Il 14 giugno 2023 sono state inserite altre 2 voci nella lista; in realtà, il numero raggiunto dalle sostanze in Candidate List è superiore, in quanto alcune voci corrispondono a dei gruppi di sostanze chimiche.
Con questo aggiornamento sono state inserite:
• Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide (n. CE: 278-355-8, n. CAS: 75980-60-8), il motivo dell’inserimento è che la sostanza è un tossico per la riproduzione; la sostanza è generalmente impiegata in inchiostri e toner, prodotti da rivestimento, fotochimici, polimeri, adesivi e sigillanti e riempitivi, stucchi, intonaci, argilla da modellare;
• Bis(4-chlorophenyl) sulphone (n. CE: 201-247-9, n. CAS : 80-07-9), il motivo dell’inserimento è che la sostanza è vPvB: la sostanza è generalmente impiegata per la fabbricazione di sostanze chimiche, per la realizzazione di prodotti in plastica e in gomma.
Quali obblighi scattano per un’azienda, quando utilizza una sostanza inserita nella Candidate List?
Ai sensi del Regolamento REACH:
I fornitori di una sostanza SVHC di Candidate List dovranno fornire ai destinatari del prodotto che fornisce una SDS (art. 31).
Quando la sostanza SVHC di Candidate List è presente in un articolo in concentrazioni > 0,1% p/p, il fornitore deve trasmettere delle informazioni che ne consentano l’utilizzo in condizioni di sicurezza al proprio destinatario anche qualora questo sia un consumatore, entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta (art. 33).
Importatori e produttori di articoli devono notificare all’ECHA se gli articoli che importano o producono contengono delle sostanze SVHC di Candidate list entro 6 mesi dalla data di inclusione della sostanza nella lista se si verificano entrambe le condizioni: la sostanza è presente negli articoli d’interesse in concentrazione > 0,1% p/p e in quantità superiori a una 1 t/anno (art. 7).
Ovvio che, per poter conoscere la composizione di un articolo prodotto, le SDS delle sostanze e delle miscele impiegate rappresentano una valida fonte di informazione; a questo scopo è utile consultarne la sezione 15.1.
Ai sensi della Direttiva rifiuti, quando gli articoli prodotti contengono delle sostanze SVHC di Candidate List in concentrazioni > 0,1% p/p, le società devono notificare al database SCIP gestito da ECHA.