L’8 dicembre 2025 il Consiglio Europeo ha approvato la Proposta 2023/0124 sui detergenti e tensioattivi, elaborata dopo la valutazione del 2019 che aveva evidenziato lacune dell’attuale regolamento 648/2004, tra cui l’assenza di riferimenti a nuove tipologie di prodotti e un’etichettatura spesso poco chiara e talvolta ridondante.
La proposta mira quindi a semplificare le informazioni in etichetta, migliorare l’efficacia e aggiornare il quadro normativo. Tra le principali novità:
- Introdotte nuove definizioni (come “detergenti microbici” e “rappresentante autorizzato”);
- introduzione standardizzata delle etichette digitali; e
- nuovi obblighi per produttori, importatori e distributori.
Di seguito approfondiamo gli ultimi due aspetti.
I nuovi obblighi dei produttori
I produttori di detergenti e tensioattivi dovranno:
- Creare il Digital Product Passport (DPP) del prodotto e registrarlo nel registro UE dei passaporti dei prodotti, prima che il prodotto venga immesso sul mercato;
- Assicurare la presenza del supporto di dati (QR code o altro mezzo digitale che rimanda a informazioni obbligatorie) e della marcatura CE sul prodotto (sull’etichetta, imballo o, nel caso di prodotti sfusi, sul documento che accompagna il prodotto);
- Fornire la scheda degli ingredienti solo per i detergenti classificati come NON pericolosi (prima era necessario per tutti i detergenti, indipendentemente dalla classificazione CLP);
- Conservare la documentazione per almeno 10 anni dopo l’immissione del prodotto sul mercato;
- Provvedere ad azioni correttive nel caso di non conformità del prodotto (come il richiamo o ritiro del prodotto dal mercato) e fornire le informazioni su richiesta delle autorità competenti.
Regole di etichettatura digitale
In vista della transizione digitale delle imprese voluta dalla Commissione, è stata introdotta l’etichetta digitale anche per i detergenti e tensioattivi, ma essa non sostituisce quella fisica, per cui gli elementi obbligatori dovranno essere duplicati sull’etichetta fisica.
In deroga al primo punto, i detergenti per il bucato venduti presso stazioni di ricarica destinati al consumatore possono essere provvisti solo dell’etichetta digitale, con l’eccezione delle informazioni di dosaggio, che devono essere ANCHE sull’etichetta fisica.
Infine, l’etichetta digitale deve essere accessibile tramite supporto di dati (QR code o altro mezzo analogo) gratuitamente, senza la necessità di registrazione, di app o di password e deve essere disponibile in più lingue, indipendentemente dalla geolocalizzazione dell’utilizzatore finale.
Prossimi sviluppi
L’approvazione della posizione in prima lettura rappresenta l’ultimo passaggio del processo di adozione a livello di Consiglio. Il testo dovrà ora essere approvato in una sessione plenaria del Parlamento europeo. Le nuove disposizioni si applicheranno a partire da tre anni e mezzo dopo l’entrata in vigore del regolamento.


