Il 17 ottobre 2025 sono entrati in applicazione alcuni obblighi previsti dal regolamento UE 2023/2055, che introduce la voce 78 nell’allegato XVII del REACH.
Tale voce impone che le microparticelle di polimeri sintetici (dette anche SPM) in quanto tali o in quanto componenti di miscele non possano essere immesse sul mercato se presenti in concentrazione maggiore uguale a 0,01% p/p.
Deroghe e obblighi
La restrizione prevede tuttavia delle deroghe al divieto, tra cui citiamo qui i seguenti usi e prodotti:
- secondo il paragrafo 4: prodotti contenenti SPM ad uso finale industriale, SPM in prodotti medicinali e veterinari, fertilizzanti, additivi alimentari, dispositivi medici diagnostici in vitro, alimenti e mangimi per animali.
- secondo il paragrafo 5: SPM contenuti tramite mezzi tecnici, SPM modificati permanentemente o incorporati in una matrice solida durante l’uso finale, per cui il rilascio nell’ambiente è molto ridotto.
- Altre deroghe, ma solo temporanee, sono concesse ad altri tipi di prodotti, elencati al paragrafo 6 del regolamento.
A decorrere dal 17 ottobre 2025 i fornitori di microparticelle di polimeri sintetici di cui al paragrafo 4, lettera a) (DESTINATE A SITI INDUSTRIALI), forniscono le informazioni seguenti:
- istruzioni per l’uso e lo smaltimento (IFUD) che spieghino agli utilizzatori a valle industriali come prevenire il rilascio di microparticelle di polimeri sintetici nell’ambiente;
- la dichiarazione seguente: “Le microparticelle di polimeri sintetici fornite sono soggette alle condizioni di cui all’allegato XVII, voce 78, del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio”;
- informazioni sulla quantità o sulla concentrazione di microparticelle di polimeri sintetici presenti nella sostanza o nella miscela;
- informazioni generiche sull’identità dei polimeri contenuti nella sostanza o nella miscela che consentano ai fabbricanti, agli utilizzatori a valle industriali e ad altri fornitori di adempiere i loro obblighi di cui ai paragrafi 11 e 12.
Pure dal 17 ottobre 2025, i fornitori di:
- prodotti contenenti PMS come additivi alimentari (che godono della deroga di cui al paragrafo 4d) o
- altri tipi di prodotti che possono godere della deroga
- al paragrafo 5a (se contengono SPM contenuti con mezzi tecnici) o
- al paragrafo 5b (se contengono SPM le cui proprietà fisiche sono modificate in modo permanente) o
- al paragrafo 5c (se contengono SPM incorporati in modo permanente in una matrice solida),
devono fornire istruzioni per l’uso e lo smaltimento che spieghino agli utilizzatori professionali e al pubblico come prevenire i rilasci di microparticelle di polimeri sintetici nell’ambiente.
Come conformarsi agli obblighi della Restrizione 78 con EPY
Nei software EPY è stato implementato in tempo utile il calcolo automatico della restrizione 78, che permette di restituire in scheda di sicurezza ed in etichetta, laddove necessarie, le informazioni richieste dal regolamento come: percentuale totale di SPM contenuti, identità dei polimeri e istruzioni per l’uso e lo smaltimento indicate.


