FAQ: Schede di sicurezza
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La scheda di dati di sicurezza deve essere fornita obbligatoriamente, anteriormente o contestualmente alla prima fornitura, al destinatario nei seguenti casi:
• La sostanza o il preparato è classificata/o pericolosa/o a norma delle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE;
• La sostanza è PBT o vPvB (vedi allegato XIII);
• La sostanza è inclusa nell’allegato XIV (sostanze soggette ad autorizzazione, esclusi punti a) e b)).La fornitura della SDS è gratuita in forma o cartacea o elettronica.
La SDS dovrà essere coerente con i dati e le informazioni contenute nella Relazione sulla sicurezza chimica (CSR). -
La scheda di dati di sicurezza deve essere fornita su richiesta del destinatario quando un preparato non risponde ai criteri di classificazione come preparato pericoloso a norma degli articoli 5, 6 e 7 della direttiva 1999/45/CE, ma contiene:
• una sostanza pericolosa per la salute o per l´ambiente >= 1% (0,2% per preparati gassosi);
• una sostanza PBT o vPvB o inclusa nell’allegato XIV (escluso punto a));
• una sostanza che ha un limite di esposizione comunitario.La fornitura della SDS è gratuita in forma o cartacea o elettronica.
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I fornitori aggiornano la scheda di dati di sicurezza tempestivamente nelle seguenti circostanze:
• non appena si rendono disponibili nuove informazioni che possono incidere sulle misure di gestione dei rischi o nuove informazioni sui pericoli;
• allorché è stata rilasciata o rifiutata un´autorizzazione;
• allorché è stata imposta una restrizione.La nuova versione delle informazioni, datata ed identificata come "Revisione: (data)" è fornita gratuitamente su carta o in forma elettronica a tutti i destinatari precedenti ai quali hanno consegnato la sostanza o il preparato nel corso dei dodici mesi precedenti. Negli aggiornamenti successivi alla registrazione figura il numero di registrazione della sostanza.
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Nel capitolo 3 della SDS di un preparato non gassoso devono essere dichiarate:
* le sostanze nocive, corrosive, irritanti, sensibilizzanti, cancerogene di categoria 3, mutagene di categoria 3, tossiche per la riproduzione di categoria 3 e pericolose per l´ambiente se presenti in una concentrazione di almeno l´1% in peso;
* le sostanze molto tossiche o tossiche, cancerogene di categoria 1 o 2, mutagene di categoria 1 o 2, tossiche per la riproduzione di categoria 1 o 2, pericolose per l´ambiente “N” e pericolose per l´ambiente/ozono se presenti in una concentrazione di almeno lo 0,1% in peso;
* le sostanze per le quali siano stati fissati limiti comunitari all´esposizione sul luogo di lavoro.I limiti di concentrazione sopra riportati valgono a meno che non siano previsti limiti più bassi per le sostanze nell´Allegato I alla direttiva 67/548/CEE.
La scheda di dati di sicurezza deve essere compilata da una persona competente che tenga conto delle necessità particolari del pubblico degli utilizzatori, se conosciuto.
Le persone che immettono sul mercato sostanze e preparati devono assicurare che le persone competenti abbiano ricevuto una formazione adeguata, anche di aggiornamento.
Indicare al p. 1.3 l´indirizzo e-mail della persona competente responsabile della scheda di dati di sicurezza.
È il responsabile dell´immissione sul mercato del prodotto. Quindi il produttore che commercializza a proprio nome il prodotto stesso, l´importatore se lo stesso proviene da un paese esterno alla CE, il rivenditore se l´immissione sul mercato è fatta a suo nome.
No. La scheda va redatta nella lingua del paese cui il prodotto è destinato.
La SDS deve essere compilata nella lingua del paese UE in cui la sostanza o il preparato è immessa/o sul mercato.
1.3 - identificazione della società
Identificare la persona responsabile dell´immissione sul mercato della sostanza o del preparato nella comunità, sia essa il fabbricante, l´importatore o il distributore. Indicare l´indirizzo completo ed il numero di telefono di questa persona, nonché l´indirizzo e-mail della persona competente responsabile della scheda di dati di sicurezza.
p. 2 - Identificazione dei pericoli
(titolo modificato)
p. 3 - Composizione/Informazione sugli ingredienti
(titolo modificato)
p. 3.4 - Indicare, se necessario, la frase "Sostanza con un limite comunitario di esposizione sul posto di lavoro" o la frase "Sostanza PBT".
p.8.1 - Indicare i Valori limite di esposizione professionale e/o i valori limite biologici per lo Stato membro in cui la sostanza o il preparato è immesso sul mercato.
"Qualità delle Schede di Sicurezza e rigore delle Ispezioni"
Milano, 13 novembre 2012
Con la partecipazione di esperti di ECHA, Ministero della Salute ed Istituto Superiore di Sanità.