Contesto
Secondo la Commissione Europea la dispersione di pellet di plastica è la terza principale fonte di microplastiche rilasciate involontariamente nell’UE ed è la seconda principale fonte diretta di microplastiche nei mari, con miliardi di unità che raggiungono ogni anno l’oceano.
Ciò non impatta solo la flora e la fauna, ma anche il turismo e l’economia locale: nel 2023 un incidente marittimo ha causato il rilascio di milioni di pellet sulle costa settentrionali della Spagna, causando gravi danni ambientali e sociali.
La dispersione di pellet in plastica deriva da pratiche di gestione inadeguate lungo tutta la catena di approvvigionamento: dalla produzione al riciclaggio, master batching, compounding, conversione, trasporto (incluso quello marittimo), stoccaggio e pulizia dei contenitori e serbatoi di pellet di plastica.
Per questo motivo, vista anche la circolare MEPC.1/Circ.909 pubblicata dal Comitato per la protezione dell’ambiente marino dell’IMO nel 2024 sulle raccomandazioni per il trasporto marittimo dei pellet di plastica, la Commissione ha pubblicato il Regolamento 2025/2365 sulla prevenzione delle dispersioni di pellet di plastica per ridurre l’inquinamento da microplastiche.
A chi si applica il regolamento?
Il regolamento si applica a:
- operatori economici che hanno manipolato pellet di plastica nell’Unione in quantità pari o superiori alla soglia di cinque tonnellate nell’anno civile precedente;
- operatori economici che gestiscono impianti nell’Unione per la pulizia dei contenitori e dei serbatoi di pellet di plastica;
- vettori dell’UE e vettori dei paesi terzi che trasportano pellet di plastica nell’Unione; e
- speditori e operatori, agenti e comandanti di navi marittime che trasportano pellet di plastica in container che lasciano un porto di uno Stato membro o vi fanno scalo.
Quali sono gli obblighi?
Gli obblighi dei soggetti obbligati possono essere riassunti in tre punti:
- Prevenzione e gestione delle dispersioni: attraverso l’elaborazione (e aggiornamento) di un piano di gestione dei rischi per ciascun impianto, l’installazione delle attrezzature adeguate e l’esecuzione delle procedure descritte nel piano di gestione dei rischi, che dovrà essere notificato alle autorità competenti.
- Notifica degli impianti e delle attività di trasporto: gli operatori economici devono notificare allo Stato membro competente ogni impianto che gestiscono, indicando se la quantità di pellet manipolata è sotto, pari o sopra 1.500 ton/anno. Le notifiche devono essere aggiornate in caso di modifica delle informazioni).
- Fornire le informazioni a valle della catena di approvvigionamento: il fabbricante, l’importatore, l’utilizzatore a valle o il distributore che immette sul mercato pellet di plastica che sono microparticelle di polimeri sintetici reca in etichetta, sull’imballaggio, sul foglietto illustrativo o sulla scheda di dati di sicurezza, il seguente pittogramma e testo:

Il testo deve essere nella/e lingua/e ufficiale/i dello Stato Membro in cui il pellet di plastica è immesso sul mercato. L’indicazione deve essere chiara, indelebile e leggibile.
Quali solo le date di applicazione del regolamento?
- Il regolamento UE 2025/2365 entra in vigore il 17 Dicembre 2025: ogni operatore deve prevenire la dispersione di pellet in plastica nell’ambiente.
- La notifica degli impianti e delle attività di trasporto, il pittogramma e il testo in etichetta sono obbligatori dal 17 Ottobre 2027.
- È prevista una deroga temporale per quanto riguarda gli speditori, gli operatori, gli agenti e i comandanti di navi marittime, a cui il regolamento si applica dal 17 dicembre 2028.
Altre informazioni utili
Entro il 17 Dicembre 2026 la Commissione Europea pubblicherà le guide di supporto e di formazione adeguate per conformarsi agli obblighi del regolamento. Testo integrale del regolamento: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202502365&qid=1764670258821


