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Scadenze REACH e CLP Maggio 2026: cosa devono fare le aziende chimiche

Nel mese di maggio 2026 entrano in vigore importanti scadenze REACH e CLP che impatteranno tutti gli operatori economici in campo chimico.

In questo articolo riassumiamo le principali scadenze per dare all’utente chiarezza sulle date imminenti e suggerimenti pratici per gestire la conformità.

ScadenzaRegolamentoMacro-argomentoArgomento
1° Maggio 2026CLP22° ATPNuova classificazione armonizzata (CLH) per alcune sostanze
CLPReg. UE 2023/707Nuove classi di pericolo si applicano alle nuove miscele immesse sul mercato
31 Maggio 2026REACHReg. UE 2023/2055Restrizione sulle microplastiche: reporting delle emissioni di SPM ad uso industriale a ECHA

Le principali scadenze REACH e CLP di Maggio 2026

1° Maggio 2026: 22° ATP

Il 22° ATP (Reg. UE 2024/2564):

  • modifica la classificazione armonizzata di 16 sostanze pre-esistenti (es: formaldeide, n-esano, acido formico e acido paracetico);
  • introduce una nuova classificazione armonizzata per 27 sostanze (es: polvere d’argento e nanoargento); ed
  • elimina la CLH a 7 sostanze (es: rame granulato con determinate dimensioni e perborato di sodio e suoi sali [contenente < 0,1 % (p/p) di particelle con diametro aerodinamico inferiore a 50 μm]).

Cosa fare in pratica: i fornitori devono verificare se i propri prodotti contengono una o più sostanze menzionate nel 22° ATP e:

  • se la CLH della sostanza è stata modificata o introdotta ex-novo, devono attenersi alla classificazione armonizzata dettata dal regolamento;
  • se la CLH della sostanza è stata eliminata, possono decidere di auto-classificare la sostanza nuovamente o mantenere la classificazione precedentemente adottata, tenendo ovviamente in conto la classificazione indicata dal fornitore.

In tutti i casi, i fornitori dovranno poi informare gli operatori a valle per mezzo della SDS e etichetta del/i prodotto/i aggiornati entro il 1° Maggio 2026.

Consiglio extra: gli utenti che dispongono del modulo Chemfinder dei software EPY, possono aggiornare le sostanze in automatico, cercando la sostanza e cliccando su “Aggiorna”, dopo aver selezionato la nuova CLH secondo il 22°ATP.

Nuove classi di pericolo CLP (Reg. UE 2023/707)

Il regolamento 2023/707, che ha introdotto 4 nuove classi di pericolo nel CLP (ED HH, ED ENV, PBT, vPvB, PM e vPvM), si applica alle nuove miscele immesse sul mercato dopo il 1° Maggio 2026. Per le miscele già presenti sul mercato prima di questa data, invece, è previsto un periodo di transizione fino al 1° Maggio 2028.

Cosa fare in pratica:

  • Se una miscela contiene una sostanza avente una o più proprietà sopra citate al di sopra del limite di classificazione dello 0,1% (oppure 1% per gli interferenti endocrini di categoria 2), allora tale miscela deve essere classificata ed etichettata per quella/e proprietà, a mezzo delle frasi EUH, frasi P e dei pittogrammi appropriati.
  • I fornitori che immettono sul mercato tale miscela dopo il 1° Maggio 2026 devono calcolare la SDS e l’etichetta conformemente alle nuove classi di pericolo (sempre entro il 1° Maggio 2026) e devono trasmetterle a valle della catena di approvvigionamento.

Consiglio extra: i software EPY calcolano in automatico la classificazione e l’etichettatura delle miscele aventi le proprietà succitate, in base alla % delle sostanze contenute. Se non l’ha già fatto, l’utente deve solo rilanciare l’elaborazione della SDS della miscela, a patto che le sostanze contenute siano anch’esse già state aggiornate con le nuove classi di pericolo.

31 Maggio 2026: reporting delle emissioni di microplastiche ad ECHA

A causa della loro elevata persistenza nell’ambiente, gli SPM sono stati vietati dall’immissione sul mercato in sostanze e miscele dallo 0,01% in peso.

Sebbene esistano delle deroghe per alcuni utilizzi e settori, tali deroghe impongono degli obblighi, come le istruzioni di smaltimento e utilizzo (IFUD) e il reporting delle emissioni di SPM ad ECHA.

La scadenza del 31 Maggio 2026 si applica proprio a quest’ultimo obbligo, per tutti i fornitori di polimeri sintetici sotto forma di pellet, fiocchi e polveri utilizzati come materie primenella fabbricazione di plastica.

Cosa fare in pratica:

  • I fornitori di SPM destinati all’utilizzo industriale nella fabbricazione di plastica devono, entro il 31 Maggio 2026, notificare all’ECHA una stima delle proprie emissioni di SPM nell’anno precedente. Per farlo bisogna utilizzare il portale IUCLID messo a disposizione dall’Agenzia.

La stima deve tener conto delle proprie emissioni industriali ed è possibile utilizzare i metodi ritenuti più appropriati dalle aziende.

  • I fornitori di SPM destinati ad utilizzi diversi da quello sopra citato, hanno tempo fino al 31 Maggio 2027 per notificare le emissioni ad ECHA dell’anno in corso.

Attenzione: si tratta di una notifica annua, che va trasmessa all’ECHA entro il 31 Maggio di ogni anno, a partire da questo.

Per quanto riguarda la stima delle quantità di SPM rilasciate in ambiente, non è disponibile alcuna formula di calcolo ufficiale ed è ammesso l’uso di valori predefiniti stabiliti per le categorie di rilascio ambientale (ERC, sPERC) o nei documenti sugli scenari di emissione dell’OECD.