Parte 1 – Obblighi degli operatori economici
Il 2 marzo 2026 è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2026/405 sui detergenti, che abroga il Regolamento (CE) 648/2004 e ridefinisce in modo sistemico la disciplina europea applicabile a detergenti e tensioattivi.
Il Regolamento (UE) 2026/405 è la nuova normativa europea che definisce le norme da rispettare per immettere detergenti e tensioattivi sul mercato europeo.
Il nuovo impianto normativo non si limita ad aggiornare requisiti tecnici: introduce una architettura di responsabilità estesa lungo l’intera supply chain, chiarendo ruoli, obblighi documentali, tracciabilità digitale e conservazione delle informazioni.
Questa rubrica tecnica è articolata in tre approfondimenti tecnici:
- Parte 1 – Obblighi degli operatori economici
- Parte 2 – Obblighi di etichettatura (fisica e digitale)
- Parte 3 – Digital Product Passport (DPP) dei detergenti
In questa prima uscita analizziamo in modo operativo cosa cambia per fabbricanti, importatori, distributori, rappresentanti autorizzati e riconfezionatori, con un focus su impatti organizzativi e digitalizzazione dei processi.
Perché il Regolamento 2026/405 è strategico per le aziende chimiche?
Il nuovo regolamento persegue due obiettivi principali
- Rafforzare la protezione della salute umana e dell’ambiente
- Aggiornare e semplificare etichettatura e gestione informativa alla luce delle innovazioni tecnologiche
L’introduzione del Digital Product Passport (DPP) segna un passaggio epocale: la conformità non sarà più solo documentale, ma digitale, strutturata e tracciabile.
Per le aziende questo significa:
- Revisione dei flussi documentali SDS
- Integrazione tra gestione CLP, REACH e detergenti
- Automazione dei processi di conservazione dati (10 anni)
- Controllo continuo della conformità lungo la supply chain
Quali sono gli obblighi dei fabbricanti previsti dal regolamento UE 2026/405
Il fabbricante è il soggetto primariamente responsabile della conformità del detergente o tensioattivo al Regolamento UE 2026/405.
Può immettere sul mercato esclusivamente prodotti conformi al nuovo regolamento, che abroga formalmente il Regolamento (CE) 648/2004.
Tra gli obblighi del fabbricante rientrano:
- Fornire la documentazione tecnica richiesta dall’allegato IV del regolamento.
- Creare il passaporto digitale (DPP) del prodotto detergente o tensioattivo, assicurare la presenza del supporto dati sul prodotto per accedere ad esso e mettere il riferimento nel registro dei passaporti digitali di prodotto.
- Conservare la documentazione tecnica e il DPP per almeno 10 anni dopo l’immissione sul mercato del detergente o tensioattivo.
- Garantire l’etichettatura del detergente conformemente al regolamento (che approfondiremo nella parte 2).
- Adottare misure correttive nel caso di non-conformità (rendere conforme, registro reclami, ritiro o richiamo dal mercato) e informare gli altri operatori economici di tali azioni senza indebito ritardo.
- Fornire la scheda tecnica degli ingredienti per i detergenti o tensioattivi per cui non ricade l’obbligo della notifica PCN.
- Cooperare con le autorità nazionali (informazione delle misure correttive, fornitura di informazioni su richiesta).
- Rendere accessibile al pubblico tramite sito web i propri canali di comunicazione (es. telefono, email, sezione dedicata).
Questo implica una gestione strutturata di:
- Dati di formulazione
- Valutazioni di biodegradabilità dei tensioattivi
- Evidenze di conformità ai requisiti ambientali
- Collegamenti con classificazione CLP e SDS
La conservazione decennale rende indispensabile un sistema digitale tracciabile e auditabile.
Rappresentante autorizzato: cosa può e cosa non può fare
Il fabbricante può nominare un rappresentante autorizzato incaricato di svolgere i compiti stabiliti nel mandato scritto, in particolare:
- Verifica etichettatura e DPP e sottoscrizione presso il registro
- Conservazione della documentazione
- Fornitura delle informazioni su richiesta da parte delle autorità
Non rientrano tra i compiti del mandato gli obblighi principali del fabbricante, quali:
- obbligo di garantire la conformità del detergente;
- obbligo di redigere la documentazione tecnica.
I fabbricanti extra-UE non sono esenti dal regolamento europeo: essi devono fornire al rappresentante autorizzato o all’importatore tutte le informazioni e la documentazione richieste per dimostrare la conformità al regolamento UE 2026/405.
