fornite se sulla loro etichetta non è apposto l&#8217;UFI</strong>, in quanto non sarebbero conformi al CLP.</p>



<p>ECHA ha anche aggiornato la <strong>Question &amp; Answer n. 1727</strong> qualche giorno fa, affermando che <em>i distributori e i rivenditori hanno l&#8217;obbligo di richiedere l&#8217;UFI ai propri fornitori a monte e di apporlo, mentre gli utilizzatori a valle e gli importatori, nonché i distributori che rietichettano o cambiano il marchio della miscela, hanno l&#8217;obbligo di fornirlo.</em></p>



<p>Il suggerimento proposto per i prodotti distribuiti e già presenti a scaffale è quello di rietichettarli aggiungendo il codice UFI tramite uno “<em>sticker</em>” (adesivo).</p>



<p>ECHA afferma che la nuova risposta è stata concordata con tutti gli helpdesk nazionali.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Cosa fare adesso?</h2>



<p>Mentre attendiamo dei chiarimenti da parte del Ministero della Salute, consigliamo a tutti i clienti di <strong>controllare con attenzione la presenza del codice UFI sui prodotti a magazzino pronti per la vendita</strong> e di valutare eventuali ulteriori misure correttive.</p>
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		<item>
		<title>Pubblicato il 23°ATP: le principali novità</title>
		<link>https://www.epy.it/pubblicato-il-23atp-le-principali-novita/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Verbavolant]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2025 07:55:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NOVITA' CLP]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Di Ziannah Pasion Il 20 giugno 2025 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE il Regolamento Delegato (UE) 2025/1222, che modifica l’allegato VI, parte 3, tabella 3 del Regolamento CLP (Reg. CE 1272/2008) introducendo nuove classificazioni armonizzate per un ampio gruppo di sostanze chimiche, aggiornando voci esistenti e sostituendo classificazioni obsolete. Sostanze aggiunte all’elenco di [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Di Ziannah Pasion</p>



<p>Il 20 giugno 2025 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE il Regolamento Delegato (UE) 2025/1222, che <strong>modifica l’allegato VI, parte 3, tabella 3</strong> del Regolamento CLP (Reg. CE 1272/2008) introducendo <strong>nuove classificazioni armonizzate</strong> per un ampio gruppo di sostanze chimiche, <strong>aggiornando voci esistenti</strong> e <strong>sostituendo classificazioni obsolete</strong>.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Sostanze aggiunte all’elenco di classificazioni armonizzate</h2>



<p>Tra le <strong>nuove sostanze inserite</strong> troviamo:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Ossido di diazoto</strong> – classificato come tossico per il sistema nervoso, con effetti sulla riproduzione e sull’ozono (H360Df, H372, H420).</li>



<li><strong>Ozono</strong> – classificato come gas comburente e cancerogeno, molto tossico per inalazione con effetti specifici sul sistema nervoso, respiratorio e cardiovascolare, oltre che per l’ambiente acquatico (H270, H330, H351, H370, H372, H410).</li>



<li><strong>Estratti di <em>Chrysanthemum cinerariaefolium</em></strong> – sia ottenuti tramite solventi idrocarburici che tramite CO₂ supercritica, ora classificati come tossici acuti, tossici per sistema nervoso, sensibilizzanti e pericolosi per l’ambiente acquatico (H332, H302, H370, H373, H317, H410).</li>



<li><strong>Fluoroetilene</strong>, <strong>DBDCB</strong>, <strong>Trimetil fosfato</strong>, <strong>2-metil-2H-isotiazol-3-one cloridrato</strong> – tutte classificate con gravi pericoli per salute umana e ambiente.</li>



<li>Altri esempi significativi: <strong>metacrilato di tetraidrofurfurile</strong>, <strong>etere di 2,3-epossipropile e isopropile</strong>, <strong>tris(pirofosfato) di tetraferro</strong>, <strong>α-metilstirene</strong>, <strong>Pigment Red 53:1</strong>, <strong>proquinazid</strong>, <strong>butilcarbammato di 3-iodo-2-propinile</strong>.</li>
</ul>



<p></p>



<h2 class="wp-block-heading">Sostanze con classificazione aggiornata</h2>



<p>Il regolamento <strong>non elimina</strong> sostanze dalla classificazione armonizzata, ma <strong>sostituisce alcune voci</strong> precedenti, aggiornandole in base a nuovi pareri scientifici del comitato RAC dell’ECHA:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>2-fenilpropene (α-metilstirene)</strong> – aggiunta la cancerogenicità di categoria 2 e la sensibilizzazione cutanea di categoria 1B.</li>



<li><strong>1,1-dicloroetilene (cloruro di vinilidene)</strong> – classificato ora come cancerogeno di categoria 1B, mutageno e tossico acuto per inalazione di categoria 1, tossico acuto per ingestione, tossico per l’ambiente acquatico e tossico per le vie respiratorie, i reni e il fegato (H350, H341, H330, H301, H412, H372).</li>



<li><strong>Isoforone di-isocianato</strong> – ora classificato in categoria 1A per la sensibilizzazione cutanea e abbassato il suo limite di classificazione, da 0.5 % a 0.001%.</li>



<li><strong>Petoxamide</strong>, <strong>Folpet</strong>, <strong>Captan</strong>, <strong>Clopyralid, Butilcarbammato di 3-iodo-2-propinile, Trisolfuro di tetrafosforo, Proquinazid</strong> – con aggiornamenti nelle categorie di pericolo e parametri di esposizione.</li>
</ul>



<p></p>



<h2 class="wp-block-heading">Applicazione e scadenze</h2>



<ul class="wp-block-list">
<li>Il regolamento entrerà in <strong>vigore 20 giorni dopo la pubblicazione</strong> (quindi a inizio luglio 2025).</li>



<li>Sarà <strong>obbligatorio dal 1° febbraio 2027</strong>, ma i fornitori potranno applicare le nuove classificazioni <strong>già dalla data di entrata in vigore</strong>, su base volontaria.</li>
</ul>



<p></p>



<p>Clicca qui per scaricare il regolamento: <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32025R1222&amp;qid=1750671142774">https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32025R1222&amp;qid=1750671142774</a></p>
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		<item>
		<title>Trasporto e SDS: cosa devi sapere</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Verbavolant]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2025 10:11:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[APPROFONDIMENTI]]></category>
		<category><![CDATA[NORMATIVA EXTRA-UE]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Di Ziannah Pasion Quali sono gli obblighi per i prodotti chimici in materia di trasporto? Per garantire la libera circolazione delle merci pericolose e tutelare la salute umana e l’ambiente, le Nazioni Unite hanno sviluppato un sistema di regole armonizzato a livello globale. Da questo sistema derivano regolamenti specifici per ogni modalità di trasporto. In [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Di Ziannah Pasion</p>



<h2 class="wp-block-heading">Quali sono gli obblighi per i prodotti chimici in materia di trasporto?</h2>



<p>Per garantire la libera circolazione delle merci pericolose e tutelare la salute umana e l’ambiente, le Nazioni Unite hanno sviluppato un sistema di regole armonizzato a livello globale.</p>



<p>Da questo sistema derivano regolamenti specifici per ogni modalità di trasporto. In Europa, i principali sono:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>ADR – trasporto su <strong>strada</strong></li>



<li>RID – trasporto <strong>ferroviario</strong></li>



<li>IMDG – trasporto <strong>marittimo</strong></li>



<li>IATA – trasporto <strong>aereo</strong> (derivato dalla normativa ICAO)</li>
</ul>



<p>Se immetti sul mercato sostanze o miscele pericolose, devi verificarne la conformità con i regolamenti di trasporto applicabili.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Cosa c’entra il trasporto con le schede di sicurezza?</h2>



<p>Le informazioni relative al trasporto sono <strong>obbligatorie</strong> nella sezione 14 della scheda di sicurezza (SDS) e devono includere:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Numero ONU (UN number)</li>



<li>Designazione ufficiale di trasporto</li>



<li>Classe di pericolo</li>



<li>Gruppo di imballaggio</li>



<li>Indicazione dei pericoli ambientali</li>



<li>Precauzioni speciali per ciascun tipo di trasporto (strada, ferrovia, mare, aria)</li>



<li>Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell’IMO</li>
</ul>



<h2 class="wp-block-heading">Come determino le informazioni per il trasporto in scheda?</h2>



<p>Determinare la corretta classificazione per il trasporto può rivelarsi complesso, soprattutto in assenza di un consulente ADR.<br><strong>EPY-Tras</strong>, il modulo di EPYplus ed EPY X, ti semplifica la vita: con pochi dati in input, <strong>completa automaticamente</strong> tutte le informazioni richieste per la sezione 14 della SDS.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Hai già il modulo e vuoi sfruttarne tutte le potenzialità?</h2>



<p>Iscriviti al <strong>prossimo webinar</strong> dedicato alla classificazione e al trasporto di merci pericolose.<br>Un appuntamento <strong>teorico-pratico</strong>, dove imparerai come automatizzare il calcolo e quando serve intervenire manualmente.</p>



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</div>



<p></p>



<p></p>
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			</item>
		<item>
		<title>Composti organici volatili: cosa sono e perché sono importanti?</title>
		<link>https://www.epy.it/composti-organici-volatili-cosa-sono-e-perche-sono-importanti/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Verbavolant]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2025 07:57:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[APPROFONDIMENTI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.epy.it/?p=41408</guid>

					<description><![CDATA[<p>I composti organici volatili (COV) sono sostanze caratterizzate da un’elevata volatilità che tendono a passare dallo stato liquido a quello gassoso facilmente, accumulandosi nell’ambiente e generando smog, con rischi per la salute umana e l’ambiente. In Europa, le emissioni di COV sono regolamentate dalle direttive 2010/75/UE e 2004/42/UE. Quali sono i miei obblighi per i [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p>I composti organici volatili (COV) sono sostanze caratterizzate da un’elevata volatilità che tendono a passare dallo stato liquido a quello gassoso facilmente, accumulandosi nell’ambiente e generando smog, con rischi per la salute umana e l’ambiente. In Europa, le emissioni di COV sono regolamentate dalle direttive 2010/75/UE e 2004/42/UE.</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>La <strong>Direttiva 2010/75/UE</strong> si applica ad una serie di attività industriali, quindi può risultare di interesse per molti produttori e formulatori ed utilizzatori di prodotti chimici.</li>



<li>La <strong>Direttiva 2004/42/UE</strong> invece è relativa alle emissioni di COV dovute all&#8217;uso di solventi organici in pitture e vernici e in prodotti per carrozzeria; quindi, si applica solo agli importatori e produttori dei prodotti sopra citati.</li>
</ul>



<p></p>



<h2 class="wp-block-heading">Quali sono i miei obblighi per i COV?</h2>



<p>Dipende: se produci pitture o vernici per l’edilizia e/o prodotti per la carrozzeria, devi sottostare ad entrambe le direttive. Secondo la Direttiva 2004/42/UE, in particolare, devi indicare la <strong>quantità in g/L di VOC</strong> del prodotto <strong>in etichetta e in scheda di sicurezza</strong> e assicurarti che questo valore non superi i limiti indicati nell’allegato II della direttiva.</p>



<p>Se invece importi, formuli o produci sostanze e/o miscele chimiche, devi valutare l’applicabilità per la tua azienda o per i clienti l’applicabilità della Direttiva 2010/75/CE. Per questa direttiva non c’è l’obbligo di comunicazione del contenuto dei COV in etichetta o SDS, tuttavia impone dei <strong>limiti di emissione</strong>, definiti a seconda dell’industria o impianto.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Ci sono altri obblighi fuori dall’Unione Europea?</h2>



<p>Sì: se operi al di fuori dell’Unione Europea, dovrai considerare le leggi vigenti in materia di VOC nel Paese di destinazione dei tuoi prodotti.</p>



<p>In <strong>Svizzera</strong> l’Ordinanza relativa alla tassa d’incentivazione sui composti organici volatili (OVOC) impone una tassa al superamento di un certo quantitativo di COV annuale.</p>



<p>In <strong>Inghilterra</strong> le due direttive europee sono state adottate e la direttiva 2004/42/UE prende il nome di Regulation 2012 No. 1715. Infine, in <strong>Turchia</strong>, è stata adottata ad oggi solo la Direttiva 2010/75/CE.</p>



<p>&nbsp;Allontaniamoci ora dall’UE: in <strong>Canada</strong> e negli <strong>Stati Uniti</strong> esistono delle leggi che regolano i limiti dei COV per i prodotti destinati ai consumatori, i rivestimenti architetturali e i prodotti per il settore automobilistico, ognuno con requisiti e con dei limiti di emissione ben definiti.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Hai bisogno di aiuto per i COV?</h2>



<p><strong>EPYplus</strong> ed <strong>EPY X</strong> calcolano in automatico il contenuto di COV dei tuoi prodotti per le due direttive europee e per i prodotti architetturali in Canada e negli Stati Uniti. Inoltre, le nostre regulatory specialist sono pronte a supportarti! Ti sei già registrato per il <strong>webinar</strong> della settimana prossima sui COV in Europa?</p>



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<div class="wp-block-button"><a class="wp-block-button__link has-white-color has-vivid-cyan-blue-background-color has-text-color has-background has-link-color wp-element-button" href="https://webinar.epy.it/product/voc-in-europa-normativa-e-strategie-di-conformita/">REGISTRATI</a></div>
</div>



<p>Altrimenti, consulta gli altri webinar passati sui VOC qui: <a href="https://webinar.epy.it/on-demand/">https://webinar.epy.it/on-demand/</a></p>



<p></p>
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		<item>
		<title>CLP: nuove linee guida ECHA al centro</title>
		<link>https://www.epy.it/clp-nuove-linee-guida-echa-al-centro/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Verbavolant]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 May 2025 12:55:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NOVITA' CLP]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il 2024 è stato un anno significativo per gli addetti agli affari regolatori: sono stati pubblicati rispettivamente: Una “bella rivoluzione regolatoria”, non possiamo negarlo! Ma, soprattutto, un impatto significativo sull’operatività delle imprese. Dato che l’aggiornamento del Regolamento CLP è già stato oggetto di vari approfondimenti, oggi ci dedichiamo alle linee guida che sono state riviste [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Il 2024 è stato un anno significativo per gli addetti agli affari regolatori: sono stati pubblicati rispettivamente:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>l’aggiornamento al Regolamento CLP ad opera del Regolamento (UE) 2024/2865 che segue il Regolamento delegato (UE) 2023/707,</li>



<li>l’aggiornamento alle linee guida all’applicazione dei criteri e redatte da ECHA.</li>
</ul>



<p></p>



<p>Una “bella rivoluzione regolatoria”, non possiamo negarlo! Ma, soprattutto, un impatto significativo sull’operatività delle imprese.</p>



