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QUAL’E’ LO STANDARD PER LA REALIZZAZIONE DI SCHEDE DI SICUREZZA?

Le SDS in Europa devono essere redatte conformemente all’Allegato II del Regolamento Reach, Allegato che è stato modificato da diversi regolamenti.
L’ultimo in ordine di tempo è il regolamento 2020/878, che è già applicabile, e diventerà obbligatorio dal 1/1/2023.

CHE COMPETENZE DEVE AVERE LA PERSONA CHE REDIGE LA SDS?

La Scheda di Dati di Sicurezza deve essere compilata da una persona competente che tenga conto delle necessità particolari del pubblico degli utilizzatori, se conosciuto.
Le persone che immettono sul mercato sostanze e preparati devono assicurare che le persone competenti abbiano ricevuto una formazione adeguata, anche di aggiornamento.
Indicare al p. 1.3 l’indirizzo e-mail della persona competente responsabile della Scheda di Dati di Sicurezza.

CHI È IL SOGGETTO OBBLIGATO ALL’EMISSIONE DELLA SCHEDA?

È il responsabile dell’immissione sul mercato del prodotto.
Quindi il produttore che commercializza a proprio nome il prodotto stesso, l’importatore se lo stesso proviene da un paese esterno all’Unione Europea, il rivenditore se l’immissione sul mercato è fatta a suo nome.

IN CHE LINGUA DEVE ESSERE REDATTA LA SDS?

La Scheda va redatta nella lingua ufficiale del Paese, in cui il prodotto è destinato, secondo l’Articolo 31 del Regolamento REACH.
La sanzione prevista in Italia nel caso di mancanza della traduzione italiana della scheda per un prodotto immesso sul mercato italiano è di 10.000,00€/60.000,00€.
La sanzione prevista in Europa varia da Paese a Paese.

QUANDO SI DEVE FORNIRE LA SDS?

La Scheda di Dati di Sicurezza deve essere fornita obbligatoriamente, anteriormente o contestualmente alla prima fornitura al destinatario, nei seguenti casi:

  • La sostanza o il preparato è classificata/o pericolosa/o a norma del Regolamento 1272/2008;
  • La sostanza è PBT o vPvB (vedi allegato XIII);
  • La sostanza è inclusa nell’Allegato XIV (sostanze soggette ad autorizzazione, esclusi punti a) e b)).

La fornitura della SDS è gratuita in forma cartacea o elettronica.
La SDS dovrà essere coerente con i dati e le informazioni contenute nella Relazione sulla sicurezza chimica (CSR).

È VERO CHE DEVO FORNIRE LA SDS DI UN PRODOTTO NON PERICOLOSO?

La Scheda di Dati di Sicurezza deve essere fornita su richiesta del destinatario se una miscela non risponde ai criteri di classificazione come pericolosa di cui ai titoli I ed II del Regolamento (CE) n. 1272/2008, ma contiene:

  1. una sostanza pericolosa per la salute o per l’ambiente >= 1% (0,2% per preparati gassosi);
  2. una sostanza in quantità pari o superiore allo 0,1% e classificata: Cancerogena di Categoria 2, Tossica per la riproduzione Categoria 1A o 1B o 2 nella Categoria speciale Allattamento, Sensibilizzante di Categoria 1 per la pelle o le vie respiratorie;
  3. una sostanza PBT o vPvB;
  4. una sostanza inclusa in Candidate List per ragioni diverse dalla classificazione come pericolosa per la salute o l’ambiente;
  5. una sostanza che ha un limite di esposizione comunitario.

 La fornitura della SDS è gratuita in forma cartacea o elettronica.

QUANDO SONO OBBLIGATO AD AGGIORNARE LE SDS?

I fornitori aggiornano la scheda di dati di sicurezza tempestivamente nelle seguenti circostanze:

  • non appena si rendono disponibili nuove informazioni che possono incidere sulle misure di gestione dei rischi o nuove informazioni sui pericoli;
  • allorché è stata rilasciata o rifiutata un’autorizzazione;
  • allorché è stata imposta una restrizione.

La nuova versione delle informazioni, datata ed identificata come “Revisione: (data)” è fornita gratuitamente su carta o in forma elettronica a tutti i destinatari precedenti ai quali hanno consegnato la sostanza o la miscela nel corso dei dodici mesi precedenti. Negli aggiornamenti successivi alla registrazione figura il numero di registrazione della sostanza.