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Che obblighi ho se il mio rivenditore esporta la miscela che ho notificato?

Il vostro obbligo di notifica è limitato ai Paesi in cui immettete il prodotto sul mercato, quindi il distributore che rivende in Germania ha due possibilità:

– concorda con voi il completamento a vostra cura della notifica anche alla Germania (vi serve la SDS in tedesco);

– provvede in autonomia alla notifica del prodotto, indicando nella composizione il 100% di quello che ha acquistato da voi.

Si noti che se una notifica contenente tutte le informazioni sulla composizione e l’UFI non è stata fatta dal fornitore in un certo Paese, i centri #antiveleno o l’Ente designato di quel Paese non avranno a disposizione tutte le informazioni necessarie per gli interventi in emergenza, ma saranno costretti a contattare il fornitore per ottenerle.

È possibile, ed anzi consigliabile notificare le miscele pericolose in tutti i Paesi della Comunità Europea, tenendo però in mente che Belgio ed Ungheria richiedono una tariffa per ogni notifica.