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Nuovo CLP: la Commissione Europea fa marcia indietro?

Premessa

Il 16 maggio 2025 la Commissione Europea ha organizzato un incontro online, coinvolgendo oltre 570 partecipanti di diversi settori, per raccogliere osservazioni pratiche sulla revisione del Regolamento CLP e individuare possibili semplificazioni dopo l’adozione del Regolamento (UE) 2024/2865.

In seguito a questo incontro è emersa la necessità di agevolare l’applicabilità del CLP per le imprese, estendendo alcune date di applicazione esemplificando alcuni requisiti di etichettatura. Vediamo quindi le proposte della Commissione Europea, con qualche breve commento.

Le proposte della Commissione Europea, nella pratica.

  • Eliminazione del limite massimo di 6 mesi per aggiornare l’etichetta nel caso di una classificazione peggiorativa.
    • Se questo può essere vantaggioso nel caso di catene di fornitura particolarmente lunghe, un limite preciso e più realistico avrebbe dato maggiori certezze, visto che la formula “senza indebito ritardo” lascia il campo aperto a qualsiasi interpretazione.
  • Per le miscele immesse sul mercato prima del 1° Gennaio 2027, previsione di un periodo transitorio fino al 1° Gennaio 2029 per aggiornare l’identificativo del prodotto in etichetta.
    • Questo periodo transitorio potrebbe consentire alle aziende, già alle prese con le riclassificazioni dovute all’inserimento delle nuove Classi di pericolo, di limitare le esigenze di revisione delle etichette.
  • Proposta di ritardare la data di applicazione al 1° Gennaio 2028 per: aggiornamento delle informazioni nell’etichetta, pubblicità e vendita a distanza.
    • Purtroppo tante scadenze diverse per l’aggiornamento delle etichette non preludono certo ad una applicazione ordinata dei vari obblighi.
  • Retrofont sulle disposizioni relative ai requisiti grafici dell’etichetta introdotti con il Regolamento 2024/2865: niente più sfondo bianco, dimensioni dei caratteri ed interlinea minime, eliminazione dei nuovi requisiti introdotti per gli imballaggi < 3l.
    • Anche se le prescrizioni del regolamento 2024/2865 sono sfidanti per le imprese, un retrofront così drastico non fa una bella impressione in termini di tutela della sicurezza di lavoratori e consumatori.
  • Non sarebbe più richiesto il codice UFI tra gli elementi dell’etichetta nelle pompe di rifornimento.
    • Effettivamente il codice UFI di carburanti che rispondono a precisi requisiti tecnici non sembra una priorità per la tutela della salute.
  • Precisata la deroga per imballaggi ≤ 10ml che consente di omettere gli elementi di etichetta se il prodotto non è classificato pericoloso per la salute (ad eccezione dell’irritazione) e non presenta la frase EUH208.
    • Non si tratta di una semplificazione, ma di un chiarimento e dell’aggiunta di un obbligo di etichettatura per piccolissimi imballaggi, quando è presente un pericolo di reazione allergica per chi fosse già sensibilizzato a qualche allergene presente nella miscela.
  • Viene proposto di riportare le informazioni relative ai fornitori aggiuntivi (indirizzo, contatto, ecc.) solo nell’etichetta digitale, purché quelli del fornitore principale siano sull’etichetta fisica.
    • Una semplificazione che ha un suo perché in termini di spazio sull’etichetta, salvaguardando comunque la disponibilità dell’informazione..

Infine, con l’obiettivo di digitalizzare le operazioni lungo la catena di approvvigionamento, la Commissione Europea punta ad introdurre nel CLP la definizione di “Contatto digitale”. L’obiettivo è quello di aprire un canale di comunicazione preferenziale che consenta la comunicazione agile tra i diversi attori della catena di approvvigionamento e/o dai consumatori. Se la proposta viene approvata, il contatto digitale sarà da indicare in etichetta.

Attenzione, prima di pensare che le vostre etichette non debbano più essere revisionate, è bene ricordare che si tratta attualmente di una proposta, che dovrà essere valutata e dovrà seguire l’iter consueto. 

Cosa rimarrebbe del Regolamento 2024/2865?

Per chi si sta chiedendo cosa rimarrebbe del “Nuovo CLP”, (se la proposta viene approvata) ricordiamo che questo regolamento introduce – e mantiene – delle importanti disposizioni, tra cui:

  • La regolamentazione delle stazioni di ricarica e dei prodotti sfusi, sempre più in uso.
  • Le disposizioni di etichettatura nei casi di pubblicità e vendita a distanza.
  • La normalizzazione delle etichette pieghevoli (e non più utilizzabili solamente in circostanze di imballaggio particolari).
  • L’obbligo di indicare un fornitore europeo per i prodotti chimici pericolosi importati da Paesi extra UE.