<p>Dato che l’aggiornamento del Regolamento CLP è già stato oggetto di vari approfondimenti, oggi ci dedichiamo alle <strong>linee guida</strong> che sono state riviste ed integrate proprio secondo i più recenti sviluppi della normativa.</p>



<p>La guida è stata suddivisa in macro-capitoli a seconda della tematica affrontata:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Panoramica generale sull&#8217;applicazione dei criteri CLP</li>



<li>Parte 1: Principi generali relativi alla classificazione e all&#8217;etichettatura</li>



<li>Parte 2: Pericoli fisici</li>



<li>Parte 3: Pericoli sanitari</li>



<li>Parte 4-5: Pericoli ambientali e pericoli aggiuntivi</li>
</ul>



<p></p>



<p>In particolare, si segnalano:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>l’aggiunta della <strong>sezione 2.17</strong> dedicata agli <strong>esplosivi desensibilizzati</strong>; e</li>



<li>l’introduzione delle nuove classi di pericolo vale a dire <strong>interferenti endocrini sull’uomo</strong> <strong>(Parte 3) e sull’ambiente (Parte 4), PBT/vPvB e PMT/vPvM (Parte 4)</strong>.</li>
</ul>



<p></p>



<p>Per la stesura del documento ECHA è stata affiancata da EFSA (European Food Safety Agency) per le sezioni dedicate agli interferenti endocrini</p>



<p><u>ECHA incoraggia caldamente a consultare la Parte 1 prima di passare alle successive.</u></p>



<p>In generale, le linee guida rappresentano dei documenti tecnici e scientifici; in questo caso l&#8217;obiettivo è di costituire uno strumento di lavoro dettagliato e relativo a <strong>come applicare i criteri stabiliti dall’Allegato I del CLP </strong>per identificare natura e gravità dei pericoli fisici, per la salute umana e per l&#8217;ambiente ma anche approfondire la conoscenza delle nuove classi di pericolo per poterle valutare.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Quali sono i benefici concreti?</h2>



<p>Il Regolamento CLP impone di procedere con l’<strong>auto-classificazione di sostanze e miscele</strong>, processo in capo a fabbricanti, importatori e utilizzatori a valle.</p>



<p>La guida permette:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>ai <strong>soggetti obbligati</strong> di procedere senza indugio con l’auto-classificazione delle sostanze e delle miscele, avendo a disposizione spiegazioni ed esempi esplicativi che approfondiscono quanto già oggetto di trattazione del Regolamento;</li>



<li>ai <strong>soggetti destinatari</strong> delle informazioni trasmesse (mediante etichetta o scheda dati di sicurezza) di approfondire la loro conoscenza e poter realizzare una verifica attiva di quanto ricevuto dalla catena di approvvigionamento.</li>
</ul>



<p></p>



<p>Clicca qui per scaricare le nuove linee guida: <a href="https://echa.europa.eu/it/guidance-documents/guidance-on-clp">https://echa.europa.eu/it/guidance-documents/guidance-on-clp</a></p>



<h2 class="wp-block-heading">Come supportiamo le aziende?</h2>



<p>Epy propone il corso di formazione “CLP a 360°” per un approccio integrato; ecco quali sono i punti di forza:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>un nuovissimo <strong>corso online</strong> ripartito in più giornate per avere “il tempo di metabolizzare”</li>



<li>consentire di <strong>consolidare la conoscenza del Regolamento CLP</strong> ed essere aggiornati sulle più recenti modifiche,</li>



<li>consentire di addentrarsi nella <strong>pratica con esercizi guidati</strong>, conoscere i meccanismi di calcolo della classificazione ed etichettatura dei propri prodotti, scovare eventuali errori per operare perfettamente conformi alla legge,</li>



<li>garantire un vasto margine di <strong>interazione tra docenti Epy Specialist</strong> e discenti.</li>
</ul>
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		<item>
		<title>Etichettatura secondo il CLP: parliamo di nuovo di layout e scadenze</title>
		<link>https://www.epy.it/etichettatura-secondo-il-clp-parliamo-di-nuovo-di-layout-e-scadenze/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Verbavolant]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2025 09:03:19 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Di EPY Il 20 novembre scorso è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale dell’Unione Europeo il Regolamento(UE) 2024/2865 che modifica il Regolamento CLP. L’aggiornamento ne modifica e integra diverseparti interessando sia gli articoli stessi che gli allegati.In particolare, ci focalizziamo sui cambiamenti che interessano l’etichettatura; infatti,l’aggiornamento del CLP ha introdotto, come principale novità in questo senso: [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="has-vivid-cyan-blue-color has-text-color has-link-color wp-elements-dbb7256429ae0f6d918a79f451bd4a3a">Di EPY </p>



<p>Il 20 novembre scorso è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale dell’Unione Europeo il Regolamento<br>(UE) 2024/2865 che modifica il Regolamento CLP. L’aggiornamento ne modifica e integra diverse<br>parti interessando sia gli articoli stessi che gli allegati.<br>In particolare, ci focalizziamo sui cambiamenti che interessano l’etichettatura; infatti,<br>l’aggiornamento del CLP ha introdotto, come principale novità in questo senso:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>nuove regole grafiche di impaginazione;</li>



<li>etichette digitali che affiancano quelle fisiche;</li>



<li>etichette pieghevoli, che entrano a pieno titolo tra le etichette utilizzabili e non solo come soluzione nei casi di mancanza di spazio.</li>
</ul>



<p></p>



<p>Le nuove regole grafiche, al fine di assicurare che le etichette apposte su sostanze e miscele siano perfettamente chiare:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>prevedono che si utilizzi un solo tipo di carattere facilmente leggibile e senza grazie, intendendo con “grazie” i trattini o simboli grafici posti all’estremità di lettera per abbellimento dell’elemento tipografico;</li>



<li>stabiliscono dei requisiti relativi al colore: l’etichetta dovrà essere stampata in nero su sfondo bianco (garantendo tuttavia un approccio flessibile per quanto riguarda la tonalità del bianco);</li>



<li>stabiliscono dei requisiti minimi relativi a parametri quali la dimensione dei caratteri;</li>



<li>prevedono dei requisiti minimi relativi alla distanza tra due righe che dovrà essere almeno il 120% del corpo del carattere.</li>
</ul>



<p></p>



<h2 class="wp-block-heading">Secondo quali tempistiche dovranno essere aggiornate le etichette?</h2>



<p>Sono i due nuovi punti &nbsp;7 e 8 dell’Art. 61 del Regolamento CLP ad impartire scadenze e periodi transitori. È invece l’art. 2 del testo di aggiornamento che scandisce le date di applicazione.</p>



<p>In merito all’aggiornamento delle etichette, si precisa che le regole relative alle grafiche in etichetta si applicano a partire dall’ 01/01/2027 per sostanze o miscele di nuova immissione. La data di applicazione passa al 01/01/2029 per sostanze o miscele immesse sul mercato entro il 31/12/26.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Epy come supporta i suoi utenti?</h2>



<p>È stata messa a punto una soluzione pratica per semplificare la formattazione delle etichette. È a disposizione degli utenti il modulo <strong><em>Label Compliance Tool</em></strong> che consente di valutare l’impatto delle modifiche richieste e di convertire le etichette con le specifiche previste dal Regolamento 2024/2856.</p>



<p>Grazie a un report emesso dal modulo sarà possibile verificare per quali prodotti possono essere utilizzate le etichette convertite.</p>



<p>Inoltre, per quei casi che richiedono un ridimensionamento dell&#8217;etichette a causa del ridotto spazio, l’utente potrà identificare rapidamente dove intervenire nelle modifiche dei layout dell’etichette.</p>



<p>Infine, per tutti gli utenti del software Epylab per il disegno delle etichette, è disponibile la nuova versione aggiornata alle novità previste dal Regolamento 2024/2865.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Etichetta CLP sotto la lente: aggiornamenti, sfide e soluzioni</title>
		<link>https://www.epy.it/etichetta-clp-sotto-la-lente-aggiornamenti-sfide-e-soluzioni-2/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Verbavolant]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2025 15:35:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NOVITA' CLP]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Quali modifiche l’aggiornamento del Regolamento CLP apporta alle etichette? Con l’entrata in vigore del Regolamento 2024/ 2865 sono molteplici le modifiche che interessano le etichette. Rispondiamo ad una delle domande proposte dai clienti Domanda: Una delle mie etichette prevede che vi siano riportati diversi pittogrammi, numerose frasi H e P. Secondo le nuove regole, lo [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h2 class="wp-block-heading">Quali modifiche l’aggiornamento del Regolamento CLP apporta alle etichette?</h2>



<p>Con l’entrata in vigore del Regolamento 2024/ 2865 sono molteplici le modifiche che interessano le etichette.</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>L’<strong>elenco delle sostanze riportate nel “contiene” delle miscele: </strong>oltre al nome dei costituenti di miscela responsabili della classificazione per una serie di effetti sulla salute umana, l’aggiornamento del Regolamento CLP prevede che vengano incluse anche le sostanze contenute nella miscela che contribuiscono alla sua classificazione rispetto alle proprietà persistenti, bioaccumulabili e tossiche, molto persistenti e molto bioaccumulabili, persistenti, mobili e tossiche, e molto persistenti e molto mobili o alle proprietà di interferenza con il sistema endocrino per la salute umana o per l’ambiente.</li>
</ul>



<ul class="wp-block-list">
<li>Le<strong> informazioni supplementari: </strong>Il fornitore può riportare nell’apposita sezione dell’etichetta ulteriori informazioni supplementari a condizione che non rendano più difficile l’identificazione degli elementi dell’etichetta e forniscano ulteriori precisazioni senza contraddire o mettere in dubbio la validità delle informazioni obbligatoriamente citate. Inoltre, gli elementi dell’etichetta derivanti da disposizioni previsti da altri atti legislativi dell’Unione figurano nella sezione dell’etichetta riservata proprio alle informazioni supplementari.</li>



<li>L’<strong>aggiornamento dell’etichetta secondo tempistiche rigorose</strong>: In caso di modifica riguardante la classificazione o l’etichettatura di una sostanza/miscela che ne comporterà l’aggiunta di una nuova classe di pericolo o comunque di una classificazione più severa oppure che richieda nuove informazioni supplementari, il fornitore assicura che sia aggiornata senza indebito ritardo<ul><li>La modifica del CLP ha precisato meglio i confini temporali di questo “indebito ritardo”, aggiungendovi la precisazione: “e in ogni caso entro 6 mesi dall’acquisizione dell’informazione”.</li></ul>
<ul class="wp-block-list">
<li>Tuttavia, se la modifica riguardante la classificazione e l’etichettatura è determinata da una classificazione e un’etichettatura armonizzate di una sostanza in virtù di un atto delegato, il fornitore assicura che l’etichetta sia aggiornata entro la data stabilita nel rispettivo atto delegato.</li>
</ul>
</li>
</ul>



<ul class="wp-block-list">
<li>La <strong>menzione del fornitore UE in etichetta</strong>: un fornitore stabilito nell’Unione deve essere sempre identificato sull’etichetta, anche se il prodotto viene acquistato da un privato su un sito Internet.</li>



<li>Le <strong>dimensioni degli elementi</strong>: in relazione alla capacità dell’imballaggio, devono essere rispettate oltre alle dimensioni dell’etichetta e di ogni pittogramma, anche le dimensioni minime per i caratteri e l’interlinea.</li>



<li>Il <strong>layout del testo</strong>: l’etichetta dovrà avere le seguenti caratteristiche: a) deve essere stampata in nero su sfondo bianco; b) la distanza tra due righe successive è almeno il 120 % del corpo  del carattere; c) deve prevedere l’utilizzo di un solo tipo di carattere facilmente leggibile e senza grazie; d) deve avere una spaziatura adeguata per consentire la facile leggibilità in relazione al carattere prescelto</li>
</ul>



<h2 class="wp-block-heading">Rispondiamo ad una delle domande proposte dai clienti</h2>



<p><strong>Domanda</strong><em>: Una delle mie etichette prevede che vi siano riportati diversi pittogrammi, numerose frasi H e P. Secondo le nuove regole, lo spazio che ho a disposizione non è sufficiente, come mi devo comportare? Le dimensioni dei pittogrammi sono state modificate? Possono essere rimpiccioliti?</em></p>



<p><strong>Risposta</strong>: La Tabella 1.3 dell’Allegato I del CLP è stata aggiornata e riporta ora oltre alle dimensioni minime delle etichette e dei pittogrammi &nbsp;anche quelle dei caratteri di stampa, in relazione alla capacità dell’imballaggio.</p>



<p>Si noti che nella tabella è stata introdotta una nuova fascia di capacità dell’imballaggio: quella per i contenitori non superiori a 0,5 L. Per tali contenitori sono definiti ora le dimensioni minime dell’etichetta, dei pittogrammi e dei caratteri (rispettivamente, in mm: 52 x74 per l’etichetta, almeno 16 x16&nbsp; ogni pittogramma, riducibili in caso di piccole etichette a 10 x10, ed infine 1,2 per il corpo dei caratteri).</p>



<p>Salvo quanto indicato sopra, i contenuti della Tabella 1.3 non sono variati rispetto al passato.</p>



<p>Tra le soluzioni possibili qualora non sia possibile stampare in etichetta tutti gli elementi richiesti:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>valutare la capacità dell’imballaggio, perché se inferiore a 125 ml probabilmente potrà avvantaggiarsi di alcune riduzioni di informazioni, secondo quanto stabilito dall’art. 29 punti 1 o 2;</li>



<li>valutare la possibilità di utilizzare un’etichetta di dimensioni maggiori;</li>



<li>valutare la possibilità di adottare un’etichetta pieghevole o un cartellino pendente.</li>
</ul>
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		<item>
		<title>Etichetta CLP sotto la lente: aggiornamenti, sfide e soluzioni</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Verbavolant]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2025 14:00:52 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.epy.it/?p=40431</guid>

					<description><![CDATA[<p>Di Anna Caldiroli Parliamo di scadenze Il Regolamento Delegato (UE) 2023/707 &#8211; pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 marzo 2023&#160;&#8211; modifica il Regolamento CLP per quanto riguarda i criteri e le classi di pericolo per la classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio delle sostanze e delle miscele. Le importanti modifiche apportate sono dovute al fatto che è [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.epy.it/etichetta-clp-sotto-la-lente-aggiornamenti-sfide-e-soluzioni/">Etichetta CLP sotto la lente: aggiornamenti, sfide e soluzioni</a> proviene da <a href="https://www.epy.it">Epy</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="has-vivid-cyan-blue-color has-text-color has-link-color wp-elements-3a5be3f8a873da54871501bb9a43f5cd">Di Anna Caldiroli</p>



<h2 class="wp-block-heading">Parliamo di scadenze</h2>



<p>Il <strong>Regolamento Delegato (UE) 2023/707</strong> &#8211; pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 marzo 2023&nbsp;&#8211; modifica il Regolamento CLP per quanto riguarda i criteri e le classi di pericolo per la classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio delle sostanze e delle miscele.</p>



