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Regolamento di semplificazione CLP: tutti gli aggiornamenti su etichette, SDS e conformità normativa

Aggiornamenti CLP: cosa sta cambiando davvero per le aziende chimiche

In questo breve articolo potete trovate le ultime revisioni proposte dal Parlamento Europeo circa la Proposta di semplificazione 2025/531 della Commissione Europea per quanto riguarda il CLP. In particolare, riassumiamo e commentiamo i punti salienti degli emendamenti enunciati nel report A10-0104/2026 del 20 Aprile 2026.

Come leggere l’articolo:

  • Proposta iniziale = indica la proposta iniziale della Commissione UE introdotta con il VI Pacchetto Omnibus, Proposta 2025/531 (bozza iniziale del regolamento Semplificazione).
  • Emendamento = indica le correzioni suggerite dal Parlamento Europeo.
  • Giustificazione = indica le motivazioni del Parlamento.

Tempistiche aggiornamento etichette: più controllo, meno flessibilità

  • Situazione attuale: l’art. 30 del CLP prevede che l’etichetta venga aggiornata “senza indebito ritardo” qualora il nuovo pericolo sia più grave o nuovi elementi di etichettatura supplementari siano necessari, o entro 18 mesi in altri casi. Dal 1/1/2028 alla indicazione “senza indebito ritardo” si aggiungerà “e comunque entro 6 mesi”.
  • Proposta iniziale: in caso di classificazione peggiorativa o nuovi elementi supplementari obbligatori, tornare ad aggiornare le etichette “senza indebito ritardo”.
  • Emendamento: i fornitori aggiornano l’etichetta senza indebito ritardo e comunque non oltre 18 mesi dalla comunicazione del proprio fornitore di classificazione peggiorativa o di nuovi elementi supplementari.
  • Giustificazione: tornare a “senza indebito ritardo” è troppo dispersivo per la catena di approvvigionamento e il limite di 6 mesi è stato esteso per supportare le piccole e medie imprese.

Requisiti grafici etichette CLP: confermata la stretta normativa

  • Situazione attuale: la forma, il colore e le dimensioni di un pittogramma di pericolo e le dimensioni dell’etichetta sono definiti nell’allegato I, punto 1.2.1. Tale punto dal 1/1/2028 imporrà dimensioni minime per i caratteri e per l’interlinea, oltre che colore dello sfondo e tipi di font.
  • Proposta iniziale: eliminare i requisiti grafici dell’etichetta introdotti dal Reg. UE 2024/2865 (dimensione minima dei caratteri, font sans serif, interlinea 120%, nero su bianco, ecc.).
  • Emendamenti: mantenere tali requisiti grafici con i seguenti accorgimenti:
    • Nuova dimensione del font minima per i prodotti venduti al pubblico (altezza delle x pari o superiore a 1,2 mm, a meno che l’imballaggio non superi i 125ml; in tal caso, la dimensione minima è 0,9 mm);
    • elementi dell’etichetta in un colore contrastante rispetto allo sfondo;
    • utilizzare un solo font senza grazie (“sans serif”) per i testi;
    • spaziatura (orizzontale e tra le righe) adeguata per garantire la leggibilità.
  • Giustificazione: il focus è sul garantire la leggibilità delle etichette e sulla protezione umana dei consumatori.

Vendite online: obblighi CLP estesi a tutti i prodotti

  • Situazione attuale: all’attuale obbligo stabilito nell’art. 48 di menzionare il tipo o i tipi di pericoli che sono indicati nell’etichetta si aggiungerà dal 1/1/2028 l’indicazione più esplicita: “Quando sostanze o miscele sono immesse sul mercato tramite vendite a distanza, l’offerta indica chiaramente e in modo visibile gli elementi obbligatori dell’etichetta.”
  • Proposta iniziale: i prodotti destinati al pubblico e venduti online devono recare gli elementi obbligatori dell’etichetta (art. 48a).
  • Emendamento: specificare che tale obbligo si applica anche ai prodotti destinati agli utilizzatori professionali e industriali, quando la vendita a distanza consente l’accesso e l’acquisto anche al pubblico.
  • Giustificazione: i fornitori non hanno il pieno controllo del tipo di utilizzatore finale che acquista il prodotto online e potrebbero indicare “riservato all’uso professionale” pur rendendo disponibile il prodotto al pubblico.

Altri aggiornamenti rilevanti del regolamento CLP

Altri emendamenti includono:

  • nuove esenzioni di etichettatura per piccoli imballaggi (tra 10 e 125 ml) e per cartucce di stampanti;
  • estensione del periodo transitorio fino al 2030 (anziché 2029) per l’inclusione delle nuove classi di pericolo nel Contiene e per la nuova formattazione delle etichette;
  • inclusione dei pittogrammi e dell’avvertenza nelle pubblicità (oltre alla frase “Seguire sempre le informazioni riportate sull’etichetta del prodotto.” in applicazione dal 1/07/2026).

Il commento del Team Regolatorio EPY

  • I precisi standard di leggibilità proposti, anche se relativi solo ai prodotti di consumo, costituiscono per le aziende motivo di preoccupazione, dato il notevole onere in termini economici, di pianificazione e di lavoro necessario per rispettarli.
  • Intervenire sulle etichette destinate ai consumatori costituisce un obbligo sicuramente molto impattante in quanto normalmente le etichette al consumo si trovano su imballaggi di piccole dimensioni, che richiedono una grafica piacevole, poco compatibile con le richieste che sarebbero introdotte.
  • Pur essendo ancora possibile una revisione di questo punto, una strategia per migliorare la leggibilità delle etichette sembra comunque importante da impostare in azienda per non trovarsi troppo impreparati.

I punti discussi in questo articolo sono ancora in fase di proposta: dovremo attendere per la versione finale gli accordi con i triloghi tra Parlamento europeo, Consiglio dell’UE e Commissione europea.