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Nuovo Regolamento (UE) 2026/405 sui detergenti

Parte 1 – Obblighi degli operatori economici

Il 2 marzo 2026 è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2026/405 sui detergenti, che abroga il Regolamento (CE) 648/2004 e ridefinisce in modo sistemico la disciplina europea applicabile a detergenti e tensioattivi.

Il Regolamento (UE) 2026/405 è la nuova normativa europea che definisce  le norme da rispettare per immettere detergenti e tensioattivi sul mercato europeo.

Il nuovo impianto normativo non si limita ad aggiornare requisiti tecnici: introduce una architettura di responsabilità estesa lungo l’intera supply chain, chiarendo ruoli, obblighi documentali, tracciabilità digitale e conservazione delle informazioni.

Questa rubrica tecnica è articolata in tre approfondimenti tecnici:

  • Parte 1 – Obblighi degli operatori economici
  • Parte 2 – Obblighi di etichettatura (fisica e digitale)
  • Parte 3 – Digital Product Passport (DPP) dei detergenti

In questa prima uscita analizziamo in modo operativo cosa cambia per fabbricanti, importatori, distributori, rappresentanti autorizzati e riconfezionatori, con un focus su impatti organizzativi e digitalizzazione dei processi.

Perché il Regolamento 2026/405 è strategico per le aziende chimiche?

Il nuovo regolamento persegue due obiettivi principali

  1. Rafforzare la protezione della salute umana e dell’ambiente
  2. Aggiornare e semplificare etichettatura e gestione informativa alla luce delle innovazioni tecnologiche

L’introduzione del Digital Product Passport (DPP) segna un passaggio epocale: la conformità non sarà più solo documentale, ma digitale, strutturata e tracciabile.

Per le aziende questo significa:

  • Revisione dei flussi documentali SDS
  • Integrazione tra gestione CLP, REACH e detergenti
  • Automazione dei processi di conservazione dati (10 anni)
  • Controllo continuo della conformità lungo la supply chain

Quali sono gli obblighi dei fabbricanti previsti dal regolamento UE 2026/405

Il fabbricante è il soggetto primariamente responsabile della conformità del detergente o tensioattivo al Regolamento UE 2026/405.

Può immettere sul mercato esclusivamente prodotti conformi al nuovo regolamento, che abroga formalmente il Regolamento (CE) 648/2004.

Tra gli obblighi del fabbricante rientrano:

  1. Fornire la documentazione tecnica richiesta dall’allegato IV del regolamento.
  2. Creare il passaporto digitale (DPP) del prodotto detergente o tensioattivo, assicurare la presenza del supporto dati sul prodotto per accedere ad esso e mettere il riferimento nel registro dei passaporti digitali di prodotto.
  3. Conservare la documentazione tecnica e il DPP per almeno 10 anni dopo l’immissione sul mercato del detergente o tensioattivo.
  4. Garantire l’etichettatura del detergente conformemente al regolamento (che approfondiremo nella parte 2).
  5. Adottare misure correttive nel caso di non-conformità (rendere conforme, registro reclami, ritiro o richiamo dal mercato) e informare gli altri operatori economici di tali azioni senza indebito ritardo.
  6. Fornire la scheda tecnica degli ingredienti per i detergenti o tensioattivi per cui non ricade l’obbligo della notifica PCN.
  7. Cooperare con le autorità nazionali (informazione delle misure correttive, fornitura di informazioni su richiesta).
  8. Rendere accessibile al pubblico tramite sito web i propri canali di comunicazione (es. telefono, email, sezione dedicata).

Questo implica una gestione strutturata di:

  • Dati di formulazione
  • Valutazioni di biodegradabilità dei tensioattivi
  • Evidenze di conformità ai requisiti ambientali
  • Collegamenti con classificazione CLP e SDS

La conservazione decennale rende indispensabile un sistema digitale tracciabile e auditabile.

Rappresentante autorizzato: cosa può e cosa non può fare

Il fabbricante può nominare un rappresentante autorizzato incaricato di  svolgere i compiti stabiliti nel mandato scritto, in particolare:

  • Verifica etichettatura e DPP e sottoscrizione presso il registro
  • Conservazione della documentazione
  • Fornitura delle informazioni su richiesta da parte delle autorità

Non rientrano tra i compiti del mandato gli obblighi principali del fabbricante, quali:

  • obbligo di garantire la conformità del detergente;
  • obbligo di redigere la documentazione tecnica.

I fabbricanti extra-UE non sono esenti dal regolamento europeo: essi devono fornire al rappresentante autorizzato o all’importatore tutte le informazioni e la documentazione richieste per dimostrare la conformità al regolamento UE 2026/405.