<p>Le importanti modifiche apportate sono dovute al fatto che è stato ritenuto necessario adattare il Regolamento CLP al progresso tecnico e scientifico introducendo nuovi criteri e classi di pericolo.</p>



<p>Sono state così introdotte <strong>nuove classi e categorie di pericolo</strong>, in particolare:</p>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><tbody><tr><td><strong>Codice di classe e di categoria di pericolo</strong></td><td><strong>Codice di indicazione di pericolo</strong></td><td><strong>Indicazione di pericolo</strong></td></tr><tr><td>ED HH 1</td><td>EUH380</td><td>Può interferire con il sistema endocrino negli esseri umani</td></tr><tr><td>ED HH 2</td><td>EUH381</td><td>Sospettato di interferire con il sistema endocrino negli esseri umani</td></tr><tr><td>ED ENV 1</td><td>EUH430</td><td>Può interferire con il sistema endocrino nell’ambiente</td></tr><tr><td>ED ENV 2</td><td>EUH431</td><td>Sospettato di interferire con il sistema endocrino nell’ambiente</td></tr><tr><td>PBT</td><td>EUH440</td><td>Si accumula nell’ambiente e negli organismi viventi, compresi gli esseri umani</td></tr><tr><td>vPvB</td><td>EUH441</td><td>Si accumula notevolmente nell’ambiente e negli organismi viventi, compresi gli esseri umani</td></tr><tr><td>PMT</td><td>EUH450</td><td>Può provocare la contaminazione duratura e diffusa delle risorse idriche</td></tr><tr><td>vPvM</td><td>EUH451</td><td>Può provocare la contaminazione molto duratura e diffusa delle risorse idriche</td></tr></tbody></table></figure>



<p><strong>I nostri clienti ci chiedono se…</strong></p>



<ol class="wp-block-list">
<li><strong>le sostanze immesse sul mercato prima del 1° maggio 2025 e ancora in assortimento successivamente al 1° novembre 2026 dovranno essere rietichettate?</strong> <br>Entro il <strong>1° novembre 2026</strong>, le <strong>sostanze</strong> immesse sul mercato prima del 1° maggio 2025 e ancora disponibili a un qualsiasi fornitore a valle nella catena di approvvigionamento dovranno essere rietichettate conformemente al Regolamento CLP, questo per poter includere le nuove classi di pericolo introdotte con il Regolamento (UE) 2023/707.</li>



<li><strong>le miscele immesse sul mercato prima del 1° maggio 2026 e ancora in assortimento successivamente al 1° maggio 2028, dovranno essere rietichettate?</strong><br>Entro il <strong>1° maggio 2028</strong> anche le <strong>miscele</strong> immesse sul mercato prima del 1° maggio 2026 ma ancora sugli scaffali di qualsiasi fornitore della catena di approvvigionamento dovranno essere rietichettate, conformemente al Regolamento CLP, per poter includere le nuove classi di pericolo introdotte con il Regolamento (UE) 2023/707.</li>
</ol>



<p></p>



<p>Resta inteso che la necessità di rietichettatura sussiste se il prodotto, in base ad una rivalutazione della classificazione, risulterà classificato secondo una delle nuove classi e categorie di pericolo che sono state introdotte dal citato Regolamento delegato (UE) 2023/707.</p>



<p><strong>ATTENZIONE: ECHA ha precisato che:</strong></p>



<ul class="wp-block-list">
<li>per “sostanze immesse sul mercato prima del 1° maggio 2025” e</li>



<li>per&nbsp; “miscele immesse sul mercato prima del 1° maggio 2026”</li>
</ul>



<p>si intendono i <strong>lotti di prodotto effettivamente immessi sul mercato&nbsp; in una data antecedente a quella indicata</strong>. Nuove quantità di un prodotto, anche se erano già parte del proprio portafoglio prima delle date indicate rispettivamente per sostanze e miscele, devono essere considerate al pari di nuove immissioni sul mercato e quindi non potranno avvantaggiarsi del periodo transitorio.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Come supportiamo gli utenti di Epy?</h2>



<p>Siamo a disposizione con:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>“<strong>pacchetti di ore di formazione</strong>” acquistabili dagli utenti in relazione alle rispettive necessità di approfondimento.</li>



<li><strong>numerosi webinar</strong> acquistabili <strong>on-demand oppure fruibili in diretta</strong> con la possibilità di trasmettere delle domande specifiche alla relatrice,</li>



<li>un <strong>corso di formazione</strong> espressamente dedicato al Regolamento CLP e al suo aggiornamento, con esempi pratici e la possibilità di interagire con le relatrici ponendo domande e quesiti specifici.</li>
</ul>



<p></p>



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		<item>
		<title>Telematic diventa EPY S.R.L.: stesso team, stessi valori, stessa qualità</title>
		<link>https://www.epy.it/telematic-diventa-epy-s-r-l-stesso-team-stessi-valori-stessa-qualita/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Verbavolant]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2025 08:34:41 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Dopo tanti anni, abbiamo deciso di adottare il nome del nostro prodotto principale, quello con cui ci conoscete meglio: EPY.Un cambiamento che nasce dal nostro desiderio di guardare avanti, senza dimenticare da dove veniamo. Grazie per la fiducia che ci date ogni giorno e per essere parte del nostro percorso!</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p>Dopo tanti anni, abbiamo deciso di adottare il nome del nostro prodotto principale, quello con cui ci conoscete meglio: EPY.<br>Un cambiamento che nasce dal nostro desiderio di guardare avanti, senza dimenticare da dove veniamo. <strong>Grazie</strong> per la fiducia che ci date ogni giorno e per essere parte del nostro percorso!</p>
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		<title>ECHA, dossier di registrazione e SDS: quale relazione?</title>
		<link>https://www.epy.it/echa-dossier-di-registrazione-e-sds-quale-relazione/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Verbavolant]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2025 14:51:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NOVITA' REACH]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Di Anna Caldiroli ECHA (Agenzia Europea per le sostanze chimiche) ha recentemente aggiornato le sue statistiche annuali sui progressi dell’attività di valutazione. Tra gli obiettivi, vi è garantire che i dati a disposizione e relativi alle sostanze chimiche siano sempre aggiornati, in modo che la conoscenza assicuri che l’uso delle sostanze chimiche rispetti le condizioni [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="has-vivid-cyan-blue-color has-text-color has-link-color wp-elements-3a5be3f8a873da54871501bb9a43f5cd">Di Anna Caldiroli</p>



<p>ECHA (Agenzia Europea per le sostanze chimiche) ha recentemente aggiornato le sue <strong>statistiche annuali sui progressi dell’attività di valutazione</strong>. Tra gli obiettivi, vi è garantire che i dati a disposizione e relativi alle sostanze chimiche siano sempre aggiornati, in modo che la conoscenza assicuri che l’uso delle sostanze chimiche rispetti le condizioni di sicurezza per la salute umana e dell’ambiente.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Diamo i numeri…</h2>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong><em>15.500</em> </strong>come<strong> i</strong> <strong>dossier di registrazione che nel periodo 2009-2024 hanno ricevuto una verifica di conformità</strong>; questo numero è pari a circa il 23 % di tutti i fascicoli ricevuti da ECHA e corrispondono a 3.200 sostanze. La percentuale sale al 34% se consideriamo le sole sostanze registrate in quantità ≥ 100 t/anno.</li>



<li><strong><em>313</em> </strong>come i <strong>controlli di conformità</strong> che ECHA ha realizzato nel corso del 2024 e che hanno coinvolto quasi 2.000 registrazioni e 272 sostanze; i controlli sono stati concentrati sui fascicoli di registrazione che avrebbero potuto presentare delle lacune nei dati.</li>



<li><strong><em>208</em></strong> come le <strong>decisioni che sono state inviate alle imprese con la richiesta di dati aggiuntivi</strong> per chiarire gli effetti a lungo termine delle sostanze chimiche sulla salute umana o sull’ambiente.</li>



<li><strong><em>161</em></strong> come le <strong>proposte di sperimentazione</strong> <strong>che sono state esaminate</strong> alle quali corrispondono 92 decisioni inviate alle imprese e che richiedono l’esecuzione dei test inizialmente proposti, anche in questo caso, con l’obiettivo di approfondire la conoscenza sugli effetti che possono essere provocati dalle sostanze chimiche per garantirne l&#8217;uso sicuro.</li>
</ul>



<h2 class="wp-block-heading">Quale impatto sulla SDS?</h2>



<p>Come noto, le schede di dati di sicurezza (SDS) rappresentano storicamente uno strumento efficace per fornire a valle informazioni sui propri prodotti (sostanze e miscele); esse infatti consentono una rapida identificazione dei prodotti e della loro classificazione di pericolo e dei rispettivi elementi dell’etichettatura anche per quanto riguarda il trasporto, delle proprietà (fisiche e chimiche, tossicologiche, ecologiche) e, non ultimo, gli aspetti di gestione.</p>



<p>La SDS è prevista nelle circostanze descritte dall’art. 31 del Regolamento REACH ed è strutturata secondo le sezioni e i contenuti dettagliati dal suo Allegato II.</p>



<p>È proprio l’Allegato II a precisare che&nbsp; le informazioni sulle sostanze citate nella SDS devono essere coerenti con quelle contenute nel fascicolo della registrazione e nella relazione sulla sicurezza chimica, qualora queste siano prescritte nel caso specifico.</p>



<p>Pertanto, se a monte della catena di approvvigionamento per una sostanza è stato previsto di eseguire degli ulteriori test per approfondire la conoscenza delle sue proprietà, è facile che:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>possa <strong>variare la classificazione attribuita</strong> a questa sostanza, qualora i test eseguiti portino alla luce delle proprietà che incontrano i criteri di classificazione stabiliti dall’Allegato I del CLP,</li>



<li>possa <strong>variare il pool di informazioni che popola la SDS</strong> che come utilizzatori a valle o come distributori riceviamo dai nostri fornitori e che dovranno confluire nelle nostre SDS,</li>



<li>si rende <strong>necessario procedere con un aggiornamento della documentazione</strong> (SDS, etichette e, se del caso, notifiche PCN delle miscele in cui queste sostanze sono presenti).</li>
</ul>



<h2 class="wp-block-heading">Come possiamo supportare i nostri clienti?</h2>



<p>Tra le numerose attività e strumenti a disposizione dei clienti, sicuramente una conoscenza approfondita della normativa può aiutare i clienti a districarsi o, meglio ancora, a prevenire situazioni che, alla lunga, potrebbero diventare complesse.</p>



<p>È possibile acquistare delle ore di formazione regolatoria dedicate o seguire i nostri webinar (on-line o on-demand) per essere preparati e avere degli archivi aggiornati con i quali lavorare.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Novità in Gran Bretagna: nuove classificazioni armonizzate</title>
		<link>https://www.epy.it/novita-in-gran-bretagna-nuove-classificazioni-armonizzate/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Verbavolant]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2025 09:38:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NORMATIVA EXTRA-UE]]></category>
		<category><![CDATA[NOVITA' CLP]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Di Anna Caldiroli Lo scorso 15 febbraio è stato aggiornato l’elenco delle classificazioni armonizzate (e quindi obbligatorie) in Gran Bretagna (GB) alla sua sesta edizione. Il file è disponibile a questo link: https://www.hse.gov.uk/chemical-classification/classification/mcl-list.htm Ma andiamo con ordine… In tema di classificazione, etichettatura e imballaggio di sostanze e miscele, in Gran Bretagna (ossia in Inghilterra, Scozia [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="has-vivid-cyan-blue-color has-text-color has-link-color wp-elements-3a5be3f8a873da54871501bb9a43f5cd">Di Anna Caldiroli</p>



<p>Lo scorso 15 febbraio è stato aggiornato l’elenco delle classificazioni armonizzate (e quindi obbligatorie) in Gran Bretagna (GB) alla sua sesta edizione. Il file è disponibile a questo link: <a href="https://www.hse.gov.uk/chemical-classification/classification/mcl-list.htm">https://www.hse.gov.uk/chemical-classification/classification/mcl-list.htm</a></p>



<p><strong>Ma andiamo con ordine…</strong></p>



<p>In tema di classificazione, etichettatura e imballaggio di sostanze e miscele, in Gran Bretagna (ossia in Inghilterra, Scozia e Galles) – in seguito alla Brexit &#8211; è in vigore il GB CLP e a questo link: <a href="https://www.hse.gov.uk/chemical-classification/index.htm">https://www.hse.gov.uk/chemical-classification/index.htm</a>, possono essere reperite informazioni sulla normativa e il suo stato di aggiornamento.</p>



<p>È <strong>l&#8217;Health and Safety Executive (HSE)</strong> l&#8217;agenzia di riferimento e svolge alcune funzioni precedentemente svolte dall&#8217;Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA).</p>



<p>A differenza di quanto potrebbe far pensare il nome, il GB CLP differisce per diversi aspetti dal CLP UE; a questo proposito, segnaliamo che:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>non è stato implementato il Regolamento (UE) 2023/707</strong> e, di conseguenza, non sono state recepite le nuove classi di pericolo introdotte invece dal CLP;</li>



<li><strong>ha un sistema completamente autonomo – rispetto all’UE &#8211;</strong> in base al quale accoglie l’armonizzazione della classificazione delle sostanze. Significa quindi che, dopo la BREXIT, le sostanze la cui classificazione ed etichettatura armonizzate è entrata a far parte dell’Allegato VI del CLP UE non sono state automaticamente integrate anche nella cosiddetta GB MCL List (Great Britain Mandatory Classification and Labelling List).</li>
</ul>



<p></p>



<p>Aspetti che possono determinare e determinano in certi periodi un disallineamento delle due leggi e dei due mercati, al momento.</p>



<p>Da considerare tuttavia che se da una parte, questa legge non ha incluso la valutazione delle proprietà di interferenza endocrina per le sostanze e le miscele, dall’altra, le SDS includono le informazioni sulle&nbsp; sostanze considerate aventi proprietà di interferenti endocrini per la salute in sezione 2.3</p>



<h2 class="wp-block-heading">L’ultimo aggiornamento della MCL List</h2>



<p>La&nbsp;GB MCL List:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>contiene una lista di sostanze con la relativa classificazione ed etichettatura;</li>



<li>viene aggiornata annualmente per uniformarsi ai più recenti sviluppi scientifici e tecnici.</li>
</ul>



<p></p>



<p>Le classificazioni ed etichettature elencate nella GB MCL List sono legalmente vincolanti in Gran Bretagna.</p>



<p>Il 15 febbraio scorso, l&#8217;HSE ha aggiornato la&nbsp;GB MCL List, che ospita ora le classificazioni ed etichettature <strong>per 46 sostanze modificate o aggiunte rispetto alla precedente edizione</strong>; da tenere presente che questo aggiornamento include anche la revisione di alcune sostanze già presenti nell&#8217;elenco e la correzione di errori che sono stati segnalati nel tempo (ad es. errori di battitura, ecc).</p>



