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Nuovo Regolamento Detergenti UE 2026/405

Parte 2 – Obblighi di etichettatura per detergenti e tensioattivi

Il Regolamento UE 2026/405 sui detergenti introduce nuove prescrizioni per garantire maggiore trasparenza, tracciabilità e sicurezza chimica lungo tutta la filiera.

In questo secondo articolo della nostra rubrica dedicata al nuovo framework normativo dei detergenti, analizziamo nel dettaglio i nuovi obblighi di etichettatura, con particolare attenzione a:

  • introduzione dell’etichetta digitale
  • nuovi elementi obbligatori in etichetta
  • integrazione con il Digital Product Passport (DPP)
  • requisiti per stazioni di ricarica e refill
  • implicazioni per produttori, importatori e distributori

Comprendere questi requisiti è fondamentale per garantire conformità normativa e corretta gestione delle SDS (Schede di Sicurezza) all’interno dei processi aziendali.

Prescrizioni di etichettatura nel nuovo Regolamento detergenti

Secondo il nuovo regolamento, detergenti e tensioattivi devono essere accompagnati da un’etichetta e da un supporto dati che consenta l’accesso al passaporto digitale del prodotto (Digital Product Passport DPP).

Questi requisiti si applicano anche ai prodotti:

  • distribuiti tramite stazioni di ricarica
  • commercializzati nella filiera professionale
  • immessi sul mercato europeo.

Requisiti generali dell’etichetta

L’etichetta deve essere:

  • chiara e facilmente comprensibile
  • accessibile alle autorità di controllo
  • redatta in una o più lingue comprensibili nello Stato membro di vendita

Queste disposizioni rafforzano il collegamento tra informazioni di etichetta, classificazione CLP e documentazione SDS, rendendo sempre più necessario un sistema digitale di gestione della conformità.

Elementi obbligatori dell’etichetta per detergenti e tensioattivi

Il regolamento introduce una lista dettagliata di informazioni che devono essere riportate sull’etichetta.

  1. Informazioni di identificazione del prodotto

Devono essere sempre presenti:

  • Numero di lotto o identificativo di tracciabilità
  • UFI (Unique Formula Identifier)
  • Denominazione e marchio commerciale del prodotto
  • Informazioni sull’operatore economico

L’etichetta deve indicare:

  • Nome, indirizzo, email, numero di telefono del fabbricante
  • Nome, indirizzo, email, numero di telefono dell’importatore, se applicabile

Questi elementi sono fondamentali per la tracciabilità del prodotto lungo la supply chain chimica.

  • Istruzioni d’uso e limitazioni

Devono essere presenti:

  • istruzioni d’uso
  • precauzioni speciali, se applicabili
  • indicazione dell’eventuale uso esclusivamente professionale
  • Componenti chimici da dichiarare in etichetta

Il regolamento definisce le categorie di sostanze che devono essere indicate.

In particolare Il contenuto di:

  • componenti elencati in allegato V, parte A (fosfati, fosfonati, tensioattivi, EDTA, ecc.) nei range di concentrazione: <5%, 5-15%, 15-30% e >30%;
  • enzimi, microorganismi, sbiancanti ottici e profumi;

Conservanti e allergeni: quando devono essere indicati

Il regolamento introduce nuove condizioni di dichiarazione relative a:

Conservanti

Devono essere indicati quando:

  • la concentrazione è > 0,0015%
  • oppure quando determinano la classificazione come articolo trattato secondo BPR

Se il conservante è già presente in etichetta per effetto del Regolamento CLP, non è necessario duplicare l’informazione.

Allergeni

Devono essere dichiarati quando:

  • presenti in concentrazione > 0,01% e
  • elencati nell’allegato V parte D.

Anche in questo caso, se già presenti in etichetta per effetto del CLP, non è necessario riportarli nuovamente.

Detergenti contenenti microorganismi

Quando il prodotto contiene microorganismi, l’etichetta deve includere ulteriori informazioni:

  • indicazione che non deve essere utilizzato su superfici a contatto con alimenti
  • durata della conservazione
  • istruzioni d’uso specifiche
  • eventuali precauzioni particolari.

Etichetta fisica e etichetta digitale

Una delle innovazioni più rilevanti del regolamento è l’introduzione della cosiddetta etichetta digitale (digital label).