Quali sono gli obblighi di importatori e distributori previsti dal regolamento UE 2026/405
Gli importatori e i distributori, prima di immettere un detergente o tensioattivo, devono assicurarsi che il prodotto sia conforme al regolamento europeo. Questo significa che oltre a garantire la presenza del DPP, della documentazione tecnica e l’etichettatura del prodotto, devono anche:
- assicurare che le condizioni di immagazzinamento e trasporto non compromettano la conformità del prodotto;
- fornire la scheda tecnica degli ingredienti;
- adottare misure correttive e considerare di NON rendere il prodotto disponibile sul mercato in caso di non-conformità.
- Importatori e distributori devono verificare la conformità prima di immettere il prodotto sul mercato
Inoltre, gli obblighi del fabbricante ricadono su importatori e distributori stessi se questi ultimi:
- immettono sul mercato un detergente o tensioattivo con il proprio nome o marchio commerciale;
- modificano un detergente o tensioattivo già immesso sul mercato in modo tale da incidere sulla conformità al presente regolamento; oppure
- mettono a disposizione degli utilizzatori finali sul mercato un tensioattivo che non è destinato all’utilizzatore finale.
Attività di (ri)confezionamento
Ai distributori e importatori che riconfezionano il prodotto a proprio nome e a cui non si applicano gli obblighi del fabbricante potrebbero anche aggiungersi i seguenti obblighi:
- provvedere ad indicare i propri dati (nome, marchio, indirizzo postale ed elettronico) sul prodotto, preceduto dalle parole “(ri)confezionato da”;
- conservare un campione delle informazioni originali di etichettatura per 10 anni dopo l’immissione sul mercato; e
- conservare il riferimento all’identificatore unico per il DPP del detergente o tensioattivo destinato al consumatore, per 10 anni dopo l’immissione sul mercato.
Date di applicazione e periodo transitorio del nuovo Regolamento Detergenti (UE) 2026/405
Il nuovo Regolamento Detergenti (UE) 2026/405 entra in applicazione il 23 Settembre 2029 e da questa data abrogherà il regolamento CE 648/2004.
I detergenti e tensioattivi immessi sul mercato prima del 23 settembre 2029 e conformi al regolamento CE 648/2004 (applicabile al 22 settembre 2029) possono continuare ad essere immessi sul mercato a tempo indeterminato.
I detergenti e i tensioattivi immessi sul mercato dopo il 22 settembre 2029 e prima del 23 settembre 2030 e conformi al regolamento (CE) n. 648/2004 applicabile al 22 settembre 2029 possono essere messi a disposizione sul mercato fino al 23 settembre 2030.
Impatti pratici del nuovo Regolamento Detergenti (UE) 2026/405 per le aziende
Il Regolamento 2026/405 non è solo un aggiornamento normativo.
È un cambio di paradigma verso:
- Conformità digitale strutturata
- Tracciabilità lungo la supply chain
- Integrazione tra REACH, CLP e detergenti
- Centralizzazione documentazione tecnica
Il nuovo quadro normativo introduce un periodo di adeguamento ampio e ben strutturato e consente lo smaltimento delle scorte senza limiti temporali. Il team EPY è già al lavoro per integrare nei software EPY tutte le disposizioni del nuovo regolamento.
Prepararsi oggi significa ridurre il rischio domani
Il periodo di transizione è ampio, ma la complessità organizzativa è significativa.
Questo è il momento ideale per:
- Verificare la conformità al Regolamento (CE) 648/2004
- Digitalizzare la gestione documentale
- Integrare gestione SDS e DPP
Il Modulo Detergenti di EPY X consente di gestire in modo strutturato gli adempimenti del Regolamento Detergenti (UE) oggi vigenti e arrivare preparato alla prossima evoluzione normativa.
👉 Vuoi capire se il tuo sistema attuale è pronto per il Regolamento 2026/405?
Richiedi una demo del nostro software di gestione SDS e conformità detergenti.
FAQ
Il Regolamento (UE) 2026/405 si applica dal 23 settembre 2029, con un periodo transitorio che consente la commercializzazione di determinati prodotti fino al 23 settembre 2030.
Il fabbricante è responsabile della creazione e registrazione del Digital Product Passport (DPP), salvo i casi in cui importatori o distributori assumano gli obblighi del fabbricante
La documentazione tecnica e il Digital Product Passport devono essere conservati per almeno 10 anni dall’immissione sul mercato del detergente o tensioattivo.