<p>Tra le sostanze di recente inserimento e al contempo più comunemente utilizzate segnaliamo:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>acetone oxime</li>



<li>tetramethylene dimethacrylate</li>



<li>9-[2-(ethoxycarbonyl)</li>



<li>phenyl]–3,6-bis(ethylamino)–2,7- dimethylxanthylium chloride;  noto anche come Basic Red 1</li>



<li>4-methylimidazole</li>
</ul>



<p></p>



<p>Ha subito invece una modifica di classificazione ed etichettatura il:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>1,2-benzisothiazolin-3-one.</li>
</ul>



<p></p>



<p>Invece,</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>formaldehyde &#8230;%</li>



<li>formic acid &#8230; %</li>
</ul>



<p></p>



<p>vedono per il CLP GB delle informazioni coerenti e allineate con il CLP UE.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Cosa possiamo fare per i nostri clienti?</h2>



<p>Abbiamo a disposizione un <strong>modulo dedicato per l’elaborazione delle SDS conformi alla normativa GB</strong>.</p>



<p>Sono state implementate tutte le liste rilevanti in modo che il programma sia in grado, in totale autonomia, di riconoscere eventuali restrizioni applicabili alle sostanze o alle miscele.</p>



<p>Infine, sono a disposizione degli utenti le classificazioni e le etichettatura armonizzate per tutte le sostanze elencate nella lista GB MCL in modo che siano immediatamente utilizzabili. In particolare, segnaliamo che l’utente ha a disposizione tutte le classificazioni ed etichettature di tutte sostanze armonizzate sia dell’ultima edizione dell’MCL che di quella precedente. In questo caso, quindi, è possibile visionare sia la classificazione della 5° che quella della 6° edizione della lista.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Obbligo di notifica PIC per 40 nuove sostanze</title>
		<link>https://www.epy.it/obbligo-di-notifica-pic-per-40-nuove-sostanze/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Verbavolant]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2025 08:55:48 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Di Anna Caldiroli Allo scoccare del 1° Marzo 2025 è scattato per gli esportatori europei l’obbligo di notificare un numero maggiore di sostanze: infatti, sono state aggiunte 40 nuove sostanze chimiche pericolose all&#8217;Allegato I Regolamento PIC (Prior Informed Consent). Tra queste, 35 pesticidi e 5 altre sostanze utilizzate in ambito industriale.&#160; L’aggiornamento è avvenuto grazie [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="has-vivid-cyan-blue-color has-text-color has-link-color wp-elements-3a5be3f8a873da54871501bb9a43f5cd">Di Anna Caldiroli</p>



<p>Allo scoccare del 1° Marzo 2025 è scattato per gli esportatori europei l’obbligo di notificare un numero maggiore di sostanze: infatti, sono state aggiunte 40 nuove sostanze chimiche pericolose all&#8217;Allegato I <strong>Regolamento PIC (Prior Informed Consent)</strong>. Tra queste, 35 pesticidi e 5 altre sostanze utilizzate in ambito industriale.&nbsp;</p>



<p>L’aggiornamento è avvenuto grazie al Regolamento Delegato (UE) 2024/3199 che si applica proprio a partire dal 1° marzo 2025.</p>



<p>Questo il link diretto per scaricare il testo del Regolamento: <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202403199">https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202403199</a></p>



<p>Ma facciamo un passo indietro…</p>



<h2 class="wp-block-heading">Cos’è il Regolamento PIC?</h2>



<p>Il Regolamento PIC disciplina il commercio di specifiche sostanze pericolose che sono <strong>vietate o limitate in Europa</strong> e impone degli obblighi alle imprese che desiderano esportare queste sostanze in paesi extra-UE o importarle in UE.</p>



<p>La Commissione Europea aggiorna annualmente l&#8217;Allegato I del Regolamento dove sono elencate le sostanze chimiche soggette a notifica di esportazione e consenso esplicito da parte del paese importatore.&nbsp; Questo significa che, quando una sostanza chimica viene inclusa nella Parte 1 dell’Allegato I,&nbsp; le imprese devono <strong>notificarne l’esportazione all&#8217;ECHA prima di avviare tale attività</strong>.</p>



<p>Nel caso specifico, ben 38 delle 40 nuove sostanze, sono incluse sia nella parte 1 che nella parte 2 dell&#8217;Allegato I e questo comporta il fatto che debbano ricevere un consenso esplicito da parte dei Paesi importatori prima che l&#8217;esportazione si concretizzi.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Cosa fa EPY rispetto al Regolamento PIC?</h2>



<ul class="wp-block-list">
<li>In fase di inserimento di una sostanza negli archivi dell’utente, il programma controlla che il n. identificativo inserito sia incluso nella lista delle sostanze soggette a PIC, lasciando comunque la possibilità all’utente di accertare se la sostanza di interesse afferisca o meno a una “Famiglia Chimica”;</li>



<li>Dopo l’elaborazione, in sezione 15.1 della SDS, EPY è in grado di compilare come si pone il prodotto rispetto alle Convenzioni Internazionali import/export di prodotti chimici o Regolamento (UE) n. 649/2012 e successivi adeguamenti, sulla base dei componenti presenti nella distinta base del prodotto;</li>



<li>Mediante l’attivazione del “Controllo automatico degli aggiornamenti”, EPY segnala la presenza di aggiornamenti da effettuare, tra cui anche sulla lista PIC, applicandoli così alle sostanze presenti nell’archivio dell’utente;</li>



<li>Il <strong>Report Manager</strong> consente di evidenziare, con report dedicati, se una sostanza è sottoposta oppure no al Regolamento PIC così che un’impresa possa continuamente monitorare lo status regolatorio dei prodotti.</li>
</ul>
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			</item>
		<item>
		<title>Un nuovo osservato speciale: il N-esano</title>
		<link>https://www.epy.it/un-nuovo-osservato-speciale-il-n-esano/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Verbavolant]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Feb 2025 09:23:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NOVITA' REACH]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Di Anna Caldiroli La Slovenia ha inserito la sostanza N-esano (n. CE: 203-777-6, n. CAS: 110-54-3, n. INDEX: 601-037-00-0) nel registro delle intenzioni per essere identificato come sostanza estremamente preoccupante (SVHC) ai sensi dell&#8217;art.57(f) del Regolamento REACH; la preoccupazione è relativa alle proprietà neurotossiche della sostanza che sono supportate da evidenze scientifiche a sostegno, quindi, [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="has-vivid-cyan-blue-color has-text-color has-link-color wp-elements-3a5be3f8a873da54871501bb9a43f5cd">Di Anna Caldiroli</p>



<p>La Slovenia ha inserito la sostanza <strong>N-esano</strong> (n. CE: 203-777-6, n. CAS: 110-54-3, n. INDEX: 601-037-00-0) nel registro delle intenzioni per essere identificato come sostanza estremamente preoccupante (<strong>SVHC</strong>) <strong>ai sensi dell&#8217;art.57(f) del Regolamento REACH</strong>; la preoccupazione è relativa alle proprietà neurotossiche della sostanza che sono supportate da evidenze scientifiche a sostegno, quindi, di probabili gravi effetti sulla salute umana che danno origine a un livello di preoccupazione equivalente a quello delle sostanze elencate nei punti da (a) a (e) dell&#8217;art. 57 del REACH.</p>



<p>L’iter prevede infatti che l’intenzione di proporre una sostanza affinché venga identificata come SVHC (sostanza altamente preoccupante) venga pubblicata nel registro delle intenzioni (detto ROI) prima della presentazione della proposta effettiva, in modo che le parti interessate siano informate in anticipo.</p>



<p>Questo è il percorso temporale:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>la data in cui è stata presentata l&#8217;intenzione: 5 Febbraio 2025</li>



<li>la data prevista per la presentazione: 4 Agosto 2025</li>
</ul>



<p></p>



<h2 class="wp-block-heading">Com’è classificato il N-esano?</h2>



<p>La sostanza dispone di una classificazione armonizzata elencata all’Allegato VI del Regolamento CLP:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Flam. Liq. 2 H225</li>



<li>Repr. 2 H361f ***</li>



<li>Asp. Tox. 1 H304</li>



<li>STOT RE 2 * H373 **               con un Limite di concentrazione specifico: STOT RE 2; H373: C ≥ 5 %</li>



<li>Skin Irrit. 2 H315</li>



<li>STOT SE 3 H336</li>



<li>Aquatic Chronic 2 H411</li>
</ul>



<p></p>



<p>Quindi ha dei pericoli relativi alle proprietà chimico-fisiche (è un liquido altamente infiammabile), effetti sulla salute umana ed effetti tossici sull’ambiente.</p>



<p>Tra i principali effetti a carico della salute umana, troviamo:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>effetti per esposizione acuta: </strong>è irritante per la cute, l&#8217;esposizione a elevate concentrazioni di vapori può provocare perdita di coscienza. Se ingerito, l&#8217;aspirazione nei polmoni può portare a polmonite chimica.</li>



<li><strong>effetti di esposizione cronica</strong>:in particolare, può avere effetto sul sistema nervoso centrale e sul sistema nervoso periferico e ciò può causare polineuropatia. Test su animali indicano che possa provocare effetti sulla fertilità nell’uomo. </li>
</ul>



<p></p>



<h2 class="wp-block-heading">Quali sono le proprietà chimiche e fisiche del N-esano?</h2>



<p>N-esano è un solvente non polare, di origine petrolifera, scarsamente reattivo, praticamente insolubile in acqua e che evapora facilmente. Secondo le informazioni pubblicate negli <em>end-point summary</em> sul sito di ECHA, la sostanza ha – tra le altre – le seguenti proprietà chimiche e fisiche che la caratterizzano:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>boiling point range: > 65  &#8211; 72°C (ASTM D 1078)</li>



<li>vapour pressure (range): 20-30 kPa (CRC Handbook, 2008)</li>



<li>flash point: &lt; -20°C (DIN 51755).</li>
</ul>



<p></p>



<h2 class="wp-block-heading">Come viene utilizzato il N-esano?</h2>



<p>La sostanza trova una vastità di impieghi in prodotti con destinatari molto diversi quali consumatori, lavoratori professionisti o in ambito industriale. In particolare, è utilizzata nei <strong>prodotti lucidanti</strong> e nelle <strong>cere</strong>, <strong>detersivi/liquidi</strong> per il lavaggio in lavatrice, prodotti per la <strong>cura dell&#8217;auto, vernici e rivestimenti</strong> o <strong>adesivi, profumi e deodoranti </strong>per ambienti, <strong>coadiuvante di lavorazione</strong>. È poi presente in regolatori di pH, prodotti per il trattamento delle acque e prodotti chimici da laboratorio. Trova infine impiego anche in sistemi chiusi con rilascio minimo (ad esempio liquidi di raffreddamento nei frigoriferi, riscaldatori elettrici a base di olio) e in sistemi chiusi con rilascio minimo (ad esempio liquidi idraulici nelle sospensioni automobilistiche, lubrificanti nell&#8217;olio motore e liquidi per freni).</p>



<h2 class="wp-block-heading">Come supportiamo i clienti?</h2>



<p>Le sostanze, comprensive della classificazione, possono essere scaricate da <strong>ChemFinder</strong> e immediatamente rese disponibili e utilizzabili dall’utente sul suo software per creare MPC e prodotti, ad esempio.</p>



<p>Le classificazioni ed etichettature armonizzate vengono costantemente aggiornate contestualmente alla pubblicazione degli ATP del Regolamento CLP.</p>



<p>Quando una sostanza entra a far parte della Candidate List, attraverso la funzione di “<strong>Aggiornamento Liste</strong>”, questa informazione è subito disponibile per gli utenti.</p>



<p><strong>Report Manager</strong>, attraverso il suo sistema di reportistica e dialogo con il software EpyPlus, in particolare con il report dedicato alle sostanze regolamentate, consente di mappare e monitorare la presenza – tra le altre – di SVHC di Candidate List nei propri archivi.</p>



<p>Non ultima, la possibilità di richiedere delle formazioni per il proprio reparto regolatorio interno all’azienda.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.epy.it/un-nuovo-osservato-speciale-il-n-esano/">Un nuovo osservato speciale: il N-esano</a> proviene da <a href="https://www.epy.it">Epy</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Pubblicato il Piano nazionale dei controlli sull’applicazione dei regolamenti REACH e CLP per l’anno 2025: qualche considerazione</title>
		<link>https://www.epy.it/pubblicato-il-piano-nazionale-dei-controlli-sullapplicazione-dei-regolamenti-reach-e-clp-per-lanno-2025-qualche-considerazione/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Verbavolant]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Feb 2025 08:39:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[APPROFONDIMENTI]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Di Anna Caldiroli È stato pubblicato il Piano Nazionale dei Controlli in ambito REACH e CLP per l’anno 2025 che fornisce indicazioni specifiche in base alle quali verranno condotte le visite ispettive per l’anno in corso. Esso rappresenta uno strumento per la tutela della salute pubblica e dell’ambiente, anche grazie a un monitoraggio efficace dei [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="has-vivid-cyan-blue-color has-text-color has-link-color wp-elements-3a5be3f8a873da54871501bb9a43f5cd">Di Anna Caldiroli</p>



<p>È stato pubblicato il <strong>Piano Nazionale dei Controlli in ambito REACH e CLP per l’anno 2025</strong> che fornisce indicazioni specifiche in base alle quali verranno condotte le visite ispettive per l’anno in corso.</p>



<p>Esso rappresenta uno strumento per la tutela della salute pubblica e dell’ambiente, anche grazie a un monitoraggio efficace dei prodotti chimici presenti sul mercato nonché al loro controllo. I controlli saranno allineati a quanto previsto dal REF-13 (REACH Enforcement Project), che si focalizza sul controllo di prodotti importati, oltre ad altri temi oggetto dei progetti pilota predisposti dal Forum di ECHA.</p>



<p>Il piano è stato sviluppato tenendo in considerazione la metodologia già adottata nel contesto del REF-10, vale a dire un <strong>controllo integrato </strong>sui prodotti laddove siano coinvolte anche altre normative oltre al Regolamento REACH, quali il Regolamento <strong>POPs</strong>, la Direttiva <strong>RoHS</strong> e la Direttiva <strong>Giocattoli</strong>, favorendo pertanto la cooperazione fra le diverse autorità coinvolte.</p>



<p>Il piano definisce le principali categorie target considerate come prioritarie e si articola in due principali aree di controllo: controlli documentali e controlli analitici.</p>



<p>Tra i <em>Target group</em> troviamo le imprese che producono o si approvvigionano di:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Sostanze in quanto tali o in miscele o articoli rilevanti sia in termini quantitativi che per le <strong>proprietà tossicologiche ed eco-tossicologiche</strong>;</li>