In particolare i formati dell’etichettatura per detergenti e tensioattivi ricadono in due casi:

  • etichetta fisica
  • etichetta digitale con replica delle informazioni sull’etichetta fisica

Dove è presente l’etichetta digitale, l’etichetta fisica potrebbe riportare una sola parte delle informazioni richieste. Vediamo i dettagli di seguito.

Informazioni che possono essere riportate solo sull’etichetta digitale (senza replica su quella fisica):

  • composizione relativa a tensioattivi, fosfati, fosfonati e sapone;
  • informazioni complete nei prodotti distribuiti tramite stazioni di ricarica, ad eccezione dei conservanti e allergeni, che devono essere sempre presenti anche sull’etichetta fisica;
  • dati di dosaggio per detergenti per il bucato (a patto che siano anche sintetizzati nella griglia semplificativa dell’etichetta fisica).

Informazioni che possono essere riportate solo sull’etichetta fisica (senza replica su quella digitale):

  • Numero di lotto o altro identificativo per la tracciabilità del prodotto.
  • Dati anagrafici del fabbricante (nome, indirizzo, email e numero di telefono) e se del caso, dell’importatore.
  • Denominazione e il marchio commerciale del prodotto.

FAQ – Nuova etichettatura detergenti

L’etichetta digitale sostituisce l’etichetta fisica?

No, l’etichetta digitale sostituisce quella fisica nel caso di detergenti e tensioattivi venduti presso stazioni di ricarica, oppure nel caso in cui l’etichettatura richieda solamente tensioattivi, fosfati, fosfonati e sapone. Nel caso di messa a disposizione presso stazioni di ricarica, gli elementi di etichetta possono comparire solo sull’etichetta digitale ad eccezione dei conservanti e allergeni, che devono essere riportati anche sull’etichetta fisica.

Cosa cambia nell’etichetta nuova rispetto al regolamento CE n. 648/2004?

– Numero di lotto o di tracciabilità
– Condizioni per riportare i conservanti e allergeni
– Supporto dati per accedere al DPP del detergente o tensioattivo
– Nuove informazioni nel caso di prodotti contenenti microorganismi
– Indicazione dell’uso riservato agli utilizzatori professionali, se del caso

Chi ha l’obbligo di fornire l’etichetta conformemente al regolamento detergenti?

Il fabbricante UE e l’importatore hanno l’obbligo di fornire l’etichetta conformemente al regolamento UE 2026/405. Il distributore deve verificare che il prodotto sia accompagnato da un’etichetta conforme prima dell’immissione sul mercato, a meno che non (ri)confezioni il detergente o tensioattivo. Approfondisci gli obblighi di ciascun operatore economico qui.

Digitalizzazione della conformità: il ruolo del software per la gestione SDS

L’introduzione di:

  • etichetta digitale
  • Digital Product Passport
  • requisiti di tracciabilità avanzata

rende sempre più complessa la gestione manuale della conformità.

Le aziende chimiche e i produttori di detergenti stanno adottando software per la gestione automatizzata delle SDS e dell’etichettatura CLP, che consentono di:

  • generare documentazione normativa aggiornata
  • gestire composizioni e classificazioni
  • automatizzare etichettatura multilingua
  • integrare DPP e dati normativi.

Il Modulo Detergenti x.648 del software per l’automatizzazione delle SDS EPY X consente di gestire in modo strutturato gli adempimenti del Regolamento Detergenti (UE) oggi vigenti e arrivare preparato alla prossima evoluzione normativa.

Webinar gratuito: approfondimento sul nuovo Regolamento UE dei Detergenti

Per approfondire il nuovo modulo X.648 e il quadro regolatorio detergenti, abbiamo organizzato un webinar dedicato: “Regolamento UE dei Detergenti: framework regolatorio, nuovi obblighi e soluzioni automatizzate per la conformità”

📅 18 Marzo 2026

Durante l’incontro una nostra esperta del Team Regolatorio EPY vi illustrerà:

  • il framework regolatorio del nuovo regolamento detergenti
  • le differenze con la normativa attuale
  • come automatizzare la conformità con il nuovo modulo detergenti di EPY X.

🎯 La partecipazione è gratuita.

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Se lavori in ambito regulatory o HSE, questo webinar è un aggiornamento da non perdere.

Prossimo articolo della rubrica

Nel terzo e ultimo articolo analizzeremo uno dei temi più innovativi del regolamento:

Digital Product Passport (DPP) per detergenti e prodotti chimici.