Quali sono gli obblighi di importatori e distributori previsti dal regolamento UE 2026/405

Gli importatori e i distributori, prima di immettere un detergente o tensioattivo, devono assicurarsi che il prodotto sia conforme al regolamento europeo. Questo significa che oltre a garantire la presenza del DPP, della documentazione tecnica e l’etichettatura del prodotto, devono anche:

  • assicurare che le condizioni di immagazzinamento e trasporto non compromettano la conformità del prodotto;
  • fornire la scheda tecnica degli ingredienti;
  • adottare misure correttive e considerare di NON rendere il prodotto disponibile sul mercato in caso di non-conformità.
  • Importatori e distributori devono verificare la conformità prima di immettere il prodotto sul mercato

Inoltre, gli obblighi del fabbricante ricadono su importatori e distributori stessi se questi ultimi:

  1. immettono sul mercato un detergente o tensioattivo con il proprio nome o marchio commerciale;
  2. modificano un detergente o tensioattivo già immesso sul mercato in modo tale da incidere sulla conformità al presente regolamento; oppure
  3. mettono a disposizione degli utilizzatori finali sul mercato un tensioattivo che non è destinato all’utilizzatore finale.

Attività di (ri)confezionamento

Ai distributori e importatori che riconfezionano il prodotto a proprio nome e a cui non si applicano gli obblighi del fabbricante potrebbero anche aggiungersi i seguenti obblighi:

  • provvedere ad indicare i propri dati (nome, marchio, indirizzo postale ed elettronico) sul prodotto, preceduto dalle parole “(ri)confezionato da”;
  • conservare un campione delle informazioni originali di etichettatura per 10 anni dopo l’immissione sul mercato; e
  • conservare il riferimento all’identificatore unico per il DPP del detergente o tensioattivo destinato al consumatore, per 10 anni dopo l’immissione sul mercato.

Date di applicazione e periodo transitorio del nuovo Regolamento Detergenti (UE) 2026/405

Il nuovo Regolamento Detergenti (UE) 2026/405 entra in applicazione il 23 Settembre 2029 e da questa data abrogherà il regolamento CE 648/2004.

I detergenti e tensioattivi immessi sul mercato prima del 23 settembre 2029 e conformi al regolamento CE 648/2004 (applicabile al 22 settembre 2029) possono continuare ad essere immessi sul mercato a tempo indeterminato.

I detergenti e i tensioattivi immessi sul mercato dopo il 22 settembre 2029 e prima del 23 settembre 2030 e conformi al regolamento (CE) n. 648/2004 applicabile al 22 settembre 2029 possono essere messi a disposizione sul mercato fino al 23 settembre 2030.

Impatti pratici del nuovo Regolamento Detergenti (UE) 2026/405 per le aziende

Il Regolamento 2026/405 non è solo un aggiornamento normativo.

È un cambio di paradigma verso:

  • Conformità digitale strutturata
  • Tracciabilità lungo la supply chain
  • Integrazione tra REACH, CLP e detergenti
  • Centralizzazione documentazione tecnica

Il nuovo quadro normativo introduce un periodo di adeguamento ampio e ben strutturato e consente lo smaltimento delle scorte senza limiti temporali. Il team EPY è già al lavoro per integrare nei software EPY tutte le disposizioni del nuovo regolamento.

Prepararsi oggi significa ridurre il rischio domani

Il periodo di transizione è ampio, ma la complessità organizzativa è significativa.

Questo è il momento ideale per:

  • Verificare la conformità al Regolamento (CE) 648/2004
  • Digitalizzare la gestione documentale
  • Integrare gestione SDS e DPP

Il Modulo Detergenti di EPY X consente di gestire in modo strutturato gli adempimenti del Regolamento Detergenti (UE) oggi vigenti e arrivare preparato alla prossima evoluzione normativa.

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FAQ

Quando entra in applicazione il Regolamento UE 2026/405 sui detergenti?

Il Regolamento (UE) 2026/405 si applica dal 23 settembre 2029, con un periodo transitorio che consente la commercializzazione di determinati prodotti fino al 23 settembre 2030.

Chi è responsabile del Digital Product Passport nei detergenti?

Il fabbricante è responsabile della creazione e registrazione del Digital Product Passport (DPP), salvo i casi in cui importatori o distributori assumano gli obblighi del fabbricante

Per quanto tempo deve essere conservata la documentazione tecnica?

La documentazione tecnica e il Digital Product Passport devono essere conservati per almeno 10 anni dall’immissione sul mercato del detergente o tensioattivo.