FAQ: Normative
- Regolamento 1907/2006 (REACH)
- Direttiva 1999/45/CE - Ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relativamente alla classificazione, all´imballaggio ed all´etichettatura dei preparati pericolosi.
- Direttiva 67/548/CEE (direttiva “madre”)
- Direttiva 2004/74/CE 29° - Adeguamento al progresso tecnico della 67/548/CEE
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Per tutti i prodotti pericolosi o contenenti almeno una sostanza pericolosa. Il contenuto di almeno una sostanza pericolosa fa riferimento ad una percentuale minima pari a quella prevista perché la sostanza debba essere indicata alla sez. 3 della scheda di sicurezza.
Il soggetto obbligato è il responsabile dell´immissione sul mercato (che può quindi essere Produttore, Importatore o Distributore)
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La dicitura completa è "29° Adeguamento alla direttiva 67/548".
Gli Adeguamenti alla direttiva 67/548 modificano ogni volta uno o più allegati a tale direttiva.Il 29° Adeguamento è l´ultimo pubblicato sulla G.U. europea (Direttiva 2004/74/CE) ed ha modificato l´allegato I: la lista delle sostanze classificate dalla CE con la loro classificazione.
È già noto anche il contenuto del 30° Adeguamento, non ancora pubblicato in G.U.
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In base alle disposizioni dell´art. 8 comma 3 del D. Lgs. n. 65 del 14/03/2003 e dell´art. 19 comma 1 del D. Lgs. n. 52 del 3/02/1997, l´indicazione tattile per i non vedenti deve essere riportata su imballaggi di qualunque capacità contenenti sostanze o preparati pericolosi venduti al dettaglio se etichettati molto tossici, tossici, corrosivi, nocivi, estremamente infiammabili o facilmente infiammabili .
La disposizione non si applica nel caso degli aerosol classificati solo come estremamente infiammabili o facilmente infiammabili.La chiusura di sicurezza per i bambini deve invece essere presente:
• negli imballaggi di qualunque capacità contenenti sostanze o preparati pericolosi venduti al dettaglio ed etichettati molto tossici , tossici , corrosivi
• negli imballaggi di qualunque capacità contenenti preparati pericolosi all´inalazione ( Xn, R65 ) ad eccezione dei preparati immessi sul mercato sotto forma di aerosol o in un recipiente munito di un sistema di nebulizzazione sigillato
• negli imballaggi di qualunque capacità venduti al dettaglio contenenti Metanolo (CAS 67-56-1) in concentrazione superiore o uguale al 3% o/e Diclorometano (CAS 75-09-2) in concentrazione superiore o uguale al 1%
Per essere esentati da queste prescrizioni è necessario che la destinazione d´uso delle sostanze o preparati pericolosi sia esclusivamente a carattere professionale.
In questo caso è necessario riportare sull´etichetta la dicitura:” Ad uso esclusivamente professionale”.
Nel tempo sono state molte le normative comunitarie che hanno regolato gli obblighi concernenti la classificazione e l´etichettatura di sostanze e preparati pericolosi.
Citiamo le principali in vigore ad ottobre 2007:
Alcune di queste normative sono state recepite dalla legislazione italiana tramite l´emissione di Decreti, pubblicati di volta in volta sulle Gazzette Ufficiali italiane.
Non esiste un obbligo specifico relativamente a quali normative citare. Senz´altro nella redazione della scheda bisogna tenere conto di tutte quelle in vigore al momento, ma, essendo poco pratico e superfluo citarle tutte, è opportuno riportare più che altro le più importanti o recenti, eventualmente facendo riferimento ai “successivi adeguamenti”.
Comunicazione COV
Nuovo modulo software per la comunicazione dei COV alle Camere di Commercio o alla Stazione Sperimentale per le Industrie degli Oli e Grassi.