Il 1° Agosto 2025 la Corte di Giustizia dell’UE ha annullato la classificazione del biossido di titanio come cancerogeno.
Facciamo un passo indietro per ripercorrere brevemente la vicenda.
Contesto
2016 – L’autorità francese ANSES propone di classificare il TiO2 in polvere come Carc. 1B per inalazione. Il RAC raggiunge il parere unanime per Carc. 2 (sospetto cancerogeno), basandosi sul principio del weight of evidence.
2020 – La Commissione Europea adotta il regolamento delegato UE 2020/217, imponendo la classificazione di Carc. 2 (H351 – inalazione) per il biossido di titanio [in polvere contenente ≥ 1% di particelle con diametro aerodinamico ≤ 10 μm; INDEX 022-006-00-2].
2022 – Produttori e utenti fanno ricorso al Tribunale UE, il quale annulla il regolamento delegato, sulla base di due fattori:
- errore manifesto nella valutazione della densità delle particelle nello studio Heinrich (1995): non era stato considerato il ruolo degli agglomerati nanometrici, meno densi ma voluminosi, che falsavano il calcolo del sovraccarico polmonare; e
- errata interpretazione del concetto di proprietà intrinseche dal TiO2: la nocività deriva dall’accumulo di particelle nei polmoni, non dalla loro natura intrinseca.
2025 – La Commissione Europea e la Francia, sostenute da Svezia ed ECHA, fanno appello alla Corte di Giustizia, che però respinge definitivamente l’appello e conferma l’annullamento della classificazione come cancerogeno.
La decisione definitiva della Corte di Giustizia
La Corte di Giustizia ha stabilito che:
- la valutazione del RAC presentava errori scientifici che inficiano la solidità del parere;
- la classificazione di cancerogenicità richiede un nesso diretto con le proprietà intrinseche della sostanza, non con meccanismi indiretti come il sovraccarico polmonare;
- il controllo giurisdizionale deve verificare che gli studi usati siano “affidabili e accettabili” come prevede la normativa.
In attesa che l’Allegato VI del CLP venga modificato per tener conto di questo annullamento, è possibile tener conto dell’indicazione legale fornita da TDMA (Associazione europea dei produttori di biossido di titanio) secondo cui la sentenza è direttamente applicabile e retroattiva, consentendo quindi di modificare fin d’ora le schede di sicurezza e le etichette.
Gli utenti del nostro software hanno la possibilità di intervenire direttamente sulle formule per sostituire il TiO2 cancerogeno con quello non pericoloso, se lo ritengono appropriato.
Fonti:
Comunicato stampa Corte di Giustizia
Testo integrale della sentenza (C-71/23 P e C-82/23 P) – 1 agosto 2025


