Di Ziannah Pasion
Premessa
In un recente webinar ECHA ha illustrato le recenti modifiche del regolamento CLP in merito alla PCN, dei consigli sulla gestione dei codici UFI e chiarito cosa fare dopo la fine del periodo transitorio del 1° Gennaio 2025.
È proprio su quest’ultimo punto che ECHA ha cambiato interpretazione. Prima, infatti, affermava che le miscele soggette a notifica ai sensi dell’art. 45 del CLP e immesse sul mercato da un distributore prima del 1° Gennaio 2025 non avevano la necessità di rietichettatura con il codice UFI, in quanto gli obblighi erano già stati ottemperati dal loro fornitore (importatore o utilizzatore finale) prima della data di applicazione, ovvero 1° Gennaio 2021 per le miscele ad uso consumatore e professionale e 1° Gennaio 2024 per le miscele ad uso industriale.
Qual è la nuova posizione di ECHA sulle miscele immesse sul mercato prima del 1° Gennaio 2025 dai distributori?
Ora ECHA afferma che dal 1° Gennaio 2025 le miscele già presenti sugli scaffali dei distributori non potranno più essere fornite se sulla loro etichetta non è apposto l’UFI, in quanto non sarebbero conformi al CLP.
ECHA ha anche aggiornato la Question & Answer n. 1727 qualche giorno fa, affermando che i distributori e i rivenditori hanno l’obbligo di richiedere l’UFI ai propri fornitori a monte e di apporlo, mentre gli utilizzatori a valle e gli importatori, nonché i distributori che rietichettano o cambiano il marchio della miscela, hanno l’obbligo di fornirlo.
Il suggerimento proposto per i prodotti distribuiti e già presenti a scaffale è quello di rietichettarli aggiungendo il codice UFI tramite uno “sticker” (adesivo).
ECHA afferma che la nuova risposta è stata concordata con tutti gli helpdesk nazionali.
Cosa fare adesso?
Mentre attendiamo dei chiarimenti da parte del Ministero della Salute, consigliamo a tutti i clienti di controllare con attenzione la presenza del codice UFI sui prodotti a magazzino pronti per la vendita e di valutare eventuali ulteriori misure correttive.