<li>Sostanze in quanto tali, in miscele o articoli, elencate nella <strong>Candidate List o negli allegati XIV e XVII del Regolamento REACH</strong>, ponendo particolare attenzione alle più recenti restrizioni in vigore e alle sostanze in allegato XIV con data di scadenza nell’anno 2024.</li>
</ul>



<p></p>



<p>Si sottolinea la necessità di avere a disposizione una documentazione aggiornata rispetto alle più recenti modifiche dei testi della normativa oltre ad una conoscenza approfondita del proprio portfolio prodotti e materie prime.</p>



<p>Di seguito, una lista non esaustiva relativa alla tipologia di prodotti verso cui verranno orientati i controlli</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Sostanze, anche in <strong>nanoforma</strong>, classificate come <strong>cancerogene, mutagene, reprotossiche</strong>, <strong>sensibilizzanti</strong> o identificate ai sensi dell’art. 59 del Regolamento REACH (SVHC e Allegato XIV) ad esempio per le <strong>proprietà di interferenza endocrina</strong>, o individuate nell’ambito delle restrizioni di cui all’Allegato XVII del Regolamento REACH</li>



<li>Miscele e articoli destinati al <strong>consumatore finale</strong>, con particolare attenzione alle categorie più sensibili quali ad esempio lattanti, bambini, adolescenti, donne in gravidanza e/o destinati ad essere utilizzati da un elevato numero di persone (es. prodotti detergenti soprattutto sfusi, disgorganti, smacchiatori, prodotti per pulire forni da cucina, prodotti per la pulizia/cura di pietra, piastrelle e fughe, prodotto per la pulizia dei caminetti e resine fumogene, prodotti sbiancanti per il bucato, prodotti per la pulizia di cucina o affini, tabs e caps per lavastoviglie, prodotti per giocoleria animazione e magia, miscele per tatuaggi, prodotti di pulizia per l’automobile, colle per ciglia e per unghie o altri elementi posticci, giocattoli, articoli di arredo urbano interno/esterno, diffusori/oli essenziali),</li>



<li>Prodotti <strong>fitosanitari</strong>, prodotti <strong>biocidi</strong> e prodotti fertilizzanti per gli aspetti di coerenza della classificazione, etichettatura e la SDS,</li>



<li>Sostanze, miscele e articoli individuati dagli <strong>uffici doganali</strong> o USMAF-SASN per spedizioni in cui si sospetta la non conformità REACH/CLP</li>



<li>Sostanze, miscele e articoli <strong>venduti on-line</strong></li>



<li>&nbsp;Sostanze potenzialmente presenti in <strong>processi industriali</strong> largamente diffusi nel territorio e/o di rilevanza epidemiologica (es. cromati, diisocianati, N,N-dimetilformammide)</li>



<li>Sostanze, miscele ed articoli quali prodotti <strong>recuperati da rifiuti</strong></li>



<li>&nbsp;Articoli evidentemente <strong>contraffatti</strong></li>
</ul>



<p></p>



<p>Un tema ancora piuttosto “caldo” è rappresentato dalle <strong>notifiche PCN</strong>, ai sensi dell’art. 45 del Regolamento CLP. Si tratta dell’invio di un pool di informazioni tra cui la composizione delle miscele classificate come pericolose in ragione dei loro effetti sulla salute o dei loro effetti fisici ed immesse sul mercato, unitamente a quanto previsto dall’Allegato VIII del Regolamento CLP.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Cosa possono fare le imprese?</h2>



<p>Suggeriamo alle aziende di consultare il <a href="https://www.reach.gov.it/sites/default/files/allegati/Piano_Naz_Controlli%202025_MinSalute.pdf">documento</a> per prepararsi adeguatamente e non farsi cogliere impreparate.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Come aiutiamo gli utenti di EpyPlus?</h2>



<p>Mediante la creazione di <strong>piani di formazione e supporto personalizzati</strong> che coniugano l’utilizzo del software alla conoscenza della normativa, siamo in grado di supportare i clienti nell’inserimento dei dati (input) quali dati sulle sostanze chimiche costituenti dei propri prodotti, nell’elaborazione di schede dati di sicurezza conformi al Regolamento (UE) 2020/878 e di etichette conformi al Regolamento CLP ma anche per prodotti specifici (ad es. i detergenti), in tutte le lingue dell’UE. I moduli dedicati alla notifica delle miscele pericolose EPY UFI e PCN, l’utente può notificare direttamente ad ECHA i propri dossier di notifica PCN.</p>



<p>Vengono costantemente e tempestivamente <strong>aggiornate le liste</strong> delle sostanze in restrizione, in autorizzazione o le SVHC in Candidate List.</p>



<p>Non ultimo, il modulo <strong>Report Manager</strong> che consente all’utente di dialogare con EpyPlus e avere una conoscenza compositiva e regolatoria molto profonda di sostanze, materie prime e prodotti.</p>



<p>Gli utenti hanno costantemente a disposizione i <strong>servizi di supporto regolatorio e tecnico-informatico</strong> per eventuali dubbi e criticità sorte “in corso d’opera”.</p>



<p>Infine, la sezione dedicata ai <strong>webinar</strong> offre una raccolta di decide di ore di formazione acquistabile anche on demand, in relazione alle proprie necessità di approfondimento.</p>
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		<title>Aggiornamento della Candidate list: vediamo i dettagli</title>
		<link>https://www.epy.it/aggiornamento-della-candidate-list-vediamo-i-dettagli/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Verbavolant]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Feb 2025 15:13:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NOVITA' REACH]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Di Marialuisa Visconti Il 21 Gennaio ECHA ha aggiornato sul suo portale la Candidate List inserendo le seguenti sostanze: Nome CE CAS Motivo inclusione Usi principali Acido 6-[(C10-C13)-alchil-(ramificato, insaturo)-2,5-diossopirrolidin-1-il]esanoico 701-118-1 2156592-54-8 Tossica x riproduzione Lubrificanti, grassi, distaccanti e fluidi per la lavorazione dei metalli. O,O,O-trifenilfosforotioato 209-909-9 597-82-0 PBT Lubrificanti e grassi. Ottametiltrisilossano 203-497-4 107-51-7 vPvB [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="has-vivid-cyan-blue-color has-text-color has-link-color wp-elements-e426a60ccbc41f66b11ebf512cb04571">Di Marialuisa Visconti</p>



<p>Il 21 Gennaio ECHA ha aggiornato sul suo portale la Candidate List inserendo le seguenti sostanze:</p>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><tbody><tr><td>Nome</td><td>CE</td><td>CAS</td><td>Motivo inclusione</td><td>Usi principali</td></tr><tr><td>Acido 6-[(C10-C13)-alchil-(ramificato, insaturo)-2,5-diossopirrolidin-1-il]esanoico</td><td>701-118-1</td><td>2156592-54-8</td><td>Tossica x riproduzione</td><td>Lubrificanti, grassi, distaccanti e fluidi per la lavorazione dei metalli.</td></tr><tr><td>O,O,O-trifenilfosforotioato</td><td>209-909-9</td><td>597-82-0</td><td>PBT</td><td>Lubrificanti e grassi.</td></tr><tr><td>Ottametiltrisilossano</td><td>203-497-4</td><td>107-51-7</td><td>vPvB</td><td>Produzione e/o formulazione di: cosmetici, prodotti per la cura della persona/della salute, prodotti farmaceutici, prodotti per il lavaggio e la pulizia, rivestimenti e trattamenti superficiali non metallici e in sigillanti e adesivi.</td></tr><tr><td>Perfluammina</td><td>206-420-2</td><td>338-83-0</td><td>vPvB</td><td>Fabbricazione di apparecchiature e macchinari elettrici, elettronici e ottici e di veicoli.</td></tr><tr><td>Massa di reazione di: trifeniltiofosfato e derivati ​​fenilici terziari butilati</td><td>421-820-9</td><td>192268-65-8</td><td>PBT</td><td>Sostanza priva di registrazione. Nessuna informazione disponibile.</td></tr></tbody></table></figure>



<p>Oltre alle nuove voci inserite, l’aggiornamento della Candidate List contiene una &nbsp;modifica della voce:</p>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><tbody><tr><td>Fosfito di tris(4-nonilfenile, ramificato e lineare) (TNPP)</td><td>247-759-6 608-492-4 701-028-2 &#8211; &#8211;</td><td>26523-78-4 3050-88-2 &#8211; 31631-13-7 106599-06-8 Più altri</td><td>Interferente endocrino per l’ambiante</td><td>Polimeri, adesivi, sigillanti e rivestimenti</td></tr></tbody></table></figure>



<p>A proposito di quest’ultima voce, si noti che precedentemente questo gruppo di sostanze era in Candidate List a causa della presenza come impurezza di 4-nonilfenolo, ramificato e lineare ≥ 0,1% peso/peso come impurezza.</p>



<p>Ora invece si è riconosciuta più precisamente una proprietà di interferenza endocrina per l’ambiente per le sostanze di questo gruppo, al di là della presenza iniziale di 4-nonilfenolo ramificato e lineare nella composizione della sostanza.</p>



<p>Ulteriori chiarimenti sulla identità delle sostanze appartenenti a questo gruppo sono disponibili nel documento a questo link:</p>



<p><a href="https://echa.europa.eu/documents/10162/a332857b-ad60-6ed2-8ced-fdc9b47bbdf0">https://echa.europa.eu/documents/10162/a332857b-ad60-6ed2-8ced-fdc9b47bbdf0</a></p>



<h2 class="wp-block-heading">Conseguenze dell’inserimento in Candidate List</h2>



<p>1) <strong>Se sono fornite tal quali oppure in miscele</strong></p>



<p>I fornitori dell&#8217;UE e dello Spazio Economico Europeo di sostanze presenti nell&#8217;elenco “Candidate List”, fornite da sole o in miscele, devono aggiornare la scheda dati di sicurezza che forniscono ai propri clienti, in quanto la presenza di tali sostanze va dichiarata in sezione 3 se la sostanza è presente dallo 0,1% in su, indipendentemente dalla sua classificazione.</p>



<p>2) <strong>Se sono contenute in un articolo</strong></p>



<p>A norma dell’art. 33 del regolamento REACH, se un articolo contiene una sostanza presente nell&#8217;elenco “Candidate List” in una concentrazione superiore allo 0,1% (peso su peso), i fornitori devono fornire ai propri clienti e consumatori informazioni su come utilizzarla in modo sicuro. I consumatori hanno il diritto di chiedere ai fornitori se i prodotti che acquistano contengono sostanze elencate nella Candidate List.</p>



<p>Gli importatori e i produttori di articoli che contengono almeno lo 0,1% di una sostanza in Candidate list devono inviare una notifica all&#8217;ECHA se la quantità di tale sostanza negli articoli ammonta ad oltre 1 tonnellata/anno.</p>



<p>Ai sensi della direttiva quadro sui rifiuti, le aziende devono inoltre notificare all&#8217;ECHA se gli articoli da loro prodotti contengono sostanze estremamente preoccupanti in una concentrazione superiore allo 0,1% (peso su peso).</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Notifica delle miscele: esiste una soluzione smart?</title>
		<link>https://www.epy.it/notifica-delle-miscele-esiste-una-soluzione-smart-4/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Verbavolant]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Feb 2025 09:24:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NOTIFICA PCN]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Di Claudia Ceccone Premessa Dopo il primo invio di un dossier PCN, è possibile che siano apportate modifiche alla miscela immessa sul mercato o che diventino disponibili nuove informazioni che la riguardano. È necessario garantire che le informazioni trasmesse nella notifica siano sempre aggiornate per tutti i prodotti che sono stati immessi sul mercato, in [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="has-vivid-cyan-blue-color has-text-color has-link-color wp-elements-a4e3ecf9ad72ecd5610953c0225e8bab">Di Claudia Ceccone</p>



<h2 class="wp-block-heading">Premessa</h2>



<p>Dopo il primo invio di un dossier PCN, è possibile che siano apportate modifiche alla miscela immessa sul mercato o che diventino disponibili nuove informazioni che la riguardano.</p>



<p>È necessario garantire che le informazioni trasmesse nella notifica siano sempre aggiornate per tutti i prodotti che sono stati immessi sul mercato, in modo che i centri antiveleno e i servizi medici possano intervenire adeguatamente in caso di avvelenamento.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Quando va creato un nuovo UFI e quando aggiornare le informazioni nel dossier PCN?</h2>



<p>1) <strong>È obbligatorio</strong> <strong>l’aggiornamento della trasmissione, <u>senza modifica del codice UFI</u></strong>, in questi casi:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>L’identificatore del prodotto per la miscela (nome commerciale o codice UFI) è cambiato.</li>



<li>La classificazione della miscela per quanto riguarda i pericoli per la salute e i pericoli chimico fisici è cambiata.</li>



<li>Diventano disponibili nuove informazioni tossicologiche richieste nella sezione 11 della SDS.</li>
</ul>



<p></p>



<p>2) <strong>E’ obbligatorio</strong> <strong>l’aggiornamento della trasmissione, <u>con variazione del codice UFI</u>, </strong>se viene modificata la composizione del prodotto e in particolare se<strong>:</strong></p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Vengono aggiunti, sostituiti o eliminati uno o più componenti del prodotto.</li>



<li>La concentrazione di uno o più componenti varia oltre i range di tolleranza previsti all’Allegato VIII del regolamento CLP.</li>



<li>Cambia il codice UFI di una miscela (MIM) costituente del prodotto notificato.</li>
</ul>



<p></p>



<p><strong>Altri aggiornamenti pertinenti</strong>:<br>Anche altre informazioni che non richiedono un aggiornamento obbligatorio possono aver rilevanza ai fini della risposta in caso di emergenza sanitaria: parliamo ad esempio di modifica dei dati di contatto dell’azienda notificante o dei fornitori di materie prime, parametri fisici della miscela come colore o pH o variazioni di imballaggi utilizzati.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Aggiornamenti automatici del dossier PCN con EpyUFI-PCN</h2>



<p>Mantenere le notifiche di miscele pericolose al passo con tutti gli aggiornamenti cui possono essere soggetti i prodotti e le materie prime (che entrano nei dossier di notifica) può essere molto impegnativo, ma il modulo EpyUFI-PCN può supportare ed accelerare notevolmente l’intero processo: è infatti in grado di verificare automaticamente le variazioni dei dati dei prodotti, valutando la necessità dell’eventuale generazione di un nuovo codice UFI per un cambio di formula, se necessario, secondo le modalità previste dall’allegato VIII del regolamento CLP.</p>



<p>Ogni variazione di dati all’interno di un prodotto e della relativa scheda di sicurezza verrà automaticamente gestita e aggiornata (se pertinente) nel dossier PCN, evidenziando nel pannello l’eventuale necessità e la tipologia di aggiornamento previsto: “<strong>nessuna modifica dall’ultimo invio</strong>”, “<strong>necessaria nuova notifica”</strong>, “<strong>pronto per un aggiornamento facoltativo” </strong>o “<strong>notifica non più necessaria</strong>”.</p>



