Quali modifiche l’aggiornamento del Regolamento CLP apporta alle etichette?
Con l’entrata in vigore del Regolamento 2024/ 2865 sono molteplici le modifiche che interessano le etichette.
- L’elenco delle sostanze riportate nel “contiene” delle miscele: oltre al nome dei costituenti di miscela responsabili della classificazione per una serie di effetti sulla salute umana, l’aggiornamento del Regolamento CLP prevede che vengano incluse anche le sostanze contenute nella miscela che contribuiscono alla sua classificazione rispetto alle proprietà persistenti, bioaccumulabili e tossiche, molto persistenti e molto bioaccumulabili, persistenti, mobili e tossiche, e molto persistenti e molto mobili o alle proprietà di interferenza con il sistema endocrino per la salute umana o per l’ambiente.
- Le informazioni supplementari: Il fornitore può riportare nell’apposita sezione dell’etichetta ulteriori informazioni supplementari a condizione che non rendano più difficile l’identificazione degli elementi dell’etichetta e forniscano ulteriori precisazioni senza contraddire o mettere in dubbio la validità delle informazioni obbligatoriamente citate. Inoltre, gli elementi dell’etichetta derivanti da disposizioni previsti da altri atti legislativi dell’Unione figurano nella sezione dell’etichetta riservata proprio alle informazioni supplementari.
- L’aggiornamento dell’etichetta secondo tempistiche rigorose: In caso di modifica riguardante la classificazione o l’etichettatura di una sostanza/miscela che ne comporterà l’aggiunta di una nuova classe di pericolo o comunque di una classificazione più severa oppure che richieda nuove informazioni supplementari, il fornitore assicura che sia aggiornata senza indebito ritardo
- La modifica del CLP ha precisato meglio i confini temporali di questo “indebito ritardo”, aggiungendovi la precisazione: “e in ogni caso entro 6 mesi dall’acquisizione dell’informazione”.
- Tuttavia, se la modifica riguardante la classificazione e l’etichettatura è determinata da una classificazione e un’etichettatura armonizzate di una sostanza in virtù di un atto delegato, il fornitore assicura che l’etichetta sia aggiornata entro la data stabilita nel rispettivo atto delegato.
- La menzione del fornitore UE in etichetta: un fornitore stabilito nell’Unione deve essere sempre identificato sull’etichetta, anche se il prodotto viene acquistato da un privato su un sito Internet.
- Le dimensioni degli elementi: in relazione alla capacità dell’imballaggio, devono essere rispettate oltre alle dimensioni dell’etichetta e di ogni pittogramma, anche le dimensioni minime per i caratteri e l’interlinea.
- Il layout del testo: l’etichetta dovrà avere le seguenti caratteristiche: a) deve essere stampata in nero su sfondo bianco; b) la distanza tra due righe successive è almeno il 120 % del corpo  del carattere; c) deve prevedere l’utilizzo di un solo tipo di carattere facilmente leggibile e senza grazie; d) deve avere una spaziatura adeguata per consentire la facile leggibilità in relazione al carattere prescelto
Rispondiamo ad una delle domande proposte dai clienti
Domanda: Una delle mie etichette prevede che vi siano riportati diversi pittogrammi, numerose frasi H e P. Secondo le nuove regole, lo spazio che ho a disposizione non è sufficiente, come mi devo comportare? Le dimensioni dei pittogrammi sono state modificate? Possono essere rimpiccioliti?
Risposta: La Tabella 1.3 dell’Allegato I del CLP è stata aggiornata e riporta ora oltre alle dimensioni minime delle etichette e dei pittogrammi anche quelle dei caratteri di stampa, in relazione alla capacità dell’imballaggio.
Si noti che nella tabella è stata introdotta una nuova fascia di capacità dell’imballaggio: quella per i contenitori non superiori a 0,5 L. Per tali contenitori sono definiti ora le dimensioni minime dell’etichetta, dei pittogrammi e dei caratteri (rispettivamente, in mm: 52 x74 per l’etichetta, almeno 16 x16 ogni pittogramma, riducibili in caso di piccole etichette a 10 x10, ed infine 1,2 per il corpo dei caratteri).
Salvo quanto indicato sopra, i contenuti della Tabella 1.3 non sono variati rispetto al passato.
Tra le soluzioni possibili qualora non sia possibile stampare in etichetta tutti gli elementi richiesti:
- valutare la capacità dell’imballaggio, perché se inferiore a 125 ml probabilmente potrà avvantaggiarsi di alcune riduzioni di informazioni, secondo quanto stabilito dall’art. 29 punti 1 o 2;
- valutare la possibilità di utilizzare un’etichetta di dimensioni maggiori;
- valutare la possibilità di adottare un’etichetta pieghevole o un cartellino pendente.


