L’inclusione di una sostanza tra le SVHC di Candidate List comporta che i fornitori (delle sostanze in quanto tali o in miscela) redigano e trasmettano ai clienti una SDS per il prodotto oggetto di business.
Gli obblighi scattano a partire dalla data di inclusione della sostanza in elenco. Le informazioni inerenti all’identificazione della SVHC di Candidate List presente nel prodotto sono riportate in sezione 15.1 della SDS.
In caso di prodotti a catalogo e già sul mercato, le SDS preesistenti devono essere aggiornate ai sensi dell’art. 31.9 per riportare nella SDS le opportune informazioni sulla sostanza contenuta che è stata identificata come SVHC di Candidate List.
Le SDS di miscele classificate non pericolose non sono escluse!
Anche per queste miscele sussistono degli obblighi per i fornitori: essi dovranno consegnare ai loro destinatari, su richiesta, una SDS se la miscela contiene una SVHC di Candidate List in concentrazione ≥ 0,1 % p/p.
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