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PCN oltre le date di transizione: ECHA cambia interpretazione

Di Ziannah Pasion

Premessa

In un recente webinar ECHA ha illustrato le recenti modifiche del regolamento CLP in merito alla PCN, dei consigli sulla gestione dei codici UFI e chiarito cosa fare dopo la fine del periodo transitorio del 1° Gennaio 2025.

È proprio su quest’ultimo punto che ECHA ha cambiato interpretazione. Prima, infatti, affermava che le miscele soggette a notifica ai sensi dell’art. 45 del CLP e immesse sul mercato da un distributore prima del 1° Gennaio 2025 non avevano la necessità di rietichettatura con il codice UFI, in quanto gli obblighi erano già stati ottemperati dal loro fornitore (importatore o utilizzatore finale) prima della data di applicazione, ovvero 1° Gennaio 2021 per le miscele ad uso consumatore e professionale e 1° Gennaio 2024 per le miscele ad uso industriale.

Qual è la nuova posizione di ECHA sulle miscele immesse sul mercato prima del 1° Gennaio 2025 dai distributori?

Ora ECHA afferma che dal 1° Gennaio 2025 le miscele già presenti sugli scaffali dei distributori non potranno più essere fornite se sulla loro etichetta non è apposto l’UFI, in quanto non sarebbero conformi al CLP.

ECHA ha anche aggiornato la Question & Answer n. 1727 qualche giorno fa, affermando che i distributori e i rivenditori hanno l’obbligo di richiedere l’UFI ai propri fornitori a monte e di apporlo, mentre gli utilizzatori a valle e gli importatori, nonché i distributori che rietichettano o cambiano il marchio della miscela, hanno l’obbligo di fornirlo.

Il suggerimento proposto per i prodotti distribuiti e già presenti a scaffale è quello di rietichettarli aggiungendo il codice UFI tramite uno “sticker” (adesivo).

ECHA afferma che la nuova risposta è stata concordata con tutti gli helpdesk nazionali.

Cosa fare adesso?

Mentre attendiamo dei chiarimenti da parte del Ministero della Salute, consigliamo a tutti i clienti di controllare con attenzione la presenza del codice UFI sui prodotti a magazzino pronti per la vendita e di valutare eventuali ulteriori misure correttive.