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Restrizione sulle microplastiche (SPM): quando e come riportare la Restrizione 78 in SDS?

Questo articolo è il terzo approfondimento dedicato alla Restrizione 78 sulle microparticelle di polimeri sintetici (SPM). Nei precedenti articoli abbiamo analizzato il campo di applicazione della restrizione e le principali deroghe.

Innanzitutto, solo ai prodotti che rientrano nella deroga prevista dal paragrafo 4, lettera a), ovvero gli SPM destinati a essere utilizzati presso siti industriali, si applicano gli obblighi descritti in questo articolo.

Per “siti industriali” si intendono, ad esempio, siti di produzione e trasformazione, cantieri e siti di assemblaggio, oppure siti destinati ad attività di manutenzione e riparazione su larga scala. Si tratta generalmente di ambienti caratterizzati da processi altamente automatizzati e da sistemi di controllo ingegnerizzati che richiedono le autorizzazioni in conformità alla Direttiva sulle Emissioni Industriali (IED).

Quali informazioni devono essere riportate nella SDS?

Il paragrafo 7 della voce 78 dell’Allegato XVII REACH prevede che, dal 17 ottobre 2025, i fornitori degli SPM di cui al paragrafo 4a, mettano a disposizione le seguenti informazioni:

a) istruzioni per l’uso e lo smaltimento, per prevenire il rilascio di microparticelle di polimeri sintetici nell’ambiente;

b) dichiarazione sulla Restrizione 78 : “Le microparticelle di polimeri sintetici fornite sono soggette alle condizioni di cui all’allegato XVII, voce 78, del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio.”

c) la quantità o concentrazione delle microparticelle di polimeri sintetici (SPM) contenute nella sostanza o miscela (es: “16g di polimero X per 40 ml di prodotto” oppure “40% p/p del polimero Y”);

d) l’identità dei polimeri, secondo quanto previsto dalla voce 78, per consentire a fabbricanti ed utilizzatori a valle gli adempimenti agli obblighi previsti, compresi gli obblighi di reporting.

Il paragrafo 10 della Restrizione specifica che le informazioni previste dal paragrafo 7 devono essere riportate nella scheda di dati di sicurezza (SDS).

In quali sezioni della SDS riportare le informazioni?

  1. IFUD → le istruzioni per l’uso e la manipolazione sicurapossono essere riportate nella Sezione 7 – Manipolazione e immagazzinamento, mentre le indicazioni relative allo smaltimento possono essere inserite nella Sezione 13 – Considerazioni sullo smaltimento;

Per una corretta stesura delle IFUD in scheda, il fornitore deve:

  • Tenere in considerazione l’utilizzatore industriale del prodotto. Ad esempio, si suppone che le istruzioni su come manipolare, conservare e smaltire il prodotto in un contesto industriale siano diverse dalle stesse applicate in un contesto professionale o pubblico.
  • Assicurare che le informazioni siano chiare e auto-esplicative: evitare di fare riferimento a normative o richiami che l’utilizzatore a valle deve ricercare esternamente alla scheda di sicurezza.
  • Assicurare che siano praticabili: se le istruzioni sono così complesse da non essere applicabili, allora il fornitore dovrebbe considerare la possibilità di non immettere il prodotto sul mercato perché le emissioni di SPM non sono riducibili.

b) la dichiarazione relativa alla Restrizione 78 può essere riportata nella Sezione 15 – Informazioni sulla regolamentazione, dove vengono riportate normalmente le informazioni regolatorie circa il prodotto e le sostanze in esso contenute.;

c) la quantità o concentrazione degli SPM può essere indicata nella Sezione 15, specificando il valore esatto o, ove appropriato, un intervallo realistico (e che tenga conto del fatto che gli utilizzatori a valle dovranno usare il limite superiore di tale range nella loro documentazione);

d) anche l’identità dei polimeri contenuti può essere riportata nella Sezione 15.  È sufficiente una descrizione generica del polimero (es. polietilene tereftalato (PET)). Esso servirà all’utilizzatore a valle per il reporting sulla piattaforma fornita da ECHA (sarà disponibile un elenco di voci tra cui scegliere). Non è necessario entrare nei dettagli esatti dell’identità polimerica.

L’aspetto fondamentale è che tutte le informazioni richieste siano presenti nella SDS e facilmente reperibili.

Q&A

Non necessariamente. La presenza di un polimero nella miscela non implica automaticamente l’obbligo di riportarlo nella Sezione 3 della SDS. Ciò che conta, ai fini della Restrizione 78, è che le informazioni richieste dal paragrafo 7 siano correttamente disponibili nella SDS.

No. La presenza di un polimero non comporta automaticamente l’applicazione della Restrizione 78.

La voce 78 si applica infatti alle microparticelle di polimeri sintetici che soddisfano le caratteristiche e le condizioni previste dal regolamento, comprese quelle relative alle dimensioni e alla concentrazione.

Sì. La normativa stabilisce quali informazioni devono essere fornite, ma non impone per ciascuna di esse una specifica sezione della SDS.

È quindi possibile distribuirle nelle sezioni più appropriate, purché siano complete, coerenti e facilmente reperibili.

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