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ECHA, dossier di registrazione e SDS: quale relazione?

ECHA (Agenzia Europea per le sostanze chimiche) ha recentemente aggiornato le sue statistiche annuali sui progressi dell’attività di valutazione. Tra gli obiettivi, vi è garantire che i dati a disposizione e relativi alle sostanze chimiche siano sempre aggiornati, in modo che la conoscenza assicuri che l’uso delle sostanze chimiche rispetti le condizioni di sicurezza per la salute umana e dell’ambiente.

Diamo i numeri…

  • 15.500 come i dossier di registrazione che nel periodo 2009-2024 hanno ricevuto una verifica di conformità; questo numero è pari a circa il 23 % di tutti i fascicoli ricevuti da ECHA e corrispondono a 3.200 sostanze. La percentuale sale al 34% se consideriamo le sole sostanze registrate in quantità ≥ 100 t/anno.
  • 313 come i controlli di conformità che ECHA ha realizzato nel corso del 2024 e che hanno coinvolto quasi 2.000 registrazioni e 272 sostanze; i controlli sono stati concentrati sui fascicoli di registrazione che avrebbero potuto presentare delle lacune nei dati.
  • 208 come le decisioni che sono state inviate alle imprese con la richiesta di dati aggiuntivi per chiarire gli effetti a lungo termine delle sostanze chimiche sulla salute umana o sull’ambiente.
  • 161 come le proposte di sperimentazione che sono state esaminate alle quali corrispondono 92 decisioni inviate alle imprese e che richiedono l’esecuzione dei test inizialmente proposti, anche in questo caso, con l’obiettivo di approfondire la conoscenza sugli effetti che possono essere provocati dalle sostanze chimiche per garantirne l’uso sicuro.

Quale impatto sulla SDS?

Come noto, le schede di dati di sicurezza (SDS) rappresentano storicamente uno strumento efficace per fornire a valle informazioni sui propri prodotti (sostanze e miscele); esse infatti consentono una rapida identificazione dei prodotti e della loro classificazione di pericolo e dei rispettivi elementi dell’etichettatura anche per quanto riguarda il trasporto, delle proprietà (fisiche e chimiche, tossicologiche, ecologiche) e, non ultimo, gli aspetti di gestione.

La SDS è prevista nelle circostanze descritte dall’art. 31 del Regolamento REACH ed è strutturata secondo le sezioni e i contenuti dettagliati dal suo Allegato II.

È proprio l’Allegato II a precisare che  le informazioni sulle sostanze citate nella SDS devono essere coerenti con quelle contenute nel fascicolo della registrazione e nella relazione sulla sicurezza chimica, qualora queste siano prescritte nel caso specifico.

Pertanto, se a monte della catena di approvvigionamento per una sostanza è stato previsto di eseguire degli ulteriori test per approfondire la conoscenza delle sue proprietà, è facile che:

  • possa variare la classificazione attribuita a questa sostanza, qualora i test eseguiti portino alla luce delle proprietà che incontrano i criteri di classificazione stabiliti dall’Allegato I del CLP,
  • possa variare il pool di informazioni che popola la SDS che come utilizzatori a valle o come distributori riceviamo dai nostri fornitori e che dovranno confluire nelle nostre SDS,
  • si rende necessario procedere con un aggiornamento della documentazione (SDS, etichette e, se del caso, notifiche PCN delle miscele in cui queste sostanze sono presenti).

Come possiamo supportare i nostri clienti?

Tra le numerose attività e strumenti a disposizione dei clienti, sicuramente una conoscenza approfondita della normativa può aiutare i clienti a districarsi o, meglio ancora, a prevenire situazioni che, alla lunga, potrebbero diventare complesse.

È possibile acquistare delle ore di formazione regolatoria dedicate o seguire i nostri webinar (on-line o on-demand) per essere preparati e avere degli archivi aggiornati con i quali lavorare.