PER QUALI PRODOTTI DEVE ESSERE EFFETTUATA LA NOTIFICA ALL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ?

Per tutti i prodotti pericolosi o contenenti almeno una sostanza pericolosa.
Il contenuto di almeno una sostanza pericolosa fa riferimento ad una percentuale minima pari a quella prevista perché la sostanza debba essere indicata alla Sezione 3 della Scheda di Sicurezza. Inoltre, la notifica è richiesta per tutti i prodotti detergenti, indipendentemente dalla loro pericolosità.


CHI È OBBLIGATO A FARE LA NOTIFICA?

Il soggetto obbligato è il responsabile dell’immissione sul mercato (che può quindi essere Produttore, Importatore o Distributore).


ENTRO QUANTO TEMPO VA FATTA LA NOTIFICA?

Entro 30 giorni dalla data di immissione sul mercato.


CON QUALI STRUMENTI SI EFFETTUA LA NOTIFICA?

L' Istituto mette a disposizione un sito web dove il notificante può registrare la propria azienda, loggarsi e quindi gestire online le notifiche dei propri prodotti.
In alternativa per chi utilizza EPYplus o EPYAS400 è disponibile il modulo EPY.ISS che consente di reperire automaticamente tutte le informazioni richieste già disponibili internamente e di integrarle mediante automatismi e tabelle per evitare una pesante manualità se i prodotti sono numerosi.


COSA OCCORRE FARE SE UN PRODOTTO NON VIENE PIÙ VENDUTO A PARTIRE DA UNA CERTA DATA?

Occorre fare una nuova segnalazione, specificando la data di ultima immissione sul mercato nel campo apposito.


QUAL È LA SANZIONE PREVISTA IN CASO DI INADEMPIENZA?

La sanzione è stabilita dall'art. 10 del Decreto Legislativo 186/2011 (decreto sanzioni CLP): “Violazione agli obblighi derivanti dall'articolo 45 del regolamento in materia di comunicazione al'’archivio dell’Istituto Superiore di Sanità.”
Salvo che il fatto costituisca reato, l’importatore o l’utilizzatore a valle responsabile della commercializzazione di miscele sul mercato nazionale, che non ottempera all'obbligo di comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 15 e all'allegato XI del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, all'organismo designato ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 3, del Regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 18.000 euro.