<p>In caso di modifica di composizione della formula, il programma avvertirà l’utente con un avviso dell’assegnazione di un <strong>nuovo codice UFI</strong>, valutando i range di tolleranza ammessi dal regolamento CLP e quindi effettuando:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Il controllo delle variazioni della distinta base secondo le tolleranze consentite</li>



<li>Il controllo della variazione di un codice UFI di una MIM</li>



<li>La generazione automatica di un nuovo UFI se necessario.</li>
</ul>



<p></p>



<p>A seconda delle opzioni scelte per il tipo di invio, poi, gli aggiornamenti potranno essere direttamente inviati dal software ad ECHA oppure, in alternativa, solo evidenziati per una consultazione del nuovo dossier prima dell’invio al portale.</p>



<p>Dallo <strong>Storico</strong> presente nel modulo sarà possibile visualizzare e mantenere traccia di tutti dossier inviati ad ECHA insieme alla loro data di creazione e di invio, lo stato di ricezione ed i codici UFI assegnati alle trasmissioni.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Conclusione</h2>



<p>Questo era l&#8217;ultimo approfondimento sulla notifica PCN effettuata con il nostro modulo apposito. Se hai domande o dubbi, non esitare a scriverci e resta sintonizzato per i prossimi approfondimenti sul CLP!</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Notifica delle miscele: esiste una soluzione smart?</title>
		<link>https://www.epy.it/notifica-delle-miscele-esiste-una-soluzione-smart-3/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Verbavolant]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jan 2025 08:24:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NOTIFICA PCN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.epy.it/?p=39536</guid>

					<description><![CDATA[<p>Di Chiara Corino Premessa Le informazioni obbligatorie, definite dall’Allegato VIII del CLP, da includere nella notifica delle miscele sono: Queste informazioni devono essere presentate sotto forma di dossier (dossier PCN) secondo il formato previsto (PCN Format). Il dossier così preparato può essere trasmesso al portale di ECHA mediante portale online o software S2S che abbia [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="has-vivid-cyan-blue-color has-text-color has-link-color wp-elements-17334077dcace164eb37f2b8b79e46c0">Di Chiara Corino</p>



<h2 class="wp-block-heading">Premessa</h2>



<p>Le informazioni obbligatorie, definite dall’Allegato VIII del CLP, da includere nella notifica delle miscele sono:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Identificazione del prodotto e del notificante</li>



<li>Il codice UFI della miscela</li>



<li>La classificazione e gli elementi di etichettatura del prodotto</li>



<li>Lo stato fisico, il colore, il pH (se esso non è disponibile, bisogna indicarne il motivo)</li>



<li>Le informazioni tossicologiche (sezione 11 dell’SDS)</li>



<li>La composizione del prodotto</li>



<li>Gli imballaggi utilizzati</li>



<li>L’uso prevalente secondo la codifica EuPCS</li>



<li>Gli usi finali (uso industriale, professionale o al consumo)</li>



<li>I mercati di destinazione</li>
</ul>



<p></p>



<p>Queste informazioni devono essere presentate sotto forma di dossier (dossier PCN) secondo il formato previsto (PCN Format).</p>



<p>Il dossier così preparato può essere trasmesso al portale di ECHA mediante portale online o software S2S che abbia una interfaccia con il portale di ECHA.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Invio automatico del dossier e informazioni sui Paesi di destinazione</h2>



<p>Oltre ad una creazione quasi completamente automatica dei dossier PCN, una delle funzionalità più vantaggiose che offriamo è la possibilità di inviare in maniera automatizzata i dossier di notifica a ECHA, senza dover scaricare il dossier creato dal programma e caricarlo sul portale ECHA ed evitando così l’uso di IUCLID.</p>



<p>Per ciascun prodotto, l’utente può scegliere se:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>inviare direttamente il dossier di notifica con un click su “Invia ora”</strong>; oppure</li>



<li><strong>lasciare al software il compito di provvedere all’invio</strong>, avendo pianificato, se lo desidera, un ritardo nell’invio dopo la preparazione del dossier e/o una fascia oraria entro cui effettuare gli invii.</li>
</ul>



<p></p>



<p>Il modulo PCN non solo riduce il tempo necessario per l&#8217;invio, ma assicura anche che la documentazione venga trasmessa <strong>correttamente</strong>, senza errori o lacune che potrebbero compromettere la validità del dossier. Nel modulo, infatti, è presente una funzione di validazione dei dossier che si basa sugli standard tecnici definiti da ECHA: se mancano delle informazioni richieste per la notifica, queste vengono segnalate con un avviso che precisa quali sono i dati mancanti e il dossier non viene inviato finché la documentazione non è completa. In questo modo l’utente è sicuro che partono dal modulo soltanto i dossier definitivi e corretti!</p>



<p>Inoltre, il software include dei sistemi di monitoraggio per garantire che la notifica sia stata ricevuta e approvata dai Paesi di interesse: una volta trasmesso il dossier, infatti, bisogna attendere la sua ricezione da parte di ECHA che, in caso positivo, trasmetterà il dossier ai mercati di destinazione inclusi nella notifica.</p>



<p>Per la maggior parte degli Stati Membri Paesi, per l’immissione sul mercato delle miscele è sufficiente la validazione e ricezione da parte di ECHA, ma per <strong>Belgio, Francia, Italia, Germania e Spagna</strong> è necessaria, oltre alla validazione da parte di ECHA, anche la <strong>conferma di ricezione dei dossier</strong> da parte degli Enti designati (ad esempio in Italia, da parte dell’Istituto Superiore di Sanità).</p>



<p>Con il modulo epyPCN l’utente ha la possibilità di tener traccia delle notifiche inviate per ciascun mercato di destinazione con un solo click, anche per quei Paesi per cui è necessaria la conferma di ricezione del dossier da parte dell’Ente designato.e. Fortunatamente, non sono nemmeno le uniche funzioni disponibili nel nostro software.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Prossimi appuntamenti</h2>



<p>Nel prossimo e ultimo approfondimento vedremo gli aggiornamenti del dossier PCN, effettuati sempre in automatico dal modulo epyPCN. Scopri di più sul modulo e su come può aiutarti a risparmiare tempo ed evitare stress!</p>



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</div>



<p></p>



<p>Se hai già il nostro modulo e vuoi approfondire il suo utilizzo, hai già parlato con una delle nostre <strong>esperte regolatorie</strong>? Sono pronte ad aiutarti per qualsiasi tuo dubbio!</p>
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		<title>Notifica delle miscele: esiste una soluzione smart?</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Verbavolant]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jan 2025 13:45:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NOTIFICA PCN]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Di Ziannah Pasion Premessa Uno dei requisiti per la notifica PCN è quello di rivelare, come minimo, tra il 70% e il 90% di composizione attraverso l’identificazione dei componenti della miscela che si desidera notificare. I componenti della miscela, che possono essere sostanze e/o MIM (ovvero miscele in miscela), devono essere identificati con le modalità [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p class="has-vivid-cyan-blue-color has-text-color has-link-color wp-elements-a69ece0e38d431f942c2c894cb26cd0c">Di Ziannah Pasion</p>



<h2 class="wp-block-heading">Premessa</h2>



<p>Uno dei requisiti per la notifica PCN è quello di rivelare, come minimo, <strong>tra il 70% e il 90% di composizione</strong> attraverso l’identificazione dei componenti della miscela che si desidera notificare.</p>



<p>I componenti della miscela, che possono essere sostanze e/o MIM (ovvero miscele in miscela), devono essere identificati con le modalità opportune richieste dall’Allegato VIII del CLP, a seconda del tipo.</p>



<p>Per le <strong>sostanze</strong>, ad esempio, è necessario indicare uno tra i seguenti identificativi: CAS, CE, nome IUPAC, INCI o color INDEX. Per le <strong>MIM</strong>, invece, è necessario identificare tutti i componenti noti, se si conosce la formula al 100%, e in caso contrario occorre identificare le sostanze indicate nella sez. 3 della SDS del fornitore, il codice UFI (o i dati anagrafici del fornitore) e la classificazione della MIM.</p>



<p>Questo passaggio è fondamentale per realizzare un dossier di notifica in grado di superare le numerose regole di validazione imposte dal portale ECHA.</p>



<p>Spesso tuttavia, le aziende possono trovare difficoltoso organizzare le informazioni richieste e determinare quali sono i componenti nelle loro distinte base che richiedono questo passaggio.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Lista MIM e sostanze referenziate</h2>



<p>Per questo motivo nel modulo epyUFI-PCN sono state inserite due viste: “Sostanze referenziate” e “Lista MIM”, che consentono di visualizzare a colpo d’occhio le sostanze e MIM che necessitano di essere identificate, ovvero mancanti di almeno uno degli identificativi citati sopra.</p>



<p>In particolare, direttamente nella vista Lista MIM, oltre alla visualizzazione è possibile anche:</p>



<ol class="wp-block-list">
<li><strong>Gestire l’anagrafica dei fornitori</strong>: importando dapprima un file .csv e poi, se del caso, apportando le modifiche desiderate;</li>



<li><strong>Importare i codici UFI dei fornitori e agganciarli alle MIM</strong>;</li>



<li><strong>Visualizzare un’anteprima del dossier di notifica</strong> per quanto riguarda la sezione della MIM;</li>



<li><strong>Integrare tutte le informazioni</strong> (come classificazione, funzione tecnica, eventuali MIM alternative) direttamente dal pannello e visualizzare lo storico delle modifiche. Inoltre, con il modulo RML, l’inserimento della classificazione della MIM diventa automatica e istantanea!</li>
</ol>



<p></p>



<p>Una volta integrate queste informazioni sui componenti, il dossier viene generato automaticamente, senza bisogno di ulteriori azioni da parte dell’utente.</p>



<p>La Lista MIM e le Sostanze referenziate, insieme alle attribuzioni massive discusse precedentemente (che puoi leggere <a href="https://www.epy.it/notifica-delle-miscele-esiste-una-soluzione-smart/">qui</a>), possono aiutare a <strong>ridurre significativamente i tempi e lo stress</strong> nella gestione dei dati obbligatori da fornire. Fortunatamente, non sono nemmeno le uniche funzioni disponibili nel nostro software.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Prossimi appuntamenti</h2>



<p>Nell’approfondimento della prossima settimana, infatti, conoscerai un altro strumento di epyUFI-PCN che ti consente di inviare in maniera automatizzata i dossier PCN. In questo modo non dovrai perdere altro tempo a caricare i documenti sul servizio IUCLID dell’ECHA!</p>



<p></p>
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		<title>Notifica delle miscele: esiste una soluzione smart?</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Verbavolant]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jan 2025 10:42:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NOTIFICA PCN]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Di Marialuisa Visconti Premessa Questo è il primo di una serie di quattro approfondimenti che vogliono illustrare il vantaggio di utilizzare uno strumento software come EPY per la notifica di miscele pericolose anziché inserirle tramite il servizio IUCLID online disponibile sul portale di ECHA. Perché proporre questi scorci a valle dell’ultima scadenza per le notifiche? [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p class="has-vivid-cyan-blue-color has-text-color has-link-color wp-elements-e426a60ccbc41f66b11ebf512cb04571">Di Marialuisa Visconti</p>



<h2 class="wp-block-heading">Premessa</h2>



<p>Questo è il primo di una serie di quattro approfondimenti che vogliono illustrare il vantaggio di utilizzare uno strumento software come EPY per la notifica di miscele pericolose anziché inserirle tramite il servizio IUCLID online disponibile sul portale di ECHA.</p>



<p><strong>Perché proporre questi scorci a valle dell’ultima scadenza per le notifiche?</strong></p>



<p>Lo scopo è di aiutare a fare la scelta migliore chi ancora non si è&nbsp; ben organizzato per ottemperare a questo obbligo, oppure si sta chiedendo se sia sostenibile a lungo termine il ricorso ad un consulente che operi per suo conto.</p>



<p>La serie prevede i seguenti 4 appuntamenti:</p>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><tbody><tr><td>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Attribuzione massiva e valori predefiniti</td></tr><tr><td>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Lista MIM e sostanze referenziate</td></tr><tr><td>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Invio automatico del dossier e info sui Paesi di destinazione</td></tr><tr><td>4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Aggiornamenti automatici del dossier PCN</td></tr></tbody></table></figure>



<p>Passiamo quindi al primo argomento.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Attribuzione massiva e valori predefiniti</h2>



<p>Come accade per tante attività, è proprio l’avvio di una nuova procedura che richiede il massimo sforzo: a regime poi tutto sarà meno impegnativo.</p>



<p>Chi è familiare con la notifica PCN sa che per creare un dossier è necessario fornire una serie di informazioni sulla miscela da notificare. Queste informazioni possono essere anche diverse per le singole miscele e attribuirle singolarmente può richiedere del tempo. Proprio per questo motivo il modulo di EPY contiene delle funzioni studiate per velocizzare i primi passaggi.</p>



<p>Vediamo le principali:</p>



<ol start="1" class="wp-block-list">
<li><strong>Possibilità di associare ai vari prodotti  informazioni necessarie per i dossier di notifica in modo massivo</strong>: usi finali, categorie di prodotto secondo la lista EUPCS, imballaggi, mercati di destinazione, colori, forme fisiche, motivo per mancanza dato pH ed altro possono essere definiti in un colpo solo per un gruppo di prodotti;</li>



<li><strong>Possibilità di importare elenchi di dati necessari per il completamento delle notifiche</strong>: elenco dei fornitori, completo con i loro indirizzi, elenco degli usi finali per gruppi di miscele, elenco di prodotti semilavorati di cui si conosce la composizione al 100%, elenchi che non si intende notificare (ad esempio: venduti esclusivamente extra UE), elenchi di UFI già utilizzati per le proprie miscele e relativi codici PCN di notifica (ricavati dal portale Poison Center).</li>
</ol>



<p></p>



<p>Oltre a questo, il nostro modulo di notifica facilita il completamento dei dossier PCN, <u>consentendo di stabilire una correlazione fissa tra le informazioni inserite nelle SDS e quelle da desumere per i dossier di notifica,</u> in particolare per:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>i colori: è possibile assegnare ad ognuna delle descrizioni inserite nelle SDS uno o più colori tra quelli previsti nella lista di 15 possibili voci stabilita da ECHA;</li>



<li>le forme fisiche: come sopra, selezionando le voci nella lista di circa 30 voci presenti nel formato PCN.</li>
</ul>



<p>&nbsp;Avendo sfruttato queste possibilità, l’utente si trova già a buon punto per poter provvedere alla creazione dei dossier delle miscele di cui aveva già creato una SDS.</p>



<p>Ovviamente i codici UFI vengono generati direttamente dal modulo, senza che l’utente debba fare alcuna operazione. L’utente potrà controllare i dossier e provvedere, in questa prima fase, al loro invio ad ECHA tramite un click sul bottone “Invia ora” oppure tramite l’invio automatico.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Semplificare le operazioni ordinarie</h2>



