FAQ: Normative
- Direttiva 67/548/CEE (direttiva “madre”) - Ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all´imballaggio e all´etichettatura delle sostanze pericolose
- Direttiva 1999/45/CE - Ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relativamente alla classificazione, all´imballaggio ed all´etichettatura dei preparati pericolosi.
- Regolamento 1907/2006 (REACH) - Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche.
- Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) - Classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze e delle miscele.
- Regolamento (CE) 790/2009 CE- Recante modifica, del regolamento (CE) 1272/2008.
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Per tutti i prodotti pericolosi o contenenti almeno una sostanza pericolosa. Il contenuto di almeno una sostanza pericolosa fa riferimento ad una percentuale minima pari a quella prevista perché la sostanza debba essere indicata alla sez. 3 della scheda di sicurezza.
Il soggetto obbligato è il responsabile dell´immissione sul mercato (che può quindi essere Produttore, Importatore o Distributore)
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In base alle disposizioni dell´art. 8 comma 3 del D. Lgs. n. 65 del 14/03/2003 e dell´art. 19 comma 1 del D. Lgs. n. 52 del 3/02/1997, l´indicazione tattile per i non vedenti deve essere riportata su imballaggi di qualunque capacità contenenti sostanze o preparati pericolosi venduti al dettaglio se etichettati molto tossici, tossici, corrosivi, nocivi, estremamente infiammabili o facilmente infiammabili .
La disposizione non si applica nel caso degli aerosol classificati solo come estremamente infiammabili o facilmente infiammabili.La chiusura di sicurezza per i bambini deve invece essere presente:
• negli imballaggi di qualunque capacità contenenti sostanze o preparati pericolosi venduti al dettaglio ed etichettati molto tossici , tossici , corrosivi
• negli imballaggi di qualunque capacità contenenti preparati pericolosi all´inalazione ( Xn, R65 ) ad eccezione dei preparati immessi sul mercato sotto forma di aerosol o in un recipiente munito di un sistema di nebulizzazione sigillato
• negli imballaggi di qualunque capacità venduti al dettaglio contenenti Metanolo (CAS 67-56-1) in concentrazione superiore o uguale al 3% o/e Diclorometano (CAS 75-09-2) in concentrazione superiore o uguale al 1%
Per essere esentati da queste prescrizioni è necessario che la destinazione d´uso delle sostanze o preparati pericolosi sia esclusivamente a carattere professionale.
In questo caso è necessario riportare sull´etichetta la dicitura:” Ad uso esclusivamente professionale”.
Non esiste un obbligo specifico relativamente a quali normative citare. Senz´altro nella redazione della scheda bisogna tenere conto di tutte quelle in vigore al momento. Ma, essendo poco pratico e superfluo citarle tutte, è opportuno riportare più che altro le più importanti o recenti;eventualmente facendo riferimento ai “successivi adeguamenti”.
Regolamento (UE) 453/2010, della commissione del 20 maggio 2010, che modifica l´Allegato II al REACH. A decorrere dal 1° dicembre 2010 l´allegato II del REACH è sostituito dall´allegato I del presente regolamento. A decorrere dal 1 giugno 2015, l´allegato II del REACH è sostituito dall´allegato II del presente regolamento.
Regolamento (CE) 790/2009 della commissione del 10 Agosto 2009, recante modifica, ai fini dell´adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008.
Regolamento (CE) 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 Dicembre 2008, relativo alla Classificazione, all´Etichettatura e all´Imballaggio delle sostanze e delle miscele. (Vedere la sezione Normative). L´allegato VI è costituito da due Tabelle: 3.1 e 3.2, che rispettivamente contengono la classificazione e l´etichettatura delle sostanze secondo CLP e la corrispondente classificazione ed etichettatura secondo la direttiva 67/548/CE.
Gli adeguamenti modificano ogni volta uno o più allegati alla direttiva.
30° Adeguamento alla direttiva 67/548/CEE: Direttiva 2008/58/CE del 21 Agosto 2008.
31° Adeguamento alla direttiva 67/548/CEE: Direttiva 2009/2/CE .
Nel tempo sono state molte le normative comunitarie che hanno regolato gli obblighi concernenti la classificazione e l´etichettatura di sostanze e preparati pericolosi.
Citiamo le principali in vigore:
Alcune di queste normative sono state recepite dalla legislazione italiana tramite l´emissione di Decreti, pubblicati di volta in volta sulle Gazzette Ufficiali italiane.
"Qualità delle Schede di Sicurezza e rigore delle Ispezioni"
Milano, 13 novembre 2012
Con la partecipazione di esperti di ECHA, Ministero della Salute ed Istituto Superiore di Sanità.