<p>Per la fase di regime è possibile infine minimizzare la quantità di informazioni da inserire, definendo se possibile dei <strong>valori predefiniti</strong> (o di default), che vengono man mano attribuiti ai nuovi prodotti generati.</p>



<p>Questa funzione è disponibile per tutte le informazioni necessarie per completare i dossier di notifica e non solo, ma anche per scegliere se differenziare o meno i codici UFI per eventuali varianti commerciali della medesima formula.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Prossimi appuntamenti</h2>



<p>Iscriviti al webinar di settimana prossima sulla Notifica PCN: imparerai a creare dossier corretti con il nostro modulo!</p>



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<p></p>
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		<title>Aggiornamento del CLP: il nuovo obbligo dei distributori</title>
		<link>https://www.epy.it/aggiornamento-del-clp-il-nuovo-obbligo-dei-distributori/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Verbavolant]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Dec 2024 09:01:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NOVITA' CLP]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Di Elisa Baroni L’aggiornamento del CLP impone ai distributori l’obbligo di notifica delle miscele pericolose Il 10 Dicembre 2024 è entrato in applicazione il Reg. UE 2024/2865, che modifica il Reg. UE 1272/2008 (CLP) tenendo in considerazione il progresso dovuto alla globalizzazione, gli sviluppi tecnologici e le nuove modalità di vendita, come le vendite online. [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p class="has-vivid-cyan-blue-color has-text-color has-link-color wp-elements-f967e808540b92bb5ecc55f784715c56">Di Elisa Baroni</p>



<h2 class="wp-block-heading">L’aggiornamento del CLP impone ai distributori l’obbligo di notifica delle miscele pericolose</h2>



<p>Il 10 Dicembre 2024 è entrato in applicazione il <strong>Reg. UE 2024/2865</strong>, che modifica il Reg. UE 1272/2008 (CLP) tenendo in considerazione il progresso dovuto alla globalizzazione, gli sviluppi tecnologici e le nuove modalità di vendita, come le vendite online.</p>



<p>Tra i temi che sono stati oggetto di modifica, ci focalizziamo sul nuovo ruolo dei distributori come soggetto obbligato alla notifica PCN a norma dell’articolo&nbsp;45 del regolamento CLP e dell’allegato&nbsp;VIII dello stesso.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Chi si può definire distributore?</h2>



<p>I distributori sono definiti come coloro che si procurano una sostanza chimica o una miscela nello Spazio Economico Europeo (SEE), la conservano e quindi la immettono sul mercato per conto proprio o di terzi, <strong>senza modificarne la composizione chimica</strong>.</p>



<p>Per esempio, i commercianti all&#8217;ingrosso e al dettaglio sono distributori ai sensi dei regolamenti REACH e CLP.&nbsp;</p>



<p><u>Non</u> sono definiti distributori coloro che:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>acquistano prodotti chimici fuori dal SEE e le immettono direttamente sul mercato del SEE: questi sono definiti come&nbsp;importatori;</li>



<li>acquistano prodotti chimici all&#8217;interno del SEE e li miscelano, li diluiscono o li utilizzano per riempire contenitori prima di fornirle a terzi: questi sono definiti come&nbsp; utilizzatori a valle.</li>
</ul>



<p></p>



<p>Il nuovo regolamento chiarisce ora in maniera precisa il ruolo del distributore ai fini delle notifiche di miscele pericolose: ruolo che finora era oggetto di interpretazioni diverse nei vari Stati membri dell’Unione Europea.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Quali sono gli obblighi del distributore?</h2>



<p>Il Reg. 2024/2865 specifica che i distributori hanno l’obbligo di trasmettere agli organismi designati le informazioni utili per una risposta di emergenza sanitaria adeguata conformemente all’<strong>allegato VIII del CLP</strong>, ossia di procedere con la notifica PCN in questi casi:</p>



<ol class="wp-block-list">
<li>se distribuiscono miscele pericolose per la salute o per le proprietà fisiche in Stati membri diversi da quelli indicati nella trasmissione originale;</li>



<li>se le rivendono sotto altro marchio;</li>



<li>se rietichettano le miscele.</li>
</ol>



<p></p>



<p><u>Tale obbligo non si applica se i distributori possono dimostrare che l’organismo o gli organismi designati hanno già ricevuto le stesse informazioni dagli importatori e dagli utilizzatori a valle.</u></p>



<h2 class="wp-block-heading">Cosa si intende con “rivendita sotto altro marchio” e “rietichettatura”?</h2>



<ul class="wp-block-list">
<li>Con “<strong>rivendita sotto altro marchio”</strong> si intende l’immissione sul mercato di un prodotto applicando il marchio di una azienda diversa da quella del produttore (europeo).</li>



<li>Con “<strong>rietichettatura</strong>” si intende apporre una propria etichetta sull’imballaggio del produttore: questo può avvenire per diversi motivi, come adattarla ai propri colori aziendali o attribuire al prodotto un diverso nome commerciale.</li>
</ul>



<p></p>



<p>Nei casi sopra riportati il produttore è obbligato a notificare la miscela, essendo il primo soggetto che immette il prodotto sul mercato.</p>



<p>Il distributore invece può procedere seguendo due opzioni:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>nel caso che il produttore accetti di notificare la miscela anche per conto del distributore: in questo caso il distributore deve accertarsi che la notifica copra effettivamente il suo prodotto, sia in termini di Paesi di destinazione che di nomi commerciali;</li>



<li>in alternativa il distributore procede ad una propria notifica, generando un proprio codice UFI, e dichiarando come composizione il 100% della MIM (Miscela in Miscela) fornitagli dal produttore.</li>
</ul>



<h2 class="wp-block-heading">Qual è la scadenza per questa novità?</h2>



<p>La data di applicazione del Reg. 2024/2865 è il <strong>10 Dicembre 2024</strong>, ma è prevista una deroga circa questo tema: l’Art. 2 di tale regolamento prevede infatti che la data di applicazione sia spostata al <strong>1° Gennaio 2027</strong>.</p>



<p>In sintesi, dal 10 Dicembre 2024 i distributori possono già ritenersi soggetti obbligati e, quindi, procedere a notificare le miscele a proprio nome, mentre dal 1° Gennaio 2027 questa possibilità diventerà un obbligo a tutti gli effetti.</p>



<div style="height:32px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p>Se vuoi approfondire la notifica PCN, iscriviti al prossimo webinar!</p>



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		<item>
		<title>Pubblicato l’aggiornamento del Regolamento CLP (3/3)</title>
		<link>https://www.epy.it/pubblicato-laggiornamento-del-regolamento-clp-3-3/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Verbavolant]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Dec 2024 13:50:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NOVITA' CLP]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Di Anna Caldiroli Concludiamo l’approfondimento sul Regolamento (UE) 2024/2865 che modifica il Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele. Abbiamo già affrontato il tema dell’impatto dell’aggiornamento del Regolamento sull’etichettatura e sulla classificazione. In questa ultima occasione, punteremo la nostra lente di ingrandimento sull’imballaggio, sulla pubblicità, sulle vendite [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.epy.it/pubblicato-laggiornamento-del-regolamento-clp-3-3/">Pubblicato l’aggiornamento del Regolamento CLP (3/3)</a> proviene da <a href="https://www.epy.it">Epy</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="has-vivid-cyan-blue-color has-text-color has-link-color wp-elements-3a5be3f8a873da54871501bb9a43f5cd">Di Anna Caldiroli</p>



<p>Concludiamo l’approfondimento sul <strong>Regolamento (UE) 2024/2865</strong> che modifica il Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele.</p>



<p>Abbiamo già affrontato il tema dell’impatto dell’aggiornamento del Regolamento sull’etichettatura e sulla classificazione. In questa ultima occasione, punteremo la nostra lente di ingrandimento sull’imballaggio, sulla pubblicità, sulle vendite a distanza e sulle scadenze per uniformarsi alle richieste della normativa.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Quali sono le principali modifiche e novità in merito agli imballaggi?</h2>



<p>In merito all’imballaggio, il Regolamento ha introdotto alcune novità interessanti ed apportato talune modifiche.</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Introdotti e normati i prodotti sfusi e di stazioni di ricarica: </strong>sostanze o miscele pericolose possono essere fornite a consumatori e utilizzatori professionali presso stazioni di ricarica solo se sono soddisfatte le condizioni dell&#8217;Allegato II, punto 3.4.</li>
</ul>



<p>Quando sono fornite sostanze o miscele pericolose mediante stazioni di ricarica, il fornitore deve garantire una serie di conformità che non elencheremo nel dettaglio perché numerosi, ma per fare qualche esempio: che la stazione di ricarica rechi le etichette del prodotto erogato; che per ogni imballaggio ricaricato siano soddisfatte le prescrizioni in materia di comunicazione dei pericoli per mezzo dell&#8217;etichettatura di cui al titolo III; e che il fornitore sia disponibile in loco per offrire manutenzione e assistenza immediata, anche in casi di emergenza.</p>



<p>Inoltre, <strong>non possono essere fornite sostanze/miscele pericolose presso una stazione di ricarica </strong>se sono soddisfatti i criteri di classificazione (anche) in una sola delle seguenti classi di pericolo:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>tossicità acuta, tutte le categorie;</li>



<li>STOT SE e STOT RE, tutte le categorie;</li>



<li>corrosione cutanea, categoria 1 (e tutte le sottocategorie) e gravi lesioni oculari, categoria 1;</li>



<li>sensibilizzazione delle vie respiratorie/della pelle, tutte le categorie;</li>



<li>pericolo in caso di aspirazione;</li>



<li>mutagenicità sulle cellule germinali, cancerogenicità, tossicità per la riproduzione (tutte le categorie);</li>



<li>interferenza con il sistema endocrino per la salute umana e l’ambiente, tutte le categorie;</li>



<li>gas e solidi infiammabili, tutte le categorie;</li>



<li>liquidi infiammabili, categorie 1 e 2;</li>



<li>PBT/vPvB;</li>



<li>PMT/vPvM.</li>



<li><strong>Sostanze e miscele pericolose fornite al pubblico senza imballaggio</strong>: quando una sostanza o miscela pericolosa elencata in Allegato II, parte 5, è fornita al pubblico senza imballaggio, le informazioni di etichettatura devono essere rese note conformemente alla disposizione specifiche di questo punto della normativa, vale a dire:
<ul class="wp-block-list">
<li>Per le <strong>miscele pronte di cemento e calce umida</strong>: fornite con copia dell’etichetta;</li>



<li>Per i prodotti forniti in una <strong>stazione di servizio</strong> e pompati direttamente in un recipiente del veicolo: elementi dell’etichetta in un punto visibile;</li>



<li>Per i <strong>carburanti in recipiente portatile</strong> (ad es. tanichetta): copia fisica dell’etichetta in aggiunta a quella apposta in un punto visibile.</li>
</ul>
</li>
</ul>



<h2 class="wp-block-heading">Quali sono le novità per la pubblicità e la vendita a distanza?</h2>



<p><strong>Caso delle sostanze pericolose</strong>: qualsiasi pubblicità dovrà riportare, in relazione alla circostanza specifica, i pittogrammi di pericolo, le avvertenze, le indicazioni di pericolo e le indicazioni supplementari di pericolo (frasi EUH). Inoltre, se la sostanza è destinata alla vendita al pubblico, nella pubblicità dovrà essere specificata la dicitura: “<em>Seguire sempre le informazioni riportate sull’etichetta del prodotto</em>.”.</p>



<p><strong>Caso delle miscele pericolose</strong>: qualsiasi pubblicità dovrà riportare i pittogrammi di pericolo, le avvertenze, le indicazioni di pericolo e le indicazioni supplementari di pericolo (frasi EUH), in relazione alla circostanza specifica. Per quei prodotti destinati alla vendita al pubblico sarà anche riportata la dicitura: “<em>Seguire sempre le informazioni riportate sull’etichetta del prodotto.”.</em></p>



<p><strong>Coerenza delle informazioni tra etichetta e pubblicità</strong>: qualsiasi pubblicità, indipendentemente dal fatto che si riferisca ad una sostanza o ad una miscela pericolosa, non deve contenere informazioni &nbsp;quali &nbsp;«non tossico», «innocuo», «non inquinante», «ecologico» o qualsiasi altra indicazione secondo cui la sostanza o la miscela non sono pericolose o qualsiasi altra indicazione non coerente con la classificazione del prodotto.</p>



<p><strong>Pubblicità non visiva</strong>: i pittogrammi di pericolo e le avvertenze possono essere omessi se la pubblicità non è visiva.</p>



<p><strong>Offerte di vendita a distanza</strong>: quando sostanze o miscele sono immesse sul mercato tramite &nbsp;canali di vendita a distanza (ad es. vendite online mediante siti web), l’offerta indica chiaramente e in modo visibile gli elementi che figurano in etichetta.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Quali sono le tempistiche per uniformarsi all’aggiornamento del CLP?</h2>



<p>Sono i paragrafi 7 e 8 dell’art. 61 del Regolamento (UE) 2024/2865 a scandire il tempo messo a disposizione per uniformarsi alle richieste della normativa, mediante le disposizioni transitorie. In particolare:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>1° Luglio 2026</strong> è la data di applicazione del nuovo regolamento per quanto riguarda le disposizioni su: l&#8217;identificazione ed esame delle informazioni disponibili sulle sostanze o miscele, la valutazione delle informazioni sui pericoli, LCS, Fattori M e STA, le stazioni di ricarica, le etichette pieghevoli e digitali, la pubblicità e la vendita a distanza. Inoltre quanto immesso sul mercato fino al 1° Luglio 2026 non ha L’obbligo di essere (ri)classificato, (ri)etichettato e (re)imballato <strong>fino al 1° Luglio 2028.</strong></li>



<li><strong>1° Gennaio 2027</strong> è la data di applicazione del nuovo regolamento per quanto riguarda le nuove regole del layout dell’etichetta fisica e gli identificatori di prodotto, ma è previsto che tutto ciò che è stato immesso sul mercato fino al 1° Gennaio 2027 non ha obbligo di essere (ri)etichettato <strong>fino al 1° gennaio 2029</strong>.</li>
</ul>



<p></p>



<p>Precisiamo però che tutto ciò che è immesso sul mercato dopo il 1° Luglio 2026 e il 1° Gennaio 2027 non gode del periodo transitorio e deve, quindi, essere già conforme al presente Regolamento.</p>



<p>Si segnala inoltre che non è stata prevista alcuna differenziazione nelle tempistiche in relazione al fatto che si tratti di sostanze o di miscele. </p>



<p>Se sei giunto fin qui, ti ringraziamo per averci letto e speriamo che questa sintesi sia stata utile. Resta aggiornato sul Regolamento CLP con i nostri prossimi webinar:</p>



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		<title>Pubblicato l’aggiornamento del Regolamento CLP (2/3)</title>
		<link>https://www.epy.it/pubblicato-laggiornamento-del-regolamento-clp-2-3/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Verbavolant]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Dec 2024 11:09:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NOVITA' CLP]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Di Anna Caldiroli Prosegue il nostro approfondimento sull’aggiornamento del Regolamento CLP: come abbiamo già avuto occasione di ricordare nella precedente pubblicazione qui, il giorno 20/11/2024 è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2024/2865 che modifica il Regolamento (CE) n. 1272/2008 – meglio conosciuto come Regolamento CLP – relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.epy.it/pubblicato-laggiornamento-del-regolamento-clp-2-3/">Pubblicato l’aggiornamento del Regolamento CLP (2/3)</a> proviene da <a href="https://www.epy.it">Epy</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p class="has-vivid-cyan-blue-color has-text-color has-link-color wp-elements-3a5be3f8a873da54871501bb9a43f5cd">Di Anna Caldiroli</p>



<p>Prosegue il nostro approfondimento sull’aggiornamento del Regolamento CLP: come abbiamo già avuto occasione di ricordare nella precedente pubblicazione <a href="https://www.epy.it/pubblicato-laggiornamento-del-regolamento-clp-1-3/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">qui</a>, il giorno 20/11/2024 è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2024/2865 che modifica il Regolamento (CE) n. 1272/2008 – meglio conosciuto come Regolamento CLP – relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele.</p>



<p>Abbiamo già affrontato il tema dell’impatto dell’aggiornamento del Regolamento sull’etichettatura. In quest’occasione, entriamo invece nel merito della classificazione.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Quali sono le principali modifiche che sono state introdotte in merito agli obblighi di classificazione?</h2>



<p>Anche per questo focus, sono numerosi gli ambiti del Regolamento che sono stati oggetto di modifica, integrazione o precisazioni.</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Stime della tossicità acuta</strong>: è stata aggiunta questa nuova definizione; si fa riferimento ai valori numerici utilizzati per classificare le sostanze e le miscele in una delle 4 categorie di pericolo di tossicità acuta in relazione alla via di esposizione (orale, cutanea o inalatoria).</li>



<li><strong>Nuove metodologie per acquisire informazioni</strong>: fabbricanti, importatori e utilizzatori a valle di sostanze e miscele identificano le informazioni disponibili per determinare se il prodotto oggetto di studio comporta pericoli fisici, per la salute o per l&#8217;ambiente.</li>
</ul>



<p>A questo proposito, sono ora contemplati anche i dati ottenuti da Nuove Metodologie di Approccio (NAM) che senza l’esecuzione di test, consentono di raccogliere informazioni per studiare il profilo di pericolosità ed attribuire quindi una classificazione.</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>MOCS (in Italiano, sostanza contenente più di un costituente)</strong>: per la classificazione di queste sostanze si dovrà ricorrere a un approccio che considera la presenza % di tutti i costituenti noti (vale a dire i costituenti tal quali, le impurezze o gli additivi); il medesimo approccio vale quando una sostanza complessa viene impiegata nella formulazione di una miscela.</li>



<li><strong>Classificazione delle miscele sulla base dei dati dei costituenti</strong>: così come accadeva già in passato per le proprietà CMR, ora anche per gli interferenti endocrini (con effetti sull’uomo o l’ ambiente), fabbricanti, importatori e utilizzatori a valle utilizzano solo le pertinenti informazioni disponibili per le sostanze contenute nella miscela e non per la miscela stessa.</li>
</ul>



<p>Un discorso analogo vale per le proprietà di biodegradazione, persistenza, mobilità e bioaccumulo nelle classi di pericolo “pericoloso per l’ambiente acquatico”, “persistente, bioaccumulabile e tossico (PBT)” o “proprietà molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB)”, e “persistente, mobile e tossico (PMT)” o “proprietà molto persistenti e molto mobili (vPvM)”.</p>



<p>Nella valutazione di questi elementi di pericolo, invece, questo vincolo è derogabile per le sostanze contenenti più di un costituente che sono estratte da piante o loro parti e che non sono state modificate chimicamente: si tratta di una deroga valida per 5 anni.</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Incremento del numero di classi valutate per CLH</strong>: le nuove classi di pericolo (vale a dire proprietà di interferenza con il sistema endocrino per la salute umana o per l’ambiente, PBT, vPvB, PMT e vPvM) sono state aggiunte all’elenco delle classi di pericolo oggetto di valutazione per l’attribuzione delle classificazioni armonizzate;</li>



<li><strong>CLH per gruppi</strong>: le proposte di classificazione ed etichettatura armonizzate non devono necessariamente essere limitate a singole sostanze ma possono riguardare anche un gruppo di sostanze simili fra loro, qualora la somiglianza sostenuta da una giustificazione scientifica consenta di attribuire una classificazione simile di tutte le sostanze del gruppo;</li>



<li><strong>Classificazione armonizzata per forma o stato fisico</strong>: è stata introdotta questa precisazione: se una sostanza è stata inserita nell’Allegato VI del CLP, la classificazione armonizzata di tale sostanza si applica a tutte le sue forme o a tutti i suoi stati fisici per tutti gli elementi (cioè natura e gravità del pericolo) che compaiono nella voce armonizzata. Se, in caso contrario, la voce presente in Allegato VI precisa che si applica ad una specifica forma o stato fisico di tale sostanza, dovrà essere effettuata una auto-classificazione per tutte le forme e gli stati fisici non compresi;</li>



<li><strong>Fattori M, limiti di contrazione specifici e stime della tossicità acuta</strong>: per le voci elencate in Allegato VI, non dovranno essere determinate dalle imprese se essi sono già specificati nella voce armonizzata; in caso contrario, dovranno essere proposti sulla base delle evidenze sperimentali.</li>



<li><strong>Notifica della C&amp;L</strong>: al notificante è richiesto di fornire delle giustificazioni, in particolare, a seconda del caso: il motivo della divergenza rispetto alla classificazione più severa per classe di pericolo inclusa nell’inventario o il motivo dell’introduzione di una classificazione più severa per classe di pericolo rispetto a quelle incluse nell’inventario.</li>
</ul>



<h2 class="wp-block-heading">Come possiamo aiutarti oggi</h2>



<p>Abbiamo a disposizione dei moduli di EpyPlus dedicati per conoscere e acquisire rapidamente le informazioni relative alle sostanze con classificazione ed etichettatura armonizzate. Inoltre, nell’archivio delle sostanze chimiche che rendiamo disponibile agli utenti al momento dell’acquisto del software (anche nella sua versione di base), sono presenti numerose sostanze con classificazione ed etichettatura armonizzate che aggiorniamo costantemente in maniera centralizzata.</p>



<p>Con i sistemi di ricerca disponibili in Epy, già a partire dalla sua versione di base, è possibile apportare delle modifiche ad una sostanza e subito riconoscere in quali prodotti è utilizzata in modo da realizzare delle elaborazioni di massa; non ultimo, il <strong>Report Manager</strong> consente di avere una visione ampia di tutto il portafoglio prodotti, materie prime e sostanze e di monitorarle nel tempo, secondo diversi criteri di indagine.</p>



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</div>



<p></p>



<h2 class="wp-block-heading">Come possiamo continuare ad aiutarti in futuro</h2>



<p>Continueremo a erogare <strong>formazione</strong> (mediante webinar e corsi <em>ad hoc</em>), dare <strong>supporto</strong> ai clienti e agli utenti di Epy e continueremo <strong>aggiornare</strong> il software e i suoi moduli tempestivamente, in modo che tu sia sempre al passo con le ultime novità.</p>



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</div>



<p></p>



<p>Continua a leggerci perché proseguiremo con l’ultima comunicazione in tema di aggiornamento del CLP!</p>
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		<item>
		<title>Pubblicato l’aggiornamento del Regolamento CLP (1/3)</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Verbavolant]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Nov 2024 09:39:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NOVITA' CLP]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Di Anna Caldiroli Il giorno 20/11/2024 è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2024/2865 che modifica il Regolamento (CE) n. 1272/2008 – meglio conosciuto come Regolamento CLP &#8211; relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele. Già dai primi consideranda si comprende che è stato necessario adeguare il CLP per tenere il passo [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.epy.it/pubblicato-laggiornamento-del-regolamento-clp-1-3/">Pubblicato l’aggiornamento del Regolamento CLP (1/3)</a> proviene da <a href="https://www.epy.it">Epy</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p class="has-vivid-cyan-blue-color has-text-color has-link-color wp-elements-3a5be3f8a873da54871501bb9a43f5cd">Di Anna Caldiroli</p>



<p>Il giorno 20/11/2024 è stato pubblicato il <strong>Regolamento (UE) 2024/2865</strong> che modifica il Regolamento (CE) n. 1272/2008 – meglio conosciuto come Regolamento CLP &#8211; relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele.</p>



<p>Già dai primi <em>consideranda</em> si comprende che è stato necessario adeguare il CLP per tenere il passo rispetto alla globalizzazione, agli sviluppi tecnologici, alle nuove modalità di vendita, come le vendite online o a quelle dei prodotti sfusi.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Quali sono le principali modifiche che sono state introdotte?</h2>



<p>Sono numerosi gli ambiti del Regolamento (sia per quanto riguarda il testo che gli Allegati) che sono stati oggetto di modifica o di cospicua integrazione.</p>



<p>Considerato che le novità sono numerose e interessano aspetti di diversa natura, abbiamo ritenuto utile riportare di seguito le principali, focalizzandoci in particolare sulle modifiche avvenute a carico dell’etichettatura:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Fornitore stabilito in UE</strong>: una sostanza/miscela è immessa sul mercato solo se un fornitore stabilito nell&#8217;Unione è identificato sull&#8217;etichetta e, nel corso di un&#8217;attività industriale o professionale, soddisfa gli obblighi stabiliti dal CLP <em>in toto</em>;</li>



<li><strong>Identificatori di prodotto (alias &lt;&lt;Contiene>>) per le miscele pericolose</strong>: per una miscela classificata pericolosa, entrano a far parte del “contiene” tutte le sostanze in miscela che contribuiscono alla sua classificazione; oltre a quelle già previste in passato, si aggiungono le sostanze con proprietà persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT), molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB), persistenti, mobili e tossiche (PMT), e molto persistenti e molto mobili (vPvM) o alle proprietà di interferenza con il sistema endocrino per la salute umana o per l’ambiente.</li>
</ul>



<p>Si precisa che il numero massimo delle sostanze non è stato modificato, rimanendo fissato a 4;</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Tempistiche per l’aggiornamento dell’etichetta sostanza/miscela</strong>: nel caso di etichette con informazioni peggiorative (ad es. il prodotto risulta più pericoloso per aggiunta di una classe di pericolo o categoria peggiorativa all’interno della stessa classe oppure ancora informazione supplementare), l’etichetta dovrà essere aggiornata senza indebito ritardo, al più tardi entro 6 mesi dall’acquisizione delle informazioni. E’ stato perciò inserito un termine temporale con il quale confrontarsi;</li>



<li><strong>Etichetta pieghevole</strong>: l’etichetta può essere presentata sotto forma di etichetta pieghevole che, secondo l’aggiornamento del CLP non è più da intendersi come un’eccezione per i casi in cui non fosse possibile apporre un’etichetta “standard”. Se l’etichetta è presentata in questa forma, gli elementi previsti &#8211; affinché sia considerata completa e corretta &#8211; sono menzionati conformemente all’allegato I, punto 1.2.1.6.</li>



<li><strong>Etichettatura digitale</strong>: in aggiunta all&#8217;etichetta fisica, tutti gli elementi dell&#8217;etichetta possono essere forniti in formato digitale (si parla in questo senso di etichetta digitale). Solo le informazioni supplementari non obbligatorie possono essere indicate <strong>solo</strong> sull’etichetta digitale, tutte le altre dovranno essere riportate anche sull’etichetta fisica. Tra gli altri aspetti obbligatori relativi alla circostanza in cui si scelta di disporre di un’etichetta digitale, è indispensabile disporre di un supporto dati collegato a tale etichetta digitale apposto o stampato sull’etichetta fisica o sull’imballaggio, accanto all’etichetta, in modo che possa essere utilizzato in modo automatico tramite dispositivi digitali ampiamente utilizzati.</li>



<li><strong>Formattazione dell’etichetta</strong>: Il testo sull’etichetta presenta le seguenti caratteristiche:</li>
</ul>



<p></p>



<p>a) stampata in nero su sfondo bianco;</p>



<p>b) la distanza tra due righe è almeno il 120 % della dimensione del carattere;</p>



<p>c) si utilizza un solo tipo di carattere facilmente leggibile e senza grazie;</p>



<p>d) la spaziatura è adeguata per consentire la facile leggibilità del tipo di carattere prescelto</p>



<p>Inoltre, in Tabella 1.3 dell’Allegato I sono state introdotte la Capacità dell’imballaggio</p>



<p>Non superiore a 0,5 litri e Superiore a 0,5 litri, ma non superiore a 3 litri. In Tabella, come avveniva in passato, sono precisate le dimensioni minime dei caratteri (altezza in mm), le dimensioni dell’etichetta (in mm) per le informazioni e le Dimensioni di ogni pittogramma (in mm).</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Stazioni di ricarica</strong>: un concetto completamente nuovo che entra a far parte del Regolamento CLP anche con una nuova definizione: si tratta di luoghi opportunamente organizzati dove le sostanze o miscele pericolose possono essere fornite ai consumatori e agli utilizzatori professionali solo se soddisfano le condizioni di cui all&#8217;Allegato II, punto 3.4.; tra queste vi sono l’obbligo di apporre sulla stazione di ricarica, in un punto visibile, l’etichetta del prodotto corrispondente all&#8217;etichetta di ciascun prodotto pericoloso fornito secondo questa modalità; inoltre, un’etichetta corrispondente al prodotto erogato dovrà essere fornita al destinatario.</li>
</ul>



<h2 class="wp-block-heading">Cosa abbiamo fatto finora?</h2>



<p>Abbiamo seguito passo dopo passo l’evoluzione di questo aggiornamento che è stato oggetto di webinar ed eventi come il Safety Day Symposium 2024, che ha coinvolto, oltre alla nostra azienda anche relatori di portata nazionale e internazionale.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Cosa faremo?</h2>



<p>Note le modifiche richieste, sarà messo a disposizione degli utenti di Epyplus un programma di conversione delle etichette in modo che possano rapidamente ottenere delle etichette conformi alle richieste della normativa.</p>



<p>Continua a leggerci perché proseguiremo con la comunicazione in tema di aggiornamento del CLP!</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.epy.it/pubblicato-laggiornamento-del-regolamento-clp-1-3/">Pubblicato l’aggiornamento del Regolamento CLP (1/3)</a> proviene da <a href="https://www.epy.it">Epy</a>.